Un tema molto dibattuto nelle aule di Tribunale riguarda l'accordo su specifiche cure mediche per i figli, in caso di contrasto tra i genitori. Il problema si è acuito particolarmente con riguardo ai vaccini COVID, su cui sono nati insanabili contrasti negli anni appena trascorsi.

In genere, possiamo affermare che, in caso di contrasto tra genitori in merito alle cure mediche da somministrare al figlio minore, prevale il genitore che predilige la medicina tradizionale prescritta dall’ospedale, rispetto a quello che intende sottoporre la figlia a cure omeopatiche. La vicenda è stata analizzata dal Tribunale di Roma negli anni passati (Trib. Roma, 16.02.2017).

In quel caso, il Giudice, constatati gli effetti negativi che si potevano ripercuotere sul minore a causa del conflitto tra i genitori, aveva disposto che lo stesso fosse sottoposto immediatamente alle cure di medicina tradizionale prescritte dall’ospedale, altresì autorizzando il genitore più diligente a prenotare le visite in regime di intramoenia, recandosi agli appuntamenti anche in assenza dell’altro, con suddivisione delle spese in parti uguali; in caso di disaccordo, inoltre, aveva autorizzato uno solo dei due a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre il minore ad accertamenti o a cure disposte dai sanitari dell’ospedale pediatrico presso il quale era stato visitato La decisione del Giudice di prime cure appare basata, essenzialmente, sul diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'Art. 32 Cost, che "rappresenta un diritto di qualunque individuo, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali" (Cass. 18 giugno 2012, n. 9969). Per «diritto alla salute» si intende il diritto del singolo di "trovarsi in una situazione di complessivo benessere fisico e psichico" (quindi, non solo il diritto di ottenere cure in caso di malattia) cosicché, esso salvaguarda situazioni diverse ed eterogenee. Il «diritto alla salute» rientra tra i c.d. «diritti inviolabili», primari ed assoluti dell’individuo (art. 2 Cost.) e rappresenta espressione del principio di dignità umana e di uguaglianza ex art. 3 Cost. nell’interesse, non solo del singolo, ma anche della collettività, ad evitare la diffusione di epidemie e di malattie contagiose (Corte Cost. 20 novembre 2000, n. 509). Tanto premesso, tale diritto deve essere senza ombra di dubbio riconosciuto anche in capo ai minori, i cui interessi, a maggior ragione, devono essere garantiti in considerazione della loro vulnerabilità e debolezza. Ed invero, la Convenzione ONU sui “Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 giugno 1991), all’art. 24, prevede che gli Stati aderenti debbano riconoscere «il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», nonché, debbano garantire «che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi», al fine di assicurare «a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie». Tanto premesso, occorre combinare quanto su detto con i limiti e le problematiche derivanti dalla In tale quadro, diventa poi particolarmente rilevante la questione della responsabilità genitoriale, al fine di appurare quale sia la discrezionalità dei genitori relativamente alle cure mediche da somministrare al figlio minore. Ebbene, il potere di autorizzare trattamenti sanitari nei confronti dei figli minori viene collegato all’articolo 30 della Costituzione, secondo cui è «diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Ove però il diritto-dovere dei genitori non venga esercitato nell’interesse del minore o, come nel caso de quo, qualora sorga contrasto tra i titolari della «responsabilità genitoriale», è senz’altro possibile l’intervento dell’Autorità giudiziaria la quale, valutate le circostanze concrete, può adottare provvedimenti in merito e, eventualmente, autorizzare anche uno solo dei genitori ad adottare scelte autonomamente dall’altro genitore, ove ciò soddisfi il primario interesse del figlio minore (Cost. 27 marzo 1992, n. 132).

La decisione del Tribunale capitolino appare, pertanto, pienamente condivisibile e deve essere indicata come riferimento da seguire in vicende simili. L'esperienza del COVID ha, in effetti, indicato la sensibilità di moltissimi Giudici italiani verso le conclusioni su esposte, che perfettamente sposano il principio del child's best interest sposato dal nostro Ordinamento.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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La tutela cautelare nelle more dell’udienza presidenziale di separazione

8 feb. 2025 tempo di lettura 1 minuti

Il tema della tutela cautelare d’urgenza, richiesta e ottenuta prima dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio o dell’udienza di comparizione nei giudizi camerali, è sovente affrontato da dottrina e giurisprudenza familiarista. Sul punto, si riscontrano due visioni divergenti sull’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc nel processo di famiglia, data l’esistenza di strumenti tipici della materia, quali i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 cpc, gli ordini di protezione ex 736 bis cpc e i rimedi monitori e risarcitori ex 709 ter cpc. Peraltro, la natura cautelare di tali istituti è a sua volta oggetto di dibattito. Ad ogni modo, è consistente la giurisprudenza che ammette una generica tutela cautelare prima dell’udienza presidenziale, a prescindere da questioni di nomen juris. Ugualmente, non mancano provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 671 cpc o giudiziario ex art. 670 cpc adottati dal giudice della crisi familiare. Tali arresti sono fondati, principalmente, sulla necessità di tutelare il supremo interesse del minore da pregiudizi gravi e imminenti, che non possono attendere l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc o altri rimedi tipici. Alcune pronunce estendono tale esigenza dal minore al genitore più “debole” da un punto di vista economico, ovvero vittima di violenza intrafamiliare. Il presente articolo si ripropone si tratteggiare il profilo della tutela cautelare in fase presidenziale, analizzando alcune pronunce emblematiche e il loro rapporto con i futuri strumenti di diritto positivo previsti dalla riforma del processo civile ex DLgs 149/2022.Pubblicato su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775) il 21.12.2022. Clicca qui per leggere l'articolo 

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Genitori separati e vacanze di Natale

12 gen. 2026 tempo di lettura 5 minuti

Uno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale.Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno.A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale.Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”.In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio.Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti.Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale.La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose).Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione  per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso.L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile.Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori.Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione?Ecco qui alcuni esempi.Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio".Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali.Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività.  Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre".Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia.Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.In conclusione, l’alternanza e il “child’s best interest” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono.Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.

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Il trasferimento del minore e il principio di bigenitorialità nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

27 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

L'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 della Corte di Cassazione affrontano uno dei temi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo: il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario e il diritto del minore alla bigenitorialità. Le pronunce confermano un orientamento interpretativo che esclude automatismi sanzionatori nei confronti del genitore che trasferisca la propria residenza con il figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, imponendo invece una valutazione concreta e personalizzata fondata sul superiore interesse del minore. Il contributo analizza i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziandone le implicazioni sistematiche nell'ambito della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.La crescente mobilità geografica delle persone e le trasformazioni delle strutture familiari hanno reso sempre più frequenti i conflitti relativi al trasferimento della residenza del genitore collocatario e del figlio minore. Tali controversie pongono il giudice di fronte alla necessità di contemperare diritti fondamentali di pari rango costituzionale: da un lato, la libertà di circolazione e di stabilimento del genitore, garantita dall'art. 16 della Costituzione; dall'altro, il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, espressione del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c.L' ordinanza della Corte di Cassazione n. 4110 del 24 febbraio 2026 e la sentenza n. 11378 del 27 aprile 2026 rappresentano un significativo sviluppo interpretativo in materia, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra libertà individuale e tutela del minore.La disciplina della responsabilità genitoriale attribuisce a entrambi i genitori il dovere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio. Tra queste rientra certamente la determinazione della residenza abituale del minore, in quanto suscettibile di incidere in maniera significativa sulla qualità delle relazioni familiari e sul percorso di crescita del bambino.L'art. 337-ter c.c. individua nella tutela del diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore il principio cardine dell'affidamento condiviso. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata in armonia con le garanzie costituzionali della libertà personale e della libertà di circolazione, evitando letture assolutizzanti di uno solo degli interessi coinvolti.L'ordinanza n. 4110/2026 trae origine dal trasferimento unilaterale di una madre dalla Sicilia alla Campania con il figlio di quindici mesi, senza il consenso del padre e senza preventiva autorizzazione giudiziale.La Corte afferma un principio di particolare rilevanza sistematica: il trasferimento unilaterale del minore, pur costituendo violazione della regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse, non comporta automaticamente né l'inadeguatezza genitoriale del genitore trasferitosi né l'obbligo di rientro del minore nel luogo di originaria residenza.Secondo la Suprema Corte, il giudice non può imporre a un genitore di stabilire o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, poiché tale imposizione si porrebbe in contrasto con diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che l'eventuale trasferimento deve essere valutato esclusivamente alla luce dell'interesse concreto del minore, senza finalità punitive nei confronti del genitore che abbia assunto unilateralmente la decisione.Particolare rilievo assume il riferimento alla necessità di verificare l'eventuale esistenza di intenti emulativi o comportamenti ostativi nei confronti dell'altro genitore. Solo in presenza di una comprovata volontà di compromettere il rapporto padre-figlio o madre-figlio la condotta del genitore trasferitosi può assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriale.La sentenza n. 11378/2026 approfondisce ulteriormente il tema della bigenitorialità in presenza di significativa distanza geografica tra i genitori.La vicenda riguardava il trasferimento di una madre da Napoli a Pordenone con tre figli minori. Dopo un complesso iter processuale, la Corte di Cassazione ha confermato la permanenza dei minori nel nuovo contesto di vita, valorizzando il loro positivo inserimento scolastico, sociale e relazionale.La pronuncia ribadisce che la bigenitorialità non coincide con una rigida e matematica parità nella distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Essa deve essere interpretata in senso funzionale e qualitativo, verificando se entrambi i genitori possano continuare a svolgere un ruolo effettivo e significativo nel percorso educativo e affettivo del figlio.La Corte evidenzia come il trascorrere del tempo e il consolidamento del nuovo contesto di vita dei minori possano assumere rilevanza decisiva nella valutazione giudiziale. In tali ipotesi, imporre un nuovo trasferimento al solo scopo di ripristinare la prossimità geografica potrebbe risultare contrario all'interesse del minore, ormai radicato nel nuovo ambiente.Uno degli aspetti più innovativi delle decisioni in esame riguarda la valorizzazione delle cosiddette misure compensative.Quando la distanza geografica rende impossibile la frequentazione quotidiana o settimanale del genitore non collocatario, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito attraverso una diversa organizzazione dei tempi di permanenza. La Suprema Corte riconosce la legittimità di modelli relazionali fondati su periodi più lunghi e intensi di frequentazione durante le vacanze scolastiche, le festività e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche.Tale impostazione supera una concezione meramente quantitativa della bigenitorialità, privilegiando la qualità della relazione e la concreta partecipazione di entrambi i genitori alla crescita del figlio.Le due pronunce confermano che il superiore interesse del minore costituisce il parametro esclusivo e prioritario di ogni decisione in materia familiare.La valutazione giudiziale deve considerare una pluralità di fattori, tra cui, exempli gratia, l'età del minore, la qualità del legame con ciascun genitore, la continuità delle cure, la stabilità dell'ambiente di vita, il livello di integrazione nel contesto scolastico e sociale, la presenza di reti familiari di supporto, la possibilità di preservare relazioni significative con il genitore non convivente, e via discorrendo. L'interesse del minore si configura pertanto come criterio dinamico e concreto, incompatibile con soluzioni predeterminate o automatismi applicativi.In conclusione, l'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 consolidano un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un approccio casistico e sostanziale nella gestione dei conflitti derivanti dal trasferimento del genitore collocatario.La Corte di Cassazione afferma con chiarezza che la violazione delle regole di condivisione delle decisioni genitoriali non può tradursi automaticamente nella perdita dell'affidamento o nell'obbligo di rientro del minore. Ciò che rileva è esclusivamente la verifica del concreto benessere del figlio e della possibilità di garantire il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.Le decisioni esaminate contribuiscono così a delineare una concezione evolutiva della bigenitorialità, intesa non come rigida prossimità geografica o perfetta simmetria temporale, bensì come effettiva partecipazione di entrambi i genitori al percorso di crescita del minore. In tale prospettiva, il diritto di famiglia contemporaneo appare sempre più orientato verso una tutela sostanziale e personalizzata degli interessi del bambino, nel rispetto dei principi costituzionali e delle trasformazioni sociali in atto.

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Assemblea su Zoom? L’art. 106 del Decreto Cura-Italia

8 apr. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Se le videochiamate tra amici e le riunioni di lavoro su Zoom sono diventate “mainstream” in questo periodo di pandemia, lo stesso è accaduto anche per le assemblee societarie. Per quest’ultime è stato però necessario prevedere una norma ad hoc: l’art. 106 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. L’art. 106 – la cui efficacia è stata prorogata più volte, da ultimo al 31 luglio 2021 con il Decreto milleproroghe n. 51/2021 – consente alle società di capitali di poter convocare assemblee totalmente a distanza. Qual è stata la novità? È auspicabile un cambiamento anche per le future assemblee post-covid? 1. Cosa prevede l’art. 106 del Decreto Cura-Italia2. Cos’è previsto dal Codice Civile3. Post Covid-19? 1 - Cosa prevede l’art. 106 del Decreto Cura-ItaliaIn tema di società di capitali, una delle novità più rilevanti del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato l’art. 106, comma 2.Emanato al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e di attuare misure di distanziamento sociale, l’art. 106 consente alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, e alle società cooperative e mutue assicuratrici di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio ed anche se lo statuto sociale contenga disposizioni contrarie.  Ad oggi e sino al 31 luglio 2021, le società predette possono convocare assemblee totalmente in videoconferenza, purché i collegamenti telematici consentano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.L’assemblea full audio-video conference – che trova origine nell’inciso “anche esclusivamente” dell’art. 106 – si caratterizza per la totale assenza fisica di tutti (tutti!) i partecipanti: il presidente, il segretario verbalizzante e i soci, che intendono partecipare all’assemblea, possono soltanto collegarsi da remoto.Difatti, come osserva la più attenta dottrina, in questa modalità non esiste un luogo fisico di convocazione.L’assemblea è totalmente online e il luogo dove si svolge diventa la piattaforma di comunicazione utilizzata: ad esempio il link di Zoom o il gruppo su Skype o su WhatsApp denominato ad esempio “Assemblea della società X S.p.A. del giorno Y”, insomma un luogo virtuale.2 - Cos’è previsto dal Codice CivileLa partecipazione dei soci in assemblea con mezzi di telecomunicazione è espressamente disciplinata dal Codice Civile: l’art. 2370 co. 3 c.c., in tema di S.p.A., permette infatti la partecipazione a distanza dei soci purché ciò sia espressamente previsto da apposite clausole dello statuto della società.Tuttavia, l’orientamento nettamente prevalente interpreta la disciplina codicistica nel senso di ritenere che, nonostante la partecipazione facoltativa dei soci mediante mezzi di telecomunicazione, nel luogo di convocazione, che deve essere obbligatoriamente indicato nell’avviso ex art 2366 co. 1 c.c., devono in ogni caso essere presenti sia il presidente dell’assemblea sia il segretario verbalizzante.  Quindi, differentemente dall’assemblea prevista dall’art. 106 del Decreto, è necessario che vi sia un luogo fisico di convocazione e che nel medesimo si trovino il presidente ed il segretario, al fine di garantire a ciascun socio il diritto soggettivo di partecipare all’assemblea. La presenza fisica del presidente e del segretario garantisce che, qualora un socio non riesca a collegarsi o intenda non partecipare da remoto, ma di persona, possa farlo recandosi presso il luogo indicato nell’avviso. Ne consegue che, ad oggi, il Codice Civile non consente assemblee societarie esclusivamente virtuali, cioè quelle, ad esempio, su Zoom dove tutti sono collegati da casa. 3 - Post Covid-19?Post Covid-19 ritornerà ad applicarsi il codice civile, nei termini sopra precisati. Ma non è forse un passo indietro? In un panorama in continua evoluzione, ove la “socialità”, in qualunque forma intesa, è sempre più legata all’utilizzo di nuove tecnologie, la disciplina societaria potrebbe ritenersi, sul punto, inadeguata?Tale circostanza è stata, forse, avvertita anche dalla dottrina e dalla prassi, tanto che il Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 187, pubblicata in data 11 marzo 2020 (sei giorni prima del Decreto Cura-Italia!), ha affrontato proprio la questione dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ed in particolare della presenza fisica “minima e necessaria” in assemblea. I notai milanesi sono giunti ad affermare che, qualora sia consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e qualora si tratti di assemblea convocata in un luogo fisico, è sufficiente la presenza nel luogo di convocazione del solo segretario o, nel caso di verbalizzazione mediante atto pubblico, del notaio, ben potendo il presidente svolgere la funzione di direzione dei lavori assembleari “a distanza”.  Seguendo l’interpretazione proposta dalla massima, sarebbe allora possibile per le società di capitali convocare – anche “post pandemia” e quindi in assenza dell’art. 106 del D.L.18/2020 - assemblee alle quali sia soci e che il presidente possono partecipare a distanza, tranne il soggetto verbalizzante che, dovrà essere nel luogo fisico della riunione indicato nell’avviso di convocazione.Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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