Avv. Elisa Calviello
Per far acquisire lo status di figlio al nuovo nato, occorre che i genitori effettuino la dichiarazione di nascita e sulla base di tale dichiarazione, poi, l’ufficiale dello stato civile redige l’atto di nascita.
L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio e costituisce la prova della filiazione.
La dichiarazione può essere resa anche da un soggetto delegato dai genitori o, ancora, dal medico, dall’ostetrica o da chiunque abbia assistito al parto.
Se la nascita di un figlio avviene all’estero e almeno uno dei genitori è italiano, l’atto di nascita è formato secondo le regole dello Stato straniero.
Successivamente i genitori devono richiederne la trascrizione in Italia presentando all’autorità diplomatico – consolare italiana nello stato estero la copia dell’atto di nascita redatto presso l’ufficio competente dello Stato estero e la dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.
1. Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?
2. Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?
3. Certificati ed estratti di nascita
1 – Come avviene la presentazione della dichiarazione di nascita?
La dichiarazione di nascita deve essere effettuata, alternativamente: a) entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto, il direttore sanitario la trasmette poi, unitamente all’attestazione di avvenuta nascita, all’ufficiale di stato civile del comune; b) entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficio di stato civile del comune.
Se la dichiarazione è presentata dopo i 10 giorni dalla nascita (c.d. dichiarazione tardiva), in aggiunta ai documenti necessari alla dichiarazione di nascita, il dichiarante deve indicare anche i motivi del ritardo che entrano a far parte dell’atto di nascita.
L’ufficiale di stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.
La dichiarazione deve essere presentata al comune nel quale è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori. Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.
In ogni caso occorre presentare l’attestato di nascita rilasciato dal personale medico dall’ospedale oltre il documento d’identità.
2 - Cos’è l’atto di nascita e quali sono gli effetti?
L’atto di nascita è il documento informatico redatto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della dichiarazione di nascita e inserito poi nei registri dello stato civile.
In esso sono indicati: a) luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita; b) generalità, cittadinanza, residenza dei genitori; c) sesso del bambino; d) nome dato al bambino.
L’ufficiale di stato civile deve indicare nell’atto di nascita anche determinati fatti o atti accaduti dopo la nascita, dettagliatamente indicati dalla legge, mediante le c.d. annotazioni.
Ad esempio tra gli atti che devono essere annotati vi rientrano: provvedimenti di adozione, comunicazioni relative alla curatela e la tutela, sentenze di interdizione o inabilitazione e di revoca degli stessi provvedimenti, sentenze che pronunciano nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronuncino la nullità o lo scioglimento dell’unione civile, sentenze che dichiarano o disconosco i figli.
L’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile attribuisce automaticamente al nuovo nato lo status di figlio nei confronti di entrambi i genitori e costituisce la prova della filiazione.
Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che viene attribuito con l’atto di nascita e il possesso di stato conforme all’atto stesso, salvo quanto disposto in caso di matrimonio putativo, di nascita dopo i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla pronuncia di separazione giudiziale.
Se dall’atto di nascita risultano errori od omissioni di dati, gli interessati possono chiederne la rettificazione al tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è stato registrato l’atto di nascita da rettificare. L’ufficiale di stato civile deve annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto.
3 – Certificati ed estratti di nascita
Per compiere determinati atti la legge richiede la presentazione di certificati o estratti di nascita che contengono le informazioni tratte dai registri dello stato civile.
L’ufficiale di stato civile è competente a rilasciarli a chiunque ne faccia richiesta, salvo che si tratti di estratti per copia integrale che possono essere rilasciati soltanto quando ne è fatta richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
Le informazioni contenute sono diverse a seconda che si tratti di: a) certificati semplici: riportano nome, cognome, data e luogo di nascita del soggetto intestatario, hanno una validità illimitata perché riportano dati che non cambiano nel tempo; b) estratti per riassunto dell’atto di nascita: riportano l’indicazione dell’estratto per riassunto, oltre alla generalità del soggetto, alla data e luogo di nascita, l’ora e le eventuali annotazioni presenti sull’atto, la sottoscrizione dell’ufficiale di stato civile ed il bollo dell’ufficio. Tali certificati hanno la durata di 6 mesi dalla data del rilascio.
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27 nov. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.
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24 mag. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
La riforma Cartabia ha introdotto numerose interessanti novità nel processo di famiglia ma, ciononostante, presenta anche delle criticità che sicuramente vedremo nel tempo. In ogni caso, i punti salienti riformati sono i seguenti:PROCEDIMENTO: domande di separazione giudiziale e divorzio contenzioso in unico attoatti introduttivi completi con l'allegazione di tutti i fatti e i mezzi di provaabrogata la struttura bifasica del procedimento ( davanti al Presidente prima e al Giudice istruttore poi)competenza territoriale del tribunale di residenza del minore ( o quella del convenuto in mancanza di figli minori)udienza di comparizione entro novanta giorni dal deposito del ricorso FIGLI: obbligo ascolto dei figlionere di completa descrizione delle attività quotidiane dei figliprovvedimenti provvisori sul mantenimento e sull'affidamento dei figli fin dalla prima udienzasanzioni al genitore che non rispetta tempi e modalità del piano genitoriale precedentemente accettato RAPPORTI PATRIMONIALI: le richieste relative ai rapporti patrimoniali fra i coniugi dovranno essere depositate nell'atto introduttivo. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, ictu oculi possiamo affermare che vi sono spunti interessanti, che tentano di risolvere situazioni ad oggi problematiche. In ogni caso, e senza voler entrare ulteriormente nel merito, questi miglioramenti saranno valutabili solo col tempo, allorquando la riforma entrerà pienamente in vigore.In ogni caso, una riforma senza un incremento dell'organico dei Magistrati è destinata a non produrre gli effetti desiderati. Tali magistrati da inserire in organico dovrebbero, inoltre, essere altamente specializzati - ancor di più in una materia come la nostra - e insensibili agli stereotipi e alle "influenze esterne". Sicuramente è un obiettivo alla nostra portata, ma la domanda è un'altra: esiste la volontà di rendere il sistema giudiziario in materia di famiglia efficiente e veloce? Ai posteri l'ardua sentenza ....
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22 set. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
In materia di affidamento dei figli è importante sottolineare come il Giudice sia tenuto a valutare e garantire il supremo interesse del minore, sia dal punto di vista morale che giuridico. Ciò può comportare l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi quali l'affido superesclusivo all'altro genitore.Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato tale orientamento,rilevando "tanto un'importante compromissione delle funzioni genitoriali" della madre relativamente alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore, quanto l'esistenza di un fattore di rischio evolutivo per i bambini derivante dal dualismo tra l'immagine del padre che hanno interiorizzato, a seguito della demolizione della sua figura messa in atto dalla madre, e l'esperienza concreta che del medesimo genitore fanno nella quotidianità. Giusto, pertanto, l'affido superesclusivo all'altro genitore, ma solo ed esclusivamente nel supremo interesse del minore.Condiviamo la sentenza in oggetto, che seppur con un provvedimento "estremo" tutela il best interest of the child, in questo caso leso dalla demolizione della figura genitoriale paterna.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La diseredazione è la disposizione mediante la quale il testatore esclude dalla successione un proprio successibile ex lege.Oggi la diseredazione nell’ordinamento giuridico italiano è ammessa, anche nel caso in cui sia l’unica disposizione contenuta nel testamento. L’autonomia testamentaria, infatti, è espressione dell’autonomia dei privati ed è particolarmente ampia.Tuttavia, il problema si pone nel caso in cui si voglia diseredare un cd. legittimario, ovvero, un soggetto che ha sempre diritto ad una quota del patrimonio (cd. quota di legittima), che viene individuato dalla legge nel coniuge, nei figli, e negli ascendenti nel caso in cui non vi siano figli. La tesi che prevale in giurisprudenza è quella che considera inammissibile la diseredazione del legittimario, che si porrebbe in contrasto con l’art. 549 c.c., il quale prevede la nullità di pesi e condizioni poste sulla quota di legittima; e con l’art. 457 c.c., che prevede che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. Alla luce di questa interpretazione, se si viene diseredati dal proprio padre non solo si avrà la possibilità di agire con l’azione di riduzione a tutela della propria quota di legittima, ma anche di far valere la invalidità della stessa disposizione testamentaria.Si evidenzia, tuttavia, che nel 2012 è stato inserito un nuovo articolo, il 448 bis c.c., il quale prevede espressamente la possibilità per il figlio di diseredare il proprio padre, e, quindi, contempla la possibilità di diseredare un legittimario. Secondo una prima tesi l’art. 448 bis è norma eccezionale, come tale non estendibile analogicamente, a conferma che di regola non è mai possibile diseredare un legittimario; secondo una diversa tesi, invece, è sempre possibile una diseredazione del legittimario, e la norma è si eccezionale, ma per il solo fatto che il legittimario non potrebbe neanche esperire l’azione di riduzione in questi casi.
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Egregio Avvocato
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