L'adozione internazionale

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Pubblicato il 7 mar. 2022 · tempo di lettura 5 minuti

L'adozione internazionale | Egregio Avvocato
L'adozione internazionale consiste nell'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. 
Questo tipo di adozione comporta, per il giovane che viene adottato, un cambiamento personale e relazionale più marcato di quello che deve affrontare un minore adottato nel suo stesso Paese e necessita, pertanto, di particolari cautele.


  1. La normativa in materia di adozione internazionale
  2. La procedura


1 - La normativa in materia di adozione internazionale


L’adozione internazionale permette di accogliere nella propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. 

Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma offre in cambio una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla Tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento messo in campo al fine di tutelare i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli.

Il nostro paese ha ratificato la Convenzione con la Legge 31 dicembre 1998 n. 476, le cui norme regolano la procedura di adozione internazionale. La normativa si applica in tre principali situazioni:


  • l’adozione del minore straniero da parte di coniugi italiani;
  • l’adozione del minore straniero da parte di coniugi stranieri residenti in Italia;
  • l’adozione del minore italiano da parte di coniugi residenti all’estero.


2 - La procedura


La dichiarazione di disponibilità

Come prima cosa, la coppia che desideri adottare un bambino straniero deve presentare un’istanza al Tribunale per i minorenni competente in base alla residenza o, se i coniugi sono italiani ma risiedono all’estero, all’ultimo domicilio. 

L’istanza consiste in una dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale, corredata di alcuni allegati volti a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità all’adozione. Tali requisiti, come si anticipava, sono i medesimi che prevede la nostra legge nazionale per le adozioni domestiche: 


  • i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (o aver stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni), non separati nonché idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
  • l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato ma non deve superarla di più di quarantacinque anni. 


Il Tribunale per i minorenni valuta la richiesta e, solo se ravvisa la manifesta carenza di questi requisiti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità; se, invece, non ha nulla da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità trasmette ai servizi degli Enti locali la documentazione relativa alla coppia.


L'indagine dei servizi territoriali

I servizi degli Enti locali si attivano entro quattro mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

I servizi operano su due fronti: da un lato hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla storia personale, familiare e sociale dei coniugi; dall’altro lato, hanno il compito di informare in modo corretto e completo gli adottanti sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di provenienza e sul loro stile di vita, in modo da fornire ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all’adozione.

Una volta esaurita questa fase “conoscitiva”, i servizi territoriali hanno il compito di redigere una relazione da inviare al Tribunale, al fine di fornire al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.

 

Il decreto di idoneità

Entro due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali, il Tribunale per i minorenni convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. 

Il giudice deve decidere, usando come base gli accertamenti compiuti dai servizi territoriali, se rilasciare il decreto di idoneità o se emettere un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione.

Una volta rilasciato, il decreto di idoneità viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

 

La ricerca di un ente autorizzato

Entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

In questa fase, che è obbligatoria, la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l’ente opera. 

Gli enti autorizzati hanno la funzione di seguire i coniugi e svolgere le pratiche necessarie per tutta la procedura. In particolare, si occupano di organizzare degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.


L'incontro all'estero

In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto: deve, in particolare, inoltrare all’autorità straniera la richiesta di adozione e aspettare la proposta, da parte di quest’ultima, di incontro con il bambino da adottare.

Una volta ricevuta questa proposta, l’ente autorizzato italiano informa gli aspiranti genitori adottivi e, con il loro consenso, continua ad assisterli svolgendo tutte le pratiche necessarie.

Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4 (fra questi, che l’adozione corrisponda al superiore interesse del minore e che i genitori siano stati correttamente informati).

Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, precisando anche i motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. 

 

Il rientro in Italia e la conclusione della procedura

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

A questo punto, il Tribunale per i minorenni ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile: con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della famiglia che lo ha adottato.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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SUPERBONUS 110%: illegittima la delibera se la facciata lede il decoro architettonico e non è adottata all’unanimità

1 mar. 2022 tempo di lettura 3 minuti

In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera di rifacimento della facciata qualora si preveda una modifica dell’estetica complessiva dell’edificio (ad esempio modificando i materiali che lo rivestono, i colori o le linee) ovvero la realizzazione di un cappotto termico “ a macchia di leopardo ” (per non violare la proprietà privata, escludendo ad esempio il cappotto in corrispondenza dei condomini dissenzienti). La valutazione della legittimità della delibera di rifacimento delle facciate, parte da principi di ampia portata, applicabili quindi a ogni intervento idoneo ad alterare il decoro architettonico. E’ opportuno partire quindi dal concetto di decoro architettonico, definito in giurisprudenza come l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali. In punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale con la sentenza n. 1286 del 2010 ha chiarito appunto che, per decoro architettonico, si intende la “estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia” e che ”va valutato, ai sensi dell’art. 1120, 2º comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l’immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull’intero stabile) e non rispetto all’impatto con l’ambiente circostante” (così anche Cass. civ., sez. II, 29-01-2016, n. 1718).Costantemente quindi la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela il decoro architettonico degli edifici condominiali anche ove gli stessi siano caratterizzati da linee semplici. Tale tutela trova il suo fondamento nell’ultimo comma dell’art. 1120 c.c. il quale, nell’individuare le limitazioni alle innovazioni, espressamente vieta quelle che alterino il decoro architettonico dell’edificio.In tema, la Suprema Corte ha affermato che: “Per «decoro architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica dell’edificio costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico; conseguentemente, non è possibile escludere a priori un’alterazione del decoro architettonico per il solo fatto che la realizzazione di una veranda su di una terrazza a livello interessi un appartamento posto non sulla facciata principale, bensì su quella interna, dell’edificio condominiale” (Cass. civ., sez. II, 29-01-2016, n. 1718).In linea con quanto sopra gli ermellini, con statuizione particolarmente sensibile al problema, ebbero ad affermare che “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio” (Cass. civ., sez. II, 11-05-2011, n. 10350). Si ritiene quindi che la delibera che va ad “alterare” il decoro, possa essere adottata solo con il consenso unanime di tutti i condomini, ragion per cui la delibera non unanime sarà annullabile (nel termine di decadenza di 30 giorni) in quanto assunta in mancanza delle maggioranze necessarie (in tal senso Cass. 4806/2005 , Tribunale civile Milano, 30 novembre 2016). Sullo specifico tema del Superbonus si è anche espresso in tempi recenti il Collegio Tribunale di Milano, il quale con provvedimento del 30.9.2021 (nella procedura di reclamo avverso un precedente provvedimento cautelare del 13.8.2021) ha ritenuto che la modifica della facciata per la realizzazione dei lavori del cd. Superbonus possa essere lesiva del decoro. In particolare, il Collegio ha affermato che per la violazione del decoro architettonico sia “sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (per Cass. 1076/05 e Cass. 14455/09, l’alterazione del decoro è integrata … da qualunque intervento che alteri in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all’edificio una propria specifica identità)”, fatta tale doverosa premessa il Collegio ha ritenuto che la realizzazione del Cappotto termico con modifica dei materiali che compongono la facciate e della gamma cromatica della stessa comporti un’alterazione lesiva del decoro. Si ritiene quindi che per la modifica dell’estetica dell’edificio anche in tema di Superbonus sia necessaria la decisione all’unanimità, in difetto la delibera sarà viziata e quindi annullabile. Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006

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La promessa di matrimonio

22 nov. 2021 tempo di lettura 5 minuti

La promessa di matrimonio, in assenza di una definizione legislativa, si identifica nel c.d. fidanzamento ufficiale ed è qualificabile come la dichiarazione reciproca di due soggetti di sesso diverso di volersi frequentare con il serio intento di sposarsi.Il codice civile dedica alla promessa di matrimonio tre soli articoli 79 – 81 dai quali si evince che la promessa di matrimonio non è un contratto e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti in quanto non obbliga il promittente né a contrarre matrimonio né a eseguire ciò che è stato convenuto in caso di mancato adempimento della promessa.L’ordinamento giuridico tutela la libertà matrimoniale ma comunque prende in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa di matrimonio ponendo a carico del promittente determinate conseguenze.La forma della promessaLa rottura della promessaLo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaIl risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessa1 – La forma della promessaQuanto alla forma della promessa, la legge individua due specifiche fattispecie: quella solenne e quella semplice.La promessa è solenne (c.d. sponsali) se fatta: a) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o da soggetti minori emancipati ammessi a contrarre matrimonio; b) per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure se risulta dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio.In caso di rottura della promessa solenne, si generano determinati effetti patrimoniali come la restituzione dei doni e il risarcimento del danno.La promessa, invece, è semplice quando è qualificabile come mero fatto sociale priva dei requisiti di forma e di capacità con la quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio, in caso di rottura è ammessa solo la restituzione dei doni. 2 – La rottura della promessaIl nostro ordinamento tutela e protegge al massimo livello la libertà matrimoniale motivo per il quale il promittente, sino al momento della celebrazione, può decidere di non voler contrarre matrimonio.Il recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, al fine di non esercitare alcuna pressione, neppure indiretta, sul promittente nel caso il legame sia diventato non più voluto.Tuttavia tale recesso senza un giustificato motivo produce il venir meno della parola data e dell’affidamento creato nel promissario proprio in virtù della solennità della promessa.Si verifica, dunque, una violazione delle regole di correttezza e auto responsabilità motivo per il qualedalla rottura della promessa possono derivare particolari effetti patrimoniali a carico di colui che infrange la promessa di un’obbligazione ex lege, il quale sarà tenuto a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, oltre la restituzione dei doni e il risarcimento del danno.  Ad esempio sono risarcibili le spese provate dalla nubenda relative sia dell’abito da sposa e sia degli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale.3 - Lo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaCon la promessa di matrimonio spesso i futuri sposi si scambiano dei doni i c.d. doni prenuziali, considerati dalla tesi prevalente delle donazioni soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.Sono esempi di doni prenuziali il finanziamento e le opere di ristrutturazione di un immobile da destinare a futura residenza familiare, l’anello, anche se di notevole valore, regalato dal fidanzato alla fidanzata e le somme elargite per ristrutturare l’immobile del futuro coniuge, da adibire a casa coniugale.  Dai doni prenuziali è necessario distinguere le donazioni obnuziali, fatte in vista del futuro matrimonio, che si perfezionano solo con la celebrazione delle nozze, senza bisogno di accettazione.Come innanzi detto, dalla rottura della promessa possono derivare particolari effetti patrimoniali come la restituzione dei doni.Nel momento in cui il matrimonio non viene contratto, il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.) senza che rilevino le cause del mancato matrimonio.La restituzione è ammessa in relazione a qualsiasi tipo di promessa di matrimonio (solenne o semplice) sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati.La domanda di restituzione dei doni può essere presentata da ciascuno dei promittenti e deve essere accolta a prescindere dalle cause della rottura.Tale domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla rottura della promessa o dal giorno della morte di uno dei promittenti. 4 - Il risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessaIn caso di inadempimento della promessa solenne, il promittente è tenuto a risarcire il danno se rifiuta di contrarre matrimonio o se il suo comportamento colposo giustifica il rifiuto dell’altro a celebrare le nozze (art. 81 c.c.).Il risarcimento del danno, in questo caso, si qualifica come una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giustificato motivo che va a tutelare l’affidamento incolpevole di una parte nella promessa infranta.La domanda è proponibile entro il termine di decadenza di un anno dalla rottura della promessa e la prova del decorso del tempo è a carico di chi eccepisce l’estinzione del diritto della controparte.Inoltre, chi chiede il risarcimento deve provare il nesso di casualità esistente tra le spese sostenute o le obbligazioni assunte e il futuro matrimonio. Il danno risarcibile è quello causato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa, pertanto, le spese risarcibili sono solo quelle successive alla promessa solenne e non quelle anteriori.Editor: avv. Elisa Calviello

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Convivenza e impresa familiare alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale

1 ott. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Un passo avanti verso la trasformazione del nostro diritto, talvolta ancora ancorato a stereotipi vecchi e non attuali.Con la recentissima decisione (sentenza n. 148 del 2024) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto". In tal modo, si potrà applicare al convivente di fatto la disciplina dell’impresa familiare. Ricordiamo a noi stessi che, ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge 76/2016, per "conviventi di fatto" si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".La Corte Costituzionale, su istanza della Corte di Cassazione, ha accolto le questioni da quest'ultima sollevate, rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.Ovviamente, la Corte sottolinea le permanenti differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio. Ciononostante, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta. Osserva la Corte che "la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare", pertanto sarebbe irragionevole non includere il convivente di fatto nell’impresa familiare. Stante tale ragionamento logico, ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che - nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare - comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.La sentenza, sicuramente condivisibile se analizzata sul mero piano della tutela del diritto al lavoro e alla protezione di ogni prestazione lavorativa,ma sul piano matrimoniale, solleva alcuni interrogativi di fondo che meritano ulteriore approfondimento.

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