Avv. Silvia Muscari
Condividi:
Pubblicato da:
17 lug. 2023 • tempo di lettura 6 minuti
La vittimizzazione secondaria può essere vista in diversi casi, ad esempio nel caso di un'aggressione sessuale. A seconda di come le istituzioni come la polizia o il sistema di giustizia penale e di quanto la vittima sia degna dello status di vittima, le vittime di tali crimini possono affrontare vari livelli di vittimizzazione secondaria. Alcune vittime affermano che la vittimizzazione secondaria che hanno avuto è peggiore del crimine. Ciò può essere dovuto a diversi motivi, tra cui l'interrogatorio, il ricordo di un evento orribile e il dover riviverlo attraverso procedimenti giudiziari. Questo mio articolo tenterà di esaminare la vittimizzazione secondaria, quali fattori (come i fallimenti della polizia) contribuiscono alla vittimizzazione secondaria e utilizzerà un caso contemporaneo per applicare e mostrare come è ancora vista negli ultimi tempi.Il termine vittimizzazione secondaria può essere definito o spiegato come i comportamenti e gli atteggiamenti dei fornitori di servizi sociali che sono visti come colpevolizzanti della vittima. Anche questi servizi sociali sono considerati insensibili, il che può portare le vittime a sentirsi traumatizzate (Campbell & Raja 1999). Il sistema di giustizia penale presuppone inoltre che una vittima sia una presunta vittima fino a quando la causa non viene vinta. Si ritiene inoltre che il sistema incoraggi la rivittimizzazione attraverso interrogatori di polizia, interrogatori e controinterrogatori all'interno di un processo. Durante questi processi c'è la sensazione che la vittima sia in qualche modo responsabile di ciò che le è successo. La vittimizzazione secondaria non è un concetto moderno. Agostino Tassi nel XVII secolo, fu processato per aver stuprato una talentuosa pittrice di nome Artemisia Gentileschi. Il processo fu un processo lento e il giudice ebbe molte difficoltà a decidere a quale parte credere. Gentileschi, la vittima è stata torturata usando viti a testa zigrinata per scoprire se mentiva sulla sua aggressione (Cascone 2018). La vittimizzazione secondaria è presente anche nella Gran Bretagna contemporanea. Recenti ricerche hanno dimostrato che nelle prime fasi di un caso, la vittimizzazione secondaria sembra provenire dalla percezione di una persona che la polizia non sarà comprensiva nei suoi confronti, tuttavia più avanti nel caso, le vittime spesso vedono le comparizioni in tribunale come minacciose o intimidatorie, il che a sua volta porta alla vittimizzazione secondaria. Alcuni studiosi hanno anche scoperto che le vittime che hanno una visione positiva del sistema di giustizia penale e della sua risposta. Il grado di vittimizzazione secondaria può variare a seconda di quanto la persona sia meritevole dello status di vittima. Ad esempio, una vittima ideale è qualcuno o un gruppo di individui che, quando sono vittime di reato, sono i più meritevoli dello status di vittima. Per essere una vittima ideale ci sono alcune caratteristiche. La persona è debole, irreprensibile, nel posto sbagliato al momento sbagliato e non ha alcuna relazione con l'autore del reato (Patel 2015). Una vittima non ideale invece è la meno probabile dello status di vittima e di solito sono le prostitute, i delinquenti, i maschi o coloro che scelgono uno stile di vita “rischioso”. Coloro che sono classificati come vittime ideali hanno meno probabilità di sperimentare la vittimizzazione secondaria, mentre le possibilità aumentano in modo significativo per coloro che sono classificati come non ideali. La vittimizzazione secondaria può anche essere un fattore che contribuisce alla figura oscura che circonda il crimine. Se le persone temono il sistema di giustizia penale, è meno probabile che denuncino il crimine che è stato commesso. Un altro fattore di vittimizzazione secondaria che è anche un fattore della figura oscura è la colpa della vittima. Molte vittime non ideali come le prostitute hanno spesso paura di denunciare nel caso, sono loro le colpevoli del crimine a causa dei loro comportamenti. Esempi di incolpazione delle vittime possono essere visti in casi contemporanei come lo scandalo Rotherham in cui le ragazze sono state descritte come piccole prostitute sporche (Wilson 2015). La vittimizzazione secondaria e la colpa della vittima nei casi di stupro possono essere strettamente correlate poiché alle vittime viene spesso chiesto di ripercorrere ciò che è accaduto la notte in cui è stato commesso il crimine. Per alcuni, rivivere e ripercorrere il delitto e non essere creduti è peggio che quando è stato compiuto. è meno probabile che denuncino il reato commesso. un caso, la vittimizzazione secondaria da parte della polizia può essere vista nel caso John Worboys. Worboys era un tassista nero che ha aggredito sessualmente diverse donne per un periodo di tempo. John Worboys ha utilizzato una professione di fiducia per abusare delle donne e nel 2007 una giovane donna ha affermato di essere stata drogata e violentata durante il viaggio di ritorno a casa dopo essere uscita con gli amici. Worboys ha chiesto alla donna se voleva bere con lui per festeggiare un'occasione. La donna ha bevuto, poi si è sentita male e ha avuto le vertigini. I Worboy poi le hanno infilato delle pillole in gola e poi è svenuta e non ha ricordato nulla. Dopo aver avuto dei flashback dell'incidente, ha chiamato il direttore del campus per guardare il filmato delle telecamere a circuito chiuso dei Worboy che scendevano qui al campus. Dopo che il filmato è stato esaminato, le è stato consigliato di contattare immediatamente la polizia. Dopo aver denunciato il delitto alla polizia, il primo difetto è stato che hanno impiegato dalle 4 alle 5 ore per andare al suo indirizzo e intervistarla. La principale vittimizzazione secondaria in questo caso è che la polizia non ha creduto alla vittima. La polizia ha anche riso quando la vittima ha raccontato loro delle sue ferite e ha affermato che doveva essere caduta. Questo è anche un esempio di incolpazione della vittima poiché credevano che fosse responsabile delle proprie ferite. La vittima dice: "Dopo aver denunciato, mi sentivo come se non mi prendessero affatto sul serio" e "L'esperienza di non essere creduta e fallita dalla polizia è stata altrettanto brutta, se non peggiore, dell'essere vittima di Worboys". Un altro modo in cui la vittimizzazione secondaria è vista nel caso è dal sistema giudiziario quando la vittima ha scoperto che le accuse nei confronti di Worboys erano state ritirate attraverso l'IPCC. Il CPS ha sostenuto che non c'erano prove sufficienti per perseguire Worboys anche se il campus aveva telecamere a circuito chiuso di lui che la lasciava la notte dell'attacco. (Il Guardiano 2010). Ciò rende la vittima nuovamente esposta alla vittimizzazione secondaria poiché sentiva di non aver ottenuto giustizia. A causa della caduta di questo caso, la vittima è diventata una vittima invisibile e un altro numero nella figura oscura. A causa della mancanza di polizia, Worboys ha continuato a compiere attacchi multipli contro donne diverse per diversi anni prima di essere perseguito, condannato e incarcerato per un periodo minimo di otto anni nel 2009 per droga e aggressione sessuale di donne passeggeri e anche condannato a una pena indeterminata , il che significa che potrebbe essere tenuto in prigione fintanto che fosse considerato un pericolo per il pubblico (BBC 2018). Worboys sarebbe stato rilasciato al pubblico nel 2018, anche se più vittime si sono fatte avanti e con l'ulteriore pressione del pubblico Worboys è stato tenuto all'interno. Le vittime degli attacchi hanno citato in giudizio la polizia con la convinzione che se avessero svolto le indagini in modo efficace, i Worboy avrebbero potuto essere catturati prima. Hanno ricevuto un compenso di oltre £ 41000. Con oltre 100 vittime solo 12 sono andate in tribunale. Si è sostenuto che ciò fosse dovuto al fatto che gli altri non avevano denunciato il crimine in quel momento e quindi tecnicamente non era fallito dalla polizia (Woman's Hour 2018). In conclusione, la vittimizzazione secondaria è ancora un problema nei casi contemporanei. Si può anche notare che è necessario più lavoro per combattere questo problema per proteggere e ottenere giustizia per le vittime di casi come Worboys. Con questo articolo, ho tentato di spiegare la vittimizzazione secondaria e di applicarla a casi contemporanei, spiegando, anche, come alcune vittime abbiano maggiori probabilità di ricevere lo status di vittima rispetto ad altre a seconda che fossero una vittima ideale o non ideale.
Continua a leggere
1 nov. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Cosa succede se l’amministratore di condominio non paga le spese di amministrazione ordinarie e straordinarie? Può un singolo condomino denunciare l’amministratore di condominio? In questo caso l’amministratore di condominio può essere denunciato per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 del codice penale. L'amministratore, infatti, può ricevere dai condomini somme di denaro al fine di eseguire specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale, per far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall'assemblea. Nel momento in cui i singoli condomini versano le varie somme, per spese ordinarie e straordinarie ,sul conto intestato al condominio, il denaro entra nella disponibilità di quest'ultimo soggetto. Quindi, commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore di condominio che, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui consegnate dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali. Chiarito questo aspetto, occorre rispondere al secondo interrogativo: può un singolo condomino denunciare l’amministratore? La risposta è si. Infatti il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto al nuovo amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune.Sul punto si è espressa la Suprema corte di cassazione la quale, esaminando la questione relativa alla validità della querela presentata da alcuni condomini nell’ambito di un procedimento per appropriazione indebita nei confronti dell’amministratore dello stabile, ha espresso il principio di diritto secondo cui “il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune” (così Cass. Pen. Sez. II, n. 31252/22).
Continua a leggere
Scritto da:
3 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Un istituto che trova ampia applicazione nell’ordinamento italiano e che pone conseguenti problemi applicativi è quello della recidiva. L’art. 99 del codice penale prevede la disciplina di tale istituto, sul quale – anche di recente – si è espressa più volte la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Vediamo insieme gli aspetti più importanti.Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaI diversi tipi di recidivaI cd. effetti secondari della recidiva1 - Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaL’art. 99 c.p. dispone che chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Da ciò si desume che al fine di poter applicare la recidiva devono sussistere almeno due presupposti:a. il soggetto deve avere commesso un delitto non colposo, per il quale sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato; e questo delitto si chiamerà reato fondante;b. dopo il passaggio in giudicato della prima condanna, il soggetto deve aver commesso un nuovo delitto non colposo, che si chiamerà reato espressivo. È a questo secondo reato che verrà applicata la recidiva. Tuttavia, è ormai pacifico in giurisprudenza che non sono sufficienti questi due soli presupposti, e che mai vi potrà essere un automatismo nell’applicazione della recidiva – non può essere conseguenza automatica della mera sussistenza di questi due presupposti. Il giudice, invero, dovrà sempre condurre una valutazione in concreto sul fatto di applicare o meno la recidiva, tale per cui si ritiene che debba sussistere un terzo presupposto:c. il reato espressivo deve palesare una maggiore consapevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato.Se non vi è questa valutazione, o se comunque il reato espressivo non ha nulla a che vedere con il reato fondante, allora il giudice non potrà applicare la recidiva: in quanto la ricaduta non è sintomatica di una maggiore colpevolezza e non denota il soggetto autore del reato come maggiormente pericoloso.In merito alla natura giuridica della recidiva, si evidenzia che ad oggi è stata del tutto superata la tesi tradizionale secondo cui veniva classificata quale status. Tale tesi poneva l’accento sul fatto che la legge sembrava riferirsi sempre al recidivo quale soggetto, parlando sempre del “recidivo”.Oggi la tesi prevalente ritiene che si tratti di una circostanza aggravante del reato, e ciò si desume non solo dall’art. 99 c.p., ma anche da altre disposizioni come l’art. 69 c.p., che disciplina il bilanciamento tra circostanze, e l’art. 70 c.p., che distingue tra circostanze oggettive e soggettive, ed entrambe le disposizioni citano la recidiva.Da tale classificazione come circostanza aggravante derivano importanti conseguenze, tra le più importanti vi è quella per la quale anche la recidiva deve soggiacere alle normali regole in materia di concorso di circostanze (artt. 63 e ss. c.p.), come sottolineato anche dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Una prima sentenza del 2011 ha evidenziato che l’art. 63 co. 4 c.p. sul concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica anche alla recidiva; e una seconda sentenza del 2021 ha ribadito che la recidiva è una circostanza, ed è circostanza ad effetto speciale (tranne che nel comma 1), quindi deve trovare applicazione anche la disciplina ex art. 649 bis c.p. sul regime di procedibilità d’ufficio.2 - I diversi tipi di recidivaL’art. 99 c.p. prevede diversi tipi di recidiva.Il primo comma prevede la recidiva semplice, che sussiste nel momento in cui un soggetto commette un qualsiasi delitto non colposo dopo essere stato giudicato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo. In questo caso è previsto l’aumento di un terzo della pena.Il secondo comma prevede la recidiva monoaggravata, che ricorre o quando il reato espressivo (quindi il secondo delitto) è della stessa indole del primo; o è stato commesso entro 5 anni dalla precedente condanna; o, ancora, è stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena. A fronte di tale circostanza aggravante il legislatore prevede un aumento della pena fino alla metà.Il terzo comma disciplina la recidiva pluriaggravata, la quale prevede che ricorrano due o più circostanze del secondo comma; quindi ad es. il reato espressivo sia contemporaneamente della stessa indole del primo e sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna. L’aumento di pena in questo caso è della metà.Il quarto comma prevede la recidiva reiterata, che sussiste nel momento in cui un soggetto già dichiarato recidivo commetta un altro delitto non colposo. In questo caso l’aumento di pena è della metà nel caso di cui al primo comma, e di due terzi negli altri casi.Infine, il comma 5 prevedeva originariamente una forma di recidiva obbligatoria. Oggi tale ipotesi di obbligatorietà è stata espunta dall’ordinamento, perché considerata incostituzionale dalla Corte in quanto del tutto irragionevole: si applicava a prescindere dal reato fondante, e teneva conto del solo reato espressivo, il quale doveva rientrare in un catalogo del tutto eterogeneo ex art. 407 c.p.p. Nella disciplina attuale l’unica obbligatorietà concerne il quantum di pena, e non anche la valutazione sull’an, quindi la valutazione in merito alla sussistenza o meno della recidiva.3 - Gli effetti secondari della recidivaLa legge penale ricollega delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori al soggetto che è stato dichiarato recidivo. Infatti, non si ha il solo effetto diretto dell’incremento di pena, ma si hanno anche ulteriori effetti, tra cui, una maggiore difficoltà nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis co. 2 bis c.p.); un limite minimo di aumento della pena nel caso di reato continuato commesso dal recidivo reiterato (art. 81 co. 4 c.p.); un allungamento del termine di prescrizione (art. 157 c.p.); una maggiore limitazione in caso di amnistia e indulto (artt. 151 co. 5 e 171 co. 3 c.p.).La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata più volte del campo di applicazione di tali effetti pregiudizievoli ulteriori. È pacifico che se il giudice non ha proprio applicato la recidiva, perché ha ritenuto che tra reato fondante e reato espressivo non vi era alcun collegamento, allora non si verificherà né l’effetto principale dell’aumento di pena, né gli effetti secondari.Se, invece, ha applicato la recidiva perché sussiste un collegamento tra i due reati, allora si produrranno anche gli effetti secondari, oltre all’aumento di pena. Il caso problematico è quello del concorso eterogeneo di circostanze, cioè il caso in cui il fatto di reato è connotato sia da circostanze attenuanti sia da circostanze aggravanti, quali la recidiva. Il giudice dovrà operare il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. alla luce del quale la circostanza aggravante della recidiva potrà essere considerata prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti.Nel caso in cui risulti prevalente la recidiva, è pacifico che si produrranno gli effetti secondari oltre all’effetto principale dell’aumento di pena.Se, invece, la recidiva risulta equivalente rispetto alle attenuanti, una prima tesi ha sostenuto che vi sia stata una elisione della stessa, a fronte della quale è scomparsa, e non essendoci stato un aumento di pena non possono esservi neanche gli effetti secondari. Le Sezioni Unite nel 2010, diversamente, hanno sostenuto che, anche se apparentemente scomparsa, in realtà il giudice ha ritenuto esistente la recidiva, perché altrimenti non avrebbe potuto fare il giudizio di bilanciamento. Quindi anche in caso di equivalenza la recidiva è da ritenersi applicata, e quindi trovano applicazione anche le norme sugli effetti secondari.Infine, nel caso in cui la recidiva venga ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, sono state sostenute due tesi. Una prima tesi, accolta dalle Sezioni Unite nel 2021, ritiene che anche in questo caso la recidiva è da ritenersi applicata e di conseguenza anche tutti gli effetti secondari troveranno applicazione. Una seconda tesi, accolta da altre Sezioni Unite nel 2018, ritiene invece che solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge anche in caso di subvalenza dovranno applicarsi gli effetti secondari, come avviene per la disciplina della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. che ritengono comunque esistente la recidiva, anche se subvalente), e non invece negli altri casi in cui non esiste una norma specifica.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
8 giu. 2021 • tempo di lettura 8 minuti
La scuola è titolare di un obbligo di tutelare l’integrità fisica degli allievi dal momento dell’apertura dei cancelli fino al momento dell’uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata. L’istituto e gli insegnanti hanno, pertanto, il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.1 - Quadro normativo di riferimento2 - Danno cagionato da un alunno a terzi2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante 2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti statali3 - Danno cagionato dall’alunno a sé stesso1 - Quadro normativo di riferimentoLa responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto un istituto scolastico è strettamente connessa all’affidamento di un minore da parte dei genitori all’istituto e si mantiene per tutto il tempo in cui l’alunno rimane nell’istituto, fino a che venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori. Il codice civile detta, all’art. 2048 co. 2 c.c., una disciplina specifica in tema di responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte, stabilendo che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Il co. 3 precisa che questi soggetti sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.L’art. 2048 c.c., come vedremo, introduce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’insegnante per il fatto illecito commesso da un alunno che si trovi sotto la sua vigilanza a danno di altri alunni. Vedremo, invece, che per la tesi attualmente dominante, il caso dell’autolesionismo dell’allievo va ricondotto alla responsabilità contrattuale.Giova, pertanto, ricordare sinteticamente come funziona nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità civile e quali sono le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o aquiliana).La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento o dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione (art. 1218 c.c.).La responsabilità extracontrattuale sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 c.c.). Il discrimen, pertanto, va ricercato nella fonte da cui sorge la responsabilità: rispettivamente, una precedente obbligazione o un fatto illecito. Di assoluto rilievo sono le conseguenze pratiche di questa distinzione:prescrizione: la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni; la responsabilità aquiliana in cinque anni;onere della prova: in caso di responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio deve dimostrare solo l’esistenza dell’obbligazione (ad es. del contratto) e l’oggettivo inadempimento, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile; in caso di responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare la condotta del danneggiante, il danno subito, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa; vedremo, però, che ci sono dei casi – come quello relativo alla responsabilità aquiliana dell’insegnante – in cui si verifica un’inversione dell’onere della prova, che fa gravare sull’insegnante la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. risarcimento del danno: in caso di responsabilità contrattuale, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione; in caso di responsabilità extracontrattuale, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.2 - Danno cagionato da un alunno a terziCome abbiamo anticipato, se l’alunno cagiona un danno a terzi (ad esempio ad un altro alunno o ad altro personale scolastico) mentre è sotto la vigilanza dell’insegnante, quest’ultimo ne risponde. Fra le disposizioni rilevanti in tema di vigilanza: gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 42 co. 5 del CCNL del 14 agosto 1995);il Consiglio di Istituto delibera sull’adozione del regolamento interno, che deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla stessa (art. 10 lett. a) Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione).Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in quanto deriva da un fatto illecito, ma è un modello che si atteggia in modo particolare rispetto a quello generale di cui all’art. 2043 c.c. e che deve tenere conto, con riferimento ai soli insegnanti statali, della disciplina di cui all’art. 61 l. 312/1980.Della mancata vigilanza sugli alunni non risponde, invece, il dirigente scolastico: fra i suoi doveri non vi sono quelli di vigilanza sugli alunni ma quelli organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici. Di conseguenza, egli ha una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno sia conseguenza di carenze organizzative a lui imputabili.2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante L’art. 2048 c.c. introduce un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui (cioè dell’insegnante, per il fatto dell’alunno), che si basa sul modello della culpa in vigilando: la legge presume la colpa (cioè la mancanza di diligenza), sulla base del solo dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti. In altre parole, c’è la presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi (appunto presunzione di culpa in vigilando): l’insegnante può superare questa presunzione solo se dimostra, nel caso concreto, il caso fortuito. L’insegnante, pertanto, sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito dell’alunno, a meno che dimostri che nella serie causale dell’evento si è inserito un fatto esterno improvviso, imprevedibile e repentino in relazione al quale l’insegnante non poteva esercitare alcun intervento correttivo. La prova è ulteriormente aggravata dalla giurisprudenza, che richiede che l’insegnante dimostri anche di aver assunto, in via preventiva, le misure atte ad evitare il danno che in concreto si è verificato. Ecco l’inversione dell’onere della prova cui si è fatto prima cenno: mentre, normalmente, è il danneggiato a dover dimostrare la colpa e gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile extracontrattuale, nel caso della responsabilità dell’insegnante il danneggiato deve provare solo che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola.Va precisato, tuttavia, che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c. ha una ampiezza che dipende dall’età e dal normale grado di maturazione degli alunni: con l’avvicinamento di questi ultimi alla maggiore età, ad esempio, l’adempimento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché comunque non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. Ne consegue che l’alunno minorenne, qualora sia ritenuto capace di intendere e di volere al momento del fatto, potrebbe essere chiamato a rispondere (rappresentato dai genitori) in solido con l’insegnante o anche in modo esclusivo.2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti stataliIn base all’art. 28 della Costituzione, quando si tratta di dipendenti pubblici è sempre responsabile anche la pubblica amministrazione di appartenenza (cioè il Ministero dell’Istruzione), per il principio di immedesimazione organica.Su questo fronte, l’art. 61 l. 312/1980 ha profondamente innovato e mitigato la disciplina della responsabilità del personale scolastico pubblico per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni. In primo luogo, secondo questa norma il personale scolastico risponde dei danni che l’alunno abbia cagionato alla stessa amministrazione (ad esempio, danneggiando i banchi) ma solo nei casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.Inoltre, gli insegnanti statali non rispondono personalmente verso i terzi danneggiati, rispetto ai quali risponde direttamente l’amministrazione. Ciò comporta, a livello processuale, una esclusione dell’insegnante, che viene sostituito direttamente dall’amministrazione: in modo più tecnico, l’art. 61 esclude la legittimazione passiva dell’insegnante. Tuttavia l’amministrazione, qualora in giudizio fosse accertata la responsabilità dell’insegnante, potrà rivalersi nei suoi confronti ma solo in caso di dolo o colpa grave. Secondo l’orientamento prevalente, l’esclusione della legittimazione passiva dell’insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno ma anche in quello di danni arrecati dall’allievo a se stesso.3 - Danno cagionato dall’alunno a se stessoCome si è anticipato, l’orientamento attualmente maggioritario ritiene che il danno c.d. auto-provocato, cioè direttamente provocato dall’alunno a sé stesso fondi, non già una responsabilità aquiliana, bensì una responsabilità contrattuale.In particolare:l’istituto scolastico, con l’ammissione dell’allievo a scuola che consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, determina l’instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell’istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l’obbligo di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso;l’insegnante e l’alunno sono legati da un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Questo rapporto giuridico si fonda non su un contratto quanto sul c.d. “contatto sociale”, che discende dalla descritta relazione qualificata che sussiste fra l’allievo e l’insegnante.Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all’art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola; l’insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti