L'art. 640 c.p.: incorrere in una truffa navigando in internet

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Pubblicato il 18 gen. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

L'art. 640 c.p.: incorrere in una truffa navigando in internet | Egregio Avvocato
Nella vita delle persone, al giorno d’oggi, è indispensabile l’utilizzo di internet, che sia per lo svolgimento dell’attività lavorativa o più semplicemente per l’organizzazione del proprio tempo libero. Specie nell’ultimo anno, in ragione della diffusione del virus Covid-19 e, di conseguenza, delle misure contenitive adottate dalle autorità per fronteggiare la diffusione dell’epidemia, internet ricorre in tutti i momenti della nostra giornata tipo. L’utilizzo della rete, tuttavia, può altresì comportare dei rischi, con dei risvolti, alle volte, anche di natura penale. È sempre più frequente, ad esempio, incorrere in siti internet che, dopo aver fatto acquisti online, si scoprono essere dei veri e propri contenitori vuoti, creati ad arte per truffare gli acquirenti. Proviamo a fare chiarezza, quindi, su quali siano gli elementi costitutivi del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. e su cosa debba farsi laddove si ritenga di essere vittima di una truffa perpetrata online.



  1. Quando può parlarsi di truffa penalmente rilevante?
  2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?
  3. Cosa fare se si è vittima di truffa?
  4. Come fare per ottenere il risarcimento del danno?


1 - Quando può parlarsi di truffa penalmente rilevante?


Non tutti i comportamenti perpetrati in internet, sebbene illeciti, sono idonei a configurare il reato di truffa. Molti di questi potrebbero infatti integrare soltanto un illecito di natura civile. Ai fini di tale distinzione, è dunque necessario comprendere quali siano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 c.p.

La truffa, sul versante del diritto penale, si sostanzia nella condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo un’altra persona in errore, procuri a sé o ad altri un profitto ingiusto, provocando l’altrui danno

In altre parole, una persona (il truffatore), attraverso l’artifizio o il raggiro, induce la vittima a fare un qualcosa che, senza la condotta truffaldina, non avrebbe fatto; in tal modo la persona offesa è portata a effettuare, in favore del truffatore, un’operazione di natura patrimoniale (un pagamento dal conto corrente ad esempio). Ai fini dell’integrazione del reato devono concretizzarsi tutti i citati elementi, che chiaramente sono strettamente interconnessi tra loro: l’induzione in errore della persona offesa, infatti, comporta l’atto di disposizione patrimoniale della stessa, il quale a sua volta determina contemporaneamente sia il danno a carico di quest’ultima che l’ingiusto profitto altrui.

Volendo brevemente approfondire i singoli elementi costitutivi menzionati, l’artifizio consiste nella manipolazione della realtà esterna, che si concretizza nella simulazione di circostanze inesistenti. Il raggiro, invece, si declina in un’attività di persuasione, finalizzata a ingenerare la convinzione in altri che una data circostanza – falsa – sia in realtà vera. 

Quanto al profitto, è pacifico che esso non debba assumere natura prettamente economica, ma può tradursi in una qualsiasi utilità percepita dal truffatore. Con riferimento al concetto di danno, infine, l’opinione maggioritaria è che si tratti di una lesione del patrimonio della persona offesa di natura strettamente economica (così ad esempio un bonifico effettuato in favore del finto esercente, che comporta una diminuzione quantitativa del proprio patrimonio).


2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?


In caso di accertamento positivo della responsabilità penale ai sensi dell’art. 640 c.p., la persona può essere condannata alla pena detentiva, che può spaziare da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, e alla multa compresa tra 51 e 1.032 euro.

In taluni casi, tuttavia, è previsto un aggravio delle suddette sanzioni. Il legislatore, infatti, innalza la cornice edittale della reclusione da uno a cinque anni e quella della multa da 309 a 1.549 euro, laddove:



  1. il fatto venga commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
  2. la condotta truffaldina ingeneri nella vittima il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di essere obbligato a eseguire un ordine dell’autorità;
  3. si concretizzi la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa di cui all’art. 61, co. 1 n. 5 c.p., vale a dire l’aver profittato di circostanze di tempo, luogo o di persona idonee a ostacolare la pubblica o privata difesa.


Si consideri, inoltre, che nei procedimenti penali aventi ad oggetto il reato di truffa, se il danno patrimoniale subito dalla persona offesa è di rilevante gravità, la Procura della Repubblica contesterà altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 61, co. 1 n. 7 c.p., così comportando un aumento di pena sino a un terzo.


3 - Cosa fare se si è vittima di truffa?


La persona che ritiene essere vittima di una truffa deve rivolgersi quanto prima alle Forze dell’Ordine, cosicché quest’ultime possano attivarsi in tempi brevi per l’accertamento del comportamento illecito. Nel mondo di internet, in ragione del repentino mutamento delle pagine web o dei profili utilizzati per perpetrare la truffa, è sicuramente importante, per il buon esito dell’attività investigativa, che le autorità competenti intervengano repentinamente. A tal fine, può essere senz’altro utile effettuare nell’immediatezza dei fatti una segnalazione direttamente tramite il sito della polizia postale che, una volta ricevuta la potenziale notizia di reato, si attiverà immediatamente per verificare l’effettiva illiceità dei comportamenti rappresentati.

Il reato in questione, tuttavia, è procedibile a querela di parte, ad eccezione delle ipotesi aggravate sopra indicate. Ciò vuol dire che, ai fini del perseguimento dell’illecito in sede penale, è comunque necessario che la persona offesa sporga un’apposita querela. Quest’ultima può essere presentata, in forma scritta o orale, direttamente dalla vittima o per mezzo di un avvocato, opzione quest’ultima preferibile laddove la vicenda dovesse essere particolarmente complessa. La querela può essere sporta presso le stazioni locali delle Forze dell’Ordine (Carabinieri o Polizia di Stato); in alternativa, l’atto può essere depositato direttamente presso la Procura della Repubblica. In quest’ultimo caso, i fatti rappresentati dalla persona offesa verranno portati direttamente all’attenzione del pubblico ministero, soggetto quest’ultimo competente per lo svolgimento delle successive indagini. 

In ogni caso, l’aspetto essenziale da tenere in considerazione riguarda la tempistica con cui deve depositarsi la querela: ai sensi dell’art. 124 c.p., infatti, l’atto deve essere presentato entro tre mesi dalla conoscenza dei fatti. 


4 - Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno?


Una volta instaurato il procedimento penale, la persona offesa, coadiuvata da un avvocato difensore, può decidere di richiedere il risarcimento del danno direttamente in sede penale o, alternativamente, in sede civile, instaurando con atto di citazione un giudizio separato e autonomo rispetto al procedimento penale. 

In sede penale, l’esercizio dell’azione civile avviene con il deposito, in udienza preliminare o comunque entro la verifica della costituzione delle parti prima dell’apertura del dibattimento, della dichiarazione di costituzione di parte civile. All’esito del dibattimento, inoltre, la parte civile deve depositare, in forma scritta, le proprie conclusioni, che devono comprendere la quantificazione dell’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno. Laddove non si dovesse provvedere in questi termini, la costituzione di parte civile si intende revocata e, quindi, la vittima non potrà ottenere nel processo penale alcun tipo di risarcimento.  

In sede civile, invece, la persona danneggiata, ai fini dell’instaurazione del giudizio, deve notificare alla controparte l’atto di citazione, comprensivo delle ragioni poste a fondamento della propria richiesta di risarcimento del danno. 

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La prescrizione penale del reato: cos’è e come funziona?

11 feb. 2021 tempo di lettura 6 minuti

La disciplina della prescrizione è da tempo al centro del dibattito pubblico e politico, oltre che giuridico. Nell’arco di pochi anni è stata infatti oggetto di due importanti riforme (rispettivamente riforma Orlando nel 2017 e riforma Bonafede nel 2019), che ne hanno radicalmente cambiato i connotati. Ciò non esclude, peraltro, che nel prossimo periodo il decisore politico possa intervenire nuovamente sulla materia. Cerchiamo dunque di comprendere più da vicino le finalità dell’istituto e di analizzare i tratti principali della disciplina prevista dal codice penale.1. Cos’è la prescrizione del reato?2. Come funziona la prescrizione?3. Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?4. L’imputato può rinunciare alla prescrizione?1 - Cos’è la prescrizione del reato?La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente. La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.2 - Come funziona la prescrizione?La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita. Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.3 - Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva.  L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data. In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale. Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 4 - L’imputato può rinunciare alla prescrizione?Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda. Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale. Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344). Editor: avv. Davide Attanasio

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Il testimone nel processo penale: obblighi e responsabilità

28 gen. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?Chi è il testimone?Quali sono gli obblighi del testimone? Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi? In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?1 - Chi è il testimone?Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite. La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.2 - Quali sono gli obblighi del testimone?Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligodi presentarsi dinanzi al giudice;di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto. Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza. L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:affermare il falsonegare il verotacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta. 4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto. L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità. L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza. Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità. Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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La responsabilità amministrativa degli enti

11 apr. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Il d.lgs. 231/2001 detta la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi a suo interesse o vantaggio da un soggetto apicale oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Premessa: che cosa significa responsabilità amministrativa degli enti e a chi si applicaPresuppostiReati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli entiSanzioni1 - Premessa: che cosa significa responsabilità amministrativa degli enti e a chi si applicaLa responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato è un tipo di responsabilità che possiede caratteristiche proprie della responsabilità penale e della responsabilità amministrativa.Sotto il primo punto di vista, la responsabilità scaturisce dalla commissione da parte di soggetti apicali dell’ente o di soggetto a loro gerarchicamente subordinati dei reati previsti dal decreto ed è la manifestazione della cosiddetta “colpa di organizzazione” dell’ente. L’accertamento della responsabilità, inoltre, è demandata alla competenza del giudice penale. Sotto il secondo punto di vista, quando è accertata la responsabilità, l’ente è soggetto a sanzioni di natura amministrativa (come la confisca).Ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 231/2001, la responsabilità può essere imputata a:enti forniti di personalità giuridica;società e associazioni anche prive di personalità giuridica.Non possono essere chiamati a rispondere, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.L’ente si costituisce in giudizio tramite un legale rappresentante individuato nello statuto o nell’atto costitutivo. 2 - PresuppostiAi sensi dell’art. 5 del decreto, l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:soggetti in posizione apicale: si tratta di chi riveste “funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché di chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso;soggetti sottoposti all’altrui direzione. L’ente, quindi, non è responsabile quando l’autore del reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. A questo proposito, la giurisprudenza afferma che, qualora i soggetti agenti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, viene meno lo schema di immedesimazione organica: di conseguenza, l’illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell’ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica.L’ente, in secondo luogo, non è responsabile in altri due casi. Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente va esente da responsabilità se dimostra:di aver adottato il modello di organizzazione e gestione dei reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto alla stessa. Tale ultima eventualità è sempre esclusa se l’ente ha adottato efficacemente il modello. A questo fine, i parametri per valutare l’efficacia del modello sono esplicitati all’art. 7 co. 4 del decreto: a titolo esemplificativo, il modello deve essere sottoposto a veridica periodica e deve essere elaborato un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie a quanto prescritto.Se il reato è commesso da uno dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente non è responsabile ove dimostri:che la commissione del reato non è stata permessa dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;di avere, prima della commissione del reato, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.Nei casi in cui l’ente risponde, la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella della persona fisica (art. 8 del decreto): l’ente risponde, infatti, anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è punibile e se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.  3 - Reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli entiLa responsabilità amministrativa degli enti è soggetta, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 231/2001, al principio di legalità: l’ente risponde del reato commesso dalla persona fisica solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.A questo scopo, gli artt. 24 ss. d. lgs. 231/2001 contengono un fitto catalogo di reati che, se commessi, sono presupposto oggettivo di responsabilità amministrativa degli enti. Ricordiamo a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;Delitti di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (ad es. prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico); Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio e delitti in materia di violazione del diritto d´autore.4 - SanzioniUna volta che viene accertata la commissione del reato da parte delle persone fisiche, quando sussistono i presupposti affinché anche l’ente sia ritenuto responsabile, quest’ultimo risponde di una delle seguenti sanzioni amministrative (art. 9 del decreto):sanzione pecuniaria;confisca;sanzioni interdittive (ai sensi dell’art. 9 co. 2, si tratta dell’interdizione dall’esercizio dell’attività; della sospensione o della revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; del divieto di contrattare con la p.a.; dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi);pubblicazione della sentenza.Le prime due sanzioni sono volte ad incidere direttamente sul patrimonio dell’ente, che risponde, secondo il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 27 del decreto, con il suo stesso patrimonio o con il fondo comune. Le altre due sanzioni hanno lo scopo di disincentivare la commissione di illeciti da parte degli enti. Le sole sanzioni interdittive possono non essere applicate se, ai sensi dell’articolo 17 del decreto, prima che venga dichiarata l’apertura del dibattimento nel primo grado di giudizio, l’ente dimostra di:aver risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero di essersi efficacemente adoperato in tal senso;aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

Generalità false al controllore: cosa si rischia

25 ott. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Viaggiare su un mezzo pubblico sprovvisti di biglietto integra un illecito amministrativo, passibile di una comune contravvenzione. Ciò vale per qualsiasi mezzo pubblico, sia che si tratti di treno, di autobus o di metropolitana. Ma cosa succede nel caso in cui il viaggiatore non solo sia sprovvisto di biglietto, ma anche di documenti, e alla richiesta del controllore di fornire le proprie generalità risponda con dei dati non corrispondenti al vero?Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controlloreIl reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altriLa casistica: i provvedimenti adottati in Romagna1 - Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controllorePer utilizzare i mezzi pubblici di una città, che siano autobus, metropolitane, treni o altro, è pacifico che bisogna pagare un biglietto. Tutti i consociati in questo modo partecipano attivamente al benessere comune: si paga un servizio per ottenere il massimo da quello stesso servizio. Ne consegue che utilizzare i mezzi pubblici senza pagare il biglietto, oltre ad essere una condotta immorale, è anche una condotta passibile di sanzione: la condotta del viaggiatore senza biglietto integra un illecito amministrativo che viene punito con una comune contravvenzione. Nel momento in cui il controllore trova un passeggero senza biglietto è tenuto ad interrogarlo al fine di conoscere le sue generalità, così da compilare il verbale della multa. È possibile però che il viaggiatore non abbia con sé i documenti, non essendo tenuto a portarli con sé, e che dunque il controllore si debba fidare di quanto dichiarato dal viaggiatore stesso. Il controllore, infatti, non ha il potere di perquisire il privato per controllare se davvero è sprovvisto di documenti o meno, ma deve limitarsi ad interrogare il soggetto senza biglietto e compilare il modulo della multa con le generalità che gli vengono fornite.Nel caso in cui le generalità fornite siano false, viene integrato il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale, punito dall’art. 495 c.p. Prima di vedere cosa comporta la commissione di questo reato, bisogna sottolineare che per parlare di falsa dichiarazione è necessario che questa segua un’interrogazione da parte del pubblico ufficiale: il mero silenzio e le dichiarazioni spontanee non costituiscono reato. Si può parlare di interrogazione soltanto se avviene in forma scritta tramite compilazione di moduli dell’ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale (si pensi, appunto, ad una contravvenzione sul treno).2 - Il reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altriL’articolo in esame stabilisce che «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».Non importa qual è il dato connotato da falsità: il reato viene commesso sia che si tratti del nome e cognome, sia che si tratti dell’indirizzo, o comunque di qualsiasi altro dato personale che viene richiesto dal controllore. Basta un solo dato sbagliato per fare scattare il reato.Fondamentale per l’integrazione del reato in esame è la qualifica di pubblico ufficiale che viene rivestita dal controllore del mezzo. Invero, il reato di false dichiarazioni punito dall’art. 495 c.p. può essere integrato solo se le false generalità vengono fornite ad un soggetto che riveste una funzione pubblica; se le generalità false vengono fornite ad un soggetto privato, tale condotta non ha alcuna rilevanza penale.Più volte la Corte di Cassazione è intervenuta in merito, specificando che la figura del funzionario accertatore delle aziende di trasporto deve essere qualificata in termini di pubblico ufficiale. Questi, infatti, sono tenuti a provvedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti. L’azienda che si occupa di trasporti svolge una pubblica funzione, e il controllore non svolge le mansioni solo esecutive di un qualsiasi dipendente, ma, avendo l’incarico di accertare le infrazioni, svolge un’attività intellettiva.3 - La casistica: i provvedimenti adottati in RomagnaDegno di nota è quanto avvenuto in Romagna. A fronte di un esame delle multe che sono state fatte dai controllori che lavorano per conto di Start – gestore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Romagna – è stata rilevata una particolarità: su 45.000 verbali compilati in un anno, circa un terzo è da riferire a persone che non solo erano salite a bordo senza ticket, ma che avevano pure fornito nomi e cognomi che non corrispondevano alla loro identità. Peraltro, spesso le generalità false sono quelle di altre persone in carne ed ossa, incolpevoli vittime dell’altrui inciviltà. Start Romagna è corsa dunque ai ripari ed è stato deciso che nelle tre province di Rimini, Forlì e Cesena saranno scattate fotografie al viso delle persone che, al momento della compilazione del verbale, affermeranno di non avere con sé un valido documento di riconoscimento. Il controllore scatterà le foto con uno smartphone, le immagini saranno collegate al verbale e in caso di disconoscimento del documento saranno utilizzate nell’iter di riscossione e a tutela della persona eventualmente e ingiustamente coinvolta, ovvero quella le cui generalità sono state fornite in sostituzione di quelle del trasgressore. Questa procedura è già in uso in altre città e Regioni in cui è stata accertata una forte tendenza da parte dei trasgressori delle regole di viaggio a fornire nomi e cognomi falsi o di altre e incolpevoli persone fisiche.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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