Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Ai sensi dell’art. 315-bis, comma 1, c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Problemi possono emergere laddove nascano contrasti sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al bambino. Al riguardo, l'art.t 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) sancisce che,in caso di contrasto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la prole minore, “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 337-bis c.c.. Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando gli opportuni provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori. In questi casi, il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere il più possibile oggettivo (ad esempio, la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc.), sempre però alla luce del generale e sovraordinato principio del best interest of the child (cfr., tra le altre pronunce, Cass. civ. n. 1196/2005; Cass. civ. n. 25310/2020; Cass. civ. n. 21553/2021; Cass. civ. n. 6802/2023).
In una interessante sentenza, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 2 febbraio 2017) osserva che l'interesse del minore non può comportare "il radicale mutamento delle abitudini e delle prospettive di vita" dello stesso, ragion per cui qualsivoglia osservazione - seppur giusta a livello di principio - deve trovare il giusto contraltare nel benessere psicofisico del bambino, il quale mai deve essere coinvolto nelle diatribe tra i genitori.
La decisione non può che trovarci d'accordo, soprattutto perchè pone alla base della scelta il best interest of the child.
Appare il caso di sottolineare che, dopo la riforma Cartabia, in caso di contrasto insanabile tra genitori separati in merito alla scelta della scuola per i figli, la decisione spetterà al Tribunale con ricorso ex art. 473-bis. 38 c.p.c
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25 nov. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stato introdotto lo strumento della convenzione assistita davanti gli avvocati come strumento facoltativo per la risoluzione della crisi coniugale senza la necessità di ricorrere al giudice.I coniugi con tale strumento possono separarsi consensualmente o chiedere un divorzio congiunto, possono anche modificare le condizioni di separazione o divorzio anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti economicamente.Lo scopo della negoziazione assistita è quello di ridurre il contenzioso giudiziario sottraendo una parte dei procedimenti relativi alla crisi della famiglia e da ultimo, tale procedura si applica anche allo scioglimento dell’unione civile.Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoSvolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile ed effetti dell’accordo1 – Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?I coniugi (o ex coniugi) con la negoziazione assistita possono raggiungere una soluzione consensuale nelle seguenti materie: a) separazione personale consensuale; b)divorzio congiunto; c) modifica delle condizioni di separazione o divorzio; d) scioglimento dell’unione civile; e) modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile. La procedura può essere svolta in qualunque momento e non è condizione di procedibilità della domanda per la risoluzione della crisi familiare dinanzi al giudice. Ciascuno dei coniugi deve farsi assistere almeno da un avvocato durante tutta la procedura ed il requisito della presenza di due avvocati (uno per parte) non è soddisfatto se i due avvocati fanno parte dello stesso studio.Gli avvocati durate la procedura devono svolgere le seguenti attività: a) tentare una conciliazione dei coniugi, tale incombenza nelle procedure giudiziali è affidata al Presidente del tribunale; b) informare le parti dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione resa durante la procedura, anche in assenza di accordi, sulla base dei parametri forensi, il compenso è dovuto anche se l’assistito possiede i requisiti di accesso al gratuito patrocinio.2 – Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoUno dei due coniugi, tramite il proprio avvocato, invita l’altro a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui le parti, entro un lasso temporale predeterminato, vanno a ricercare una soluzione concordata relativa alla loro separazione, divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.L’avvocato deve comunicare l’invito mediante raccomandata a/r anche se la legge non detta modalità precise pertanto, pertanto, l’invito può avvenire anche tramite manifestazioni reciproche di disponibilità verbali.L’invito, sottoscritto dal coniuge, deve contenere: a) la descrizione dell’oggetto della controversia; b) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice per decidere sulle spese di giustizia.Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, l’altro coniuge può: aderire, rifiutare o non rispondere, dove la mancata risposta equivale a rifiuto.Nel momento in cui l’altro coniuge aderisce all’invito, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, le parti con la convenzione assistita si obbligano a cooperare in buona fede per raggiungere un accordo sulla separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni. 3 - Svolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere: a) l’oggetto della controversia; b) il termine per svolgere la procedura non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori trenta giorni.A questo punto gli avvocati iniziano la negoziazione per il periodo di tempo massimo indicato nella convenzione e devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede.Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la negoziazione non possono essere utilizzare nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto. Se i coniugi non raggiungono un accordo, gli avvocati vanno a redigere e certificare una dichiarazione di mancato accordo e la parte interessata, se lo ritiene, può agire in giudizio.Se, invece, viene raggiunto l’accordo gli avvocati vanno a redigere un apposito verbale con il seguente contenuto: a) danno atto di aver tentato la conciliazione; b) danno atto di aver informato i coniugi con figli minorenni dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori; c) i coniugi manifestano il loro consenso a separarsi o divorziare; d) nel momento in cui ci sono figli minori o incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, i coniugi devono definire devo disciplinare e definire i relativi rapporti personali e patrimoniali al fine di consentire al P.M. un adeguato controllo di tali disposizioni; e) può prevedere un assegno di mantenimento o di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole oltre a quello per i figli.L’accordo dev’essere datato e deve contenere la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che vanno a certificare sia la data che la firma dei rispetti assistiti oltre che la conformità del contenuto dell’accordo all’ordine pubblico e norme imperative.4 - Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile Gli avvocati devono trasmettere l’accordo di negoziazione assistita e la documentazione richiesta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.In assenza di criteri di competenza dettati dalla legge, si applicano nella pratica le regole generali in materia di competenza territoriale dettate in materia di separazione e divorzio.Quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo è consentito il deposito cartaceo a mani o con raccomandata a/r ma è possibile anche l’invio tramite casella Pec.La trasmissione dell’accordo deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione soprattutto se i coniugi hanno figli minori o maggiorenni da tutelare.Il P.M. effettua le opportune verifiche ed emette: a) un nullaosta nel momento in cui i coniugi non hanno figli minori o se i figli non hanno bisogno di tutela; b) un’autorizzazione quando i coniugi hanno figli minori o figli bisogni di tutela da parte del P.M. Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M. almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto devono trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato civile del comune devo il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine di 10 giorni.L’Ufficiale di Stato civile esegue le seguenti operazioni: a) trascrive l’accordo nei registri degli atti di matrimonio o negli archivi informatici; b) annota l’accordi nell’atto di matrimonio; c) annota l’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
5 mag. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Alla morte del congiunto, il coniuge superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano. Ma se la casa è in comproprietà con un soggetto terzo, tali diritti sono comunque riconosciuti? La Cassazione ribadisce di no.1. Il diritto di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.2. La ratio. 3. Un caso particolare: la casa familiare in comproprietà con soggetti terzi.1 - Il diritto di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.Il coniuge è un soggetto legittimario, cioè quel membro della famiglia, insieme ai figli e agli ascendenti, a cui l’ordinamento accorda una particolare tutela in sede ereditaria, riconoscendogli la partecipazione necessaria alla successione del marito o della moglie, la cd. quota di legittima.Al coniuge, inoltre, a differenza degli altri legittimari, oltre alla quota di legittima predetta spettano anche il diritto di continuare a vivere nella casa adibita a residenza familiare e il diritto di usare i beni mobili che la corredano, secondo quanto stabilito dell’art. 540 comma 2 del Codice civile.I diritti in oggetto sono assegnati al coniuge, alla morte del congiunto, a mezzo di due legati ex lege: attribuzioni patrimoniali a titolo particolare che trovano la propria fonte nella legge e non nella volontà del defunto. Essi, come tutti i legati, comportano che il coniuge divenga titolare di tali diritti sin dall’apertura della successione, senza bisogno di alcuna accettazione. Anche nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare venga lasciata per testamento o attribuita per divisione ad un altro soggetto, essa sarà comunque gravata dal diritto di abitazione ed uso del coniuge, il quale non potrà cederlo, ma goderne per tutta la durata della sua vita, salvo rinuncia.2 - La ratio. Perché il legislatore ha previsto tale attribuzione aggiuntiva? La ragione sottesa è facile da comprendere, si vuole salvaguardare il coniuge sul piano patrimoniale ed etico-sentimentale evitandogli di cercare un nuovo alloggio e compromettere così la stabilità delle abitudini di vita. Inoltre, tramite l’utilizzo dello strumento del legato, che, come detto, consente un riconoscimento immediato dei diritti, il Legislatore garantisce al congiunto superstite di rimanere sempre all’interno dell’abitazione ed evitare che lo stesso debba uscirne per poi rientrare solo al momento della divisione ereditaria (che potrebbe arrivare dopo molto tempo!).3 - Un caso particolare: la casa familiare in comproprietà con soggetti terzi.Il legislatore stabilisce che al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano “se [la casa familiare e i beni sono] di proprietà del defunto o comuni”.La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sull’interpretazione del termine “comune”, cioè si sono chieste se i diritti in oggetto vadano riconosciuti al coniuge anche nel caso in cui lo stato di comproprietà non sia tra gli stessi coniugi, ma con un soggetto terzo.Per intenderci, se Tizio e Caia sono coniugati e vivono in una casa familiare di proprietà di Tizio e Mevio, alla morte di Tizio, la moglie Caia godrà dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c.?Sul punto abbiamo due opposte teorie, l’una che risponde positivamente l’altra in senso negativo. Ebbene, ad oggi, l’opinione prevalente in dottrina e ribadita da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 15000 del 28 maggio 2021) afferma che, nel caso in cui la casa familiare sia in comunione con un terzo, al coniuge non spettano i diritti di uso e abitazione. Si ritiene che in questo caso non sarebbe realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il pieno godimento del bene oggetto del diritto.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
4 mag. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Nel nostro ordinamento manca una norma che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione, divorzio dei coniugi o scioglimento della convivenza di fatto: una proposta legislativa sul tema prevede l’introduzione del titolo XIV-bis al codice civile recante disposizioni in materia di animali domestici. In particolare, il testo dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi”, prevede che: “Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.” Se approvato, l’art. 455 – ter c.c. insieme agli artt. 455-bis e 455-quater c.c., sancirà nel nostro ordinamento la configurazione di tutti gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti. Nonostante l'attuale vuoto normativo, la tematica è stata affrontata numerose volte negli ultimi anni: molte, infatti, sono le famiglie che possiedono un animale domestico e la disgregazione della famiglia comporta la nascita, anche, di contese aventi ad oggetto il loro affido. I giudici italiani, recentemente, sono stati chiamati ad occuparsi della questione e l’hanno affrontata o assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori, oppure, dichiarando la domanda relativa all’affidamento dell’animale domestico inammissibile. Se è pacifica, infatti, la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dai coniugi che preveda l’assegnazione e il mantenimento degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di lite tra i coniugi, invece, molti Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale questione non regolata dal codice civile.In merito, spicca per modernità e sensibilità la pronuncia del Tribunale di Sciacca che, nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, ha stabilito non solo l’affidamento degli animali domestici ma anche la reciproca partecipazione alle spese di mantenimento degli stessi. Con decreto del 19 febbraio 2019, infatti, il Tribunale ha evidenziato che: «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» e stabilito che, in mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata ad entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento. Il giudice, nel caso di specie, ha assegnato il gatto in via esclusiva all’ex marito ed il cane ad entrambi gli ex coniugi, a settimane alterne. Il Tribunale di Sciacca, dunque, "rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso" assegnava "il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale, e il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento».
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15 nov. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Gli accordi tra i soci che si pongono al di fuori dal contratto sociale sono definiti “patti parasociali”: rispondono agli interessi più vari e si caratterizzano per essere pattuizioni a cui la società rimane totalmente estranea.Tuttavia, nella prassi è sorta l’esigenza dei soci di realizzare un collegamento tra lo statuto sociale e i patti parasociali da essi conclusi: ma come? e ciò è compatibile con il diritto societario?1. Cosa sono i patti parasociali.2. Qual è la loro efficacia nei confronti della società.3. La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?1- Cosa sono i patti parasociali.I patti parasociali sono accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati a làtere del contratto sociale, ossia non consacrati nell’atto costitutivo (per questo “para” sociali).Mediante i suddetti patti, i paciscenti si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società. In base al comportamento da tenere si possono, ad esempio, distinguere:Sindacati di voto, con cui i soci si impegnano a concordare preventivamente come votare in assemblea. Sindacati di blocco, con cui i soci si obbligano a non vendere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo o a sottoporre il trasferimento ad un gradimento o prelazione del sindacato. Sindacati di controllo, con cui i soci si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella società. Da un punto di vista prettamente giuridico, i patti in oggetto si configurano come contratti plurilaterali collegati in via unilaterale con il contratto sociale, poiché le vicende della società incidono sugli accordi dei soci, mentre il contratto sociale è assolutamente indifferente alle vicende modificative dei patti.Il legislatore non fornisce una definizione, ma all’art. 2341 bis c.c. e all’art. 122 bis T.U.F. (per le società quotate) ne disciplina la durata e la pubblicità. Tale regolamentazione ha affermato l’ammissibilità dei patti parasociali che, prima della riforma del diritto societario del 2003, era fortemente discussa. 2 - Qual è la loro efficacia nei confronti della società.Come detto i patti parasociali si collocano al di fuori dell’atto costitutivo, pertanto, a differenza dei patti “sociali”, non hanno efficacia reale bensì efficacia obbligatoria: essi non vincolano i soci presenti e futuri, ma solo i soci paciscenti.Pertanto, se un socio non rispetta il patto, ad esempio non vota in assemblea secondo quanto prestabilito, sarà tenuto a risarcire il danno agli altri soci aderenti, ma, nei confronti della società, la delibera adottata sarà valida ed efficace. 3 - La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?Nella prassi è sorta l’esigenza di collegare i patti parasociali allo statuto sociale, tanto che i notai milanesi si sono interrogati circa la validità di una clausola statutaria che subordini l’ingresso in società di un terzo-acquirente all’adesione ad un patto parasociale, giungendo ad una risposta positiva.Nella Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano, si precisa che una clausola siffatta debba fare riferimento ad un patto parasociale noto alla società, conosciuto dall’organo amministrativo e comunicato al terzo acquirente, e che il suo richiamo nello statuto non comporta l’attribuzione di un’efficacia reale. Ciò che è opponibile ai terzi è la sola “regola statutaria” che subordina l’efficacia del trasferimento all’adesione al patto, mentre le disposizioni contrattuali in esso contenute (fuori dallo statuto sociale) mantengono la natura di clausole para-sociali. La loro violazione da parte del nuovo socio-aderente non acquisterebbe rilievo “reale” nei confronti della società, potendo essere solo fonte di rimedi risarcitori da parte dei contraenti eventualmente danneggiati. Non si rende obbligatorio il rispetto del patto parasociale, ma solo la sua adesione. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba
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