Egregio Avvocato
Pubblicato il 10 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
Il reato di truffa è previsto dal codice penale all’art. 640 c.p., che punisce “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
È un reato di evento e a forma vincolata, ciò vuol dire che per potersi applicare la sanzione penale, da un lato, devono verificarsi gli eventi che sono presi in considerazione dalla legge penale (in particolare, l’induzione in errore e il danno); dall’altro lato, che non qualsiasi condotta è rilevante, ma solo quella che costituisce i cd. artifizi e raggiri.
Ma cosa succede se una parte non fornisce all’altra determinate informazioni che sono particolarmente rilevanti per la conclusione dell’affare? Si può configurare truffa per omissione? Possono rilevare questi comportamenti omissivi sotto forma di artifizi e raggiri?
Secondo la dottrina largamente prevalente la risposta è negativa: non si può dare rilevanza alla truffa per omissione, nemmeno quando la legge esplicitamente o implicitamente impone a una parte di fornire all’altra certe informazioni. Questo perché il 640 c.p. parlando di artifizi e raggiri che hanno causato l’errore, logicamente fa riferimento a comportamenti commissivi. Non si può nemmeno invocare l’art. 40 co. 2 c.p., perché questa disposizione si può innestare solo nei reati a forma libera, mentre il reato di truffa è un reato a forma vincolata. Infine, la dottrina evidenzia anche che quando il legislatore ha inteso dare rilevanza a certe condotte omissive, lo ha fatto espressamente (come ad es. nel caso dell’art. 316 ter c.p.)
Invece, la giurisprudenza oggi punisce la truffa per omissione, soprattutto quando la legge imponeva a quel soggetto di dare quella determinata informazione, che invece non viene data. In questi casi la giurisprudenza o applica direttamente con l’art. 640, oppure punisce mediante l’innesto dell’art. 40 co. 2 c.p.
Per giustificare questa lettura, viene preso in considerazione il dovere di buona fede e di solidarietà: si dice che è particolarmente sentita l’esigenza di punire le condotte che vanno a ledere il bene giuridico del patrimonio e della libertà di autodeterminazione, per cui sarebbe ingiusto e iniquo non dare rilevanza a queste condotte per omissione.
Studiando questi casi, una parte della dottrina in tono critico dice che la giurisprudenza di fatto sta trasformando la truffa in un reato a forma libera: se si estende a dismisura il concetto di artifizi e raggiri, comprendendo anche queste condotte omissive, è ovvio che vai contro la volontà del legislatore.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui un soggetto privato, sia esso persona fisica o persona giuridica privata con scopo lucrativo, sia proprietario di un bene che sia stato dichiarato come bene culturale, ha la libertà di alienarlo. Nell’ordinamento italiano, infatti, vige anche per i beni culturali il principio della libera disponibilità, secondo il quale il proprietario può liberamente disporre del bene stesso.Tuttavia, una volta che è stato concluso il contratto di alienazione tra privati, l’alienante ha l’obbligo di denuntiatio. L’art. 59 del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) dispone che nel caso di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento della detenzione dei soli beni mobili vi è l’obbligo di denuncia al Ministero. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dal trasferimento, e la mancata denuncia comporta la commissione di un reato ex art. 173 lett. b) cod. beni culturali. In determinati casi, poi, individuati dall’art. 60, il Ministero ha la facoltà di prelazione e può quindi acquistare i beni culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Ministero entro 60 giorni da quando è stata ricevuta la denuncia, o entro 180 giorni in caso di denuncia tardiva, omessa o incompleta. In pendenza di tale termine, il contratto di alienazione è temporaneamente inefficace ed è vietata la consegna del bene.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente. Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa. Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
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Egregio Avvocato
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La nozione utilizzata dal codice penale “cause di esclusione della pena” (art. 59, co. 1 e 4, c.p.) racchiude in sé situazioni eterogenee, non riconducibili ad un principio ispiratore unitario, ma accomunate dal solo fatto che la loro sussistenza esclude la sanzione penale. All’interno delle cause di esclusione della pena possono individuarsi tre differenti categorie: le cause di giustificazione; le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti); le cause di non punibilità in senso stretto.Le cause di giustificazione, come la legittima difesa (art. 52 c.p.), rispondono ad un’esigenza di non contraddizione: l'ordinamento giuridico non può consentire o imporre un determinato comportamento con una certa disposizione e, contestualmente, incriminarlo con un’altra disposizione. Le cause di giustificazione rendono lecito un fatto tipico nell’intero ordinamento, e, pertanto, escludono anche la responsabilità civile dell’autore del fatto.Le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti) escludono la rimproverabilità di un soggetto per un certo fatto. Trovano il proprio fondamento nel principio di inesigibilità, secondo cui non è esigibile dal soggetto un comportamento diverso da quello tenuto a causa di determinate situazioni che incidono sul suo processo motivazionale, giocando un ruolo di pressione psichica sullo stesso. Le scusanti escludono la colpevolezza di un fatto tipico e antigiuridico.Le cause di non punibilità in senso stretto, infine, escludono la punibilità di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Si fondano su una valutazione di opportunità del Legislatore che, per salvaguardare determinati contro-interessi che verrebbero lesi dall’applicazione della pena, reputa di non intervenire con la sanzione.
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