Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.
Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta.
In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.
Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.
Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di acquisto di merce contraffatta è configurabile la responsabilità non solo per il venditore (autore del reato di contraffazione) ma anche per chi acquista i prodotti.Occorre tuttavia distinguere:1. se chi acquista è consapevole della contraffazione, si configura il reato di ricettazione previsto all’art. 648 c.p., punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro;2. se chi acquista è in colpa, perché non verifica la legittima provenienza, nonostante per le circostanze emergessero dubbi sulla provenienza legittima del bene, si integra invece il reato di incauto acquisto di cui all’art. 712c.p., punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro;In entrambi i casi, è esclusa la responsabilità penale se l’acquisto è avvenuto per uso personale. In tal caso si rischia “solo” una sanzione amministrativa pecuniaria (prevista dal D.L. 35 del 2005 e successive modificazioni), da 100,00 fino a 7.000,00 euro.
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Egregio Avvocato
15 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Gli atti di alta amministrazione sono una speciale categoria di atti amministrativi, la cui peculiarità risiede nell’opera, da essi svolta, di raccordo fra indirizzo politico, espressione dello Stato- comunità, e attività amministrativa, espressione dello Stato- amministrazione.Gli atti di amministrazione, quale species del più ampio genus degli atti amministrativi, si collocano in una posizione di subordinazione rispetto alla legge ordinaria e agli atti di direzione politica, nel cui rispetto sono tenuti ad operare e, al pari di tutti i provvedimenti amministrativi, si presentano vincolati nei fini da perseguire.Gli atti di alta amministrazione, in quanto atti amministrativi, soggiacciono alle regole dell’azione amministrativa di cui alla L.241/90 sul procedimento amministrativo, in particolare all’obbligo di motivazione, nonostante l’ampia discrezionalità che li caratterizza e sono suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ex artt. 24,103 e 113 Cost., in ragione dei vizi di legittimità.Poiché, il contenuto degli atti di alta amministrazione consiste per lo più in direttive o atti programmatici e dunque, gli stessi si rivelano inidonei ad incidere sulla sfera giuridica dei privati, il ricorso giurisdizionale amministrativo va proposto congiuntamente avverso l’atto di alta amministrazione e il provvedimento che ne fa applicazione, per quest’ultimo a titolo di invalidità.
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Egregio Avvocato
22 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Legislatore distingue due tipologie di possessori, a seconda dello stato psicologico in cui versavano al momento dell’acquisto del possesso.Chi in tale istante ignorava di ledere l’altrui diritto è possessore in buona fede. L’ignoranza dovuta a colpa grave è equiparata a mala fede. Si discute se il dubbio sia sempre equiparato a mala fede o colpa grave o se, invece, debba equipararsi a scienza o a ignoranza a seconda che il possessore propenda per tenere vera la rappresentazione conforme a realtà, o quella conforme ad errore. Per l’ordinamento, il possesso può essere di buona fede anche se non si appoggia ad alcun titolo.Non è sempre stato approfondito dagli autori il preciso significato della formula “scienza della lesione di un altrui diritto”.Quando il possessore sappia che il proprio titolo è affetto da un vizio, ci si domanda se la mala fede sia la scienza del vizio o la concreta previsione del futuro annullamento ( come nel caso della conoscenza dell’errore, della sua essenzialità, della sua riconoscibilità , e previsione che l’errante chiederà l’annullamento) o la conoscenza di quell’elemento della fattispecie che cagiona un potenziale pregiudizio al soggetto che ha posto in essere il titolo.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La comunione legale tra i coniugi è uno dei regimi patrimoniali della famiglia, cioè l’insieme delle regole che governa la titolarità dei beni nel corso del matrimonio, individuando quali debbano considerarsi di proprietà di uno solo dei coniugi e quali, invece, di entrambi.Nel caso di comunione legale, la legge prevede che, di regola e salvo alcune categorie di beni escluse dal codice civile, gli acquisti realizzati durante il matrimonio debbano considerarsi appartenenti alla comunione legale, a cui entrambi i coniugi partecipano in pari misura.A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione legale è il regime “ordinario”, che si applica nei casi in cui i coniugi non scelgano espressamente un regime diverso – come quello della separazione dei beni o di una comunione convenzionale.Tale impostazione era ispirata a diverse ragioni, inclusa quella di tutelare il c.d. coniuge debole, cioè quello che non percepisce un proprio reddito o ne percepisce uno inferiore, (situazione molto ricorrente ai tempi della riforma) e garantire una perequazione delle risorse familiari, realizzate grazie all’impegno profuso da entrambi i coniugi, ancorché attraverso attività diverse. Resta comunque sempre possibile optare per un regime diverso, anche nel corso del matrimonio, stipulando una convenzione da annotare a margine dell’atto di matrimonio.
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