Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.
Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta.
In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.
Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.
Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui un soggetto privato, sia esso persona fisica o persona giuridica privata con scopo lucrativo, sia proprietario di un bene che sia stato dichiarato come bene culturale, ha la libertà di alienarlo. Nell’ordinamento italiano, infatti, vige anche per i beni culturali il principio della libera disponibilità, secondo il quale il proprietario può liberamente disporre del bene stesso.Tuttavia, una volta che è stato concluso il contratto di alienazione tra privati, l’alienante ha l’obbligo di denuntiatio. L’art. 59 del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) dispone che nel caso di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento della detenzione dei soli beni mobili vi è l’obbligo di denuncia al Ministero. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dal trasferimento, e la mancata denuncia comporta la commissione di un reato ex art. 173 lett. b) cod. beni culturali. In determinati casi, poi, individuati dall’art. 60, il Ministero ha la facoltà di prelazione e può quindi acquistare i beni culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Ministero entro 60 giorni da quando è stata ricevuta la denuncia, o entro 180 giorni in caso di denuncia tardiva, omessa o incompleta. In pendenza di tale termine, il contratto di alienazione è temporaneamente inefficace ed è vietata la consegna del bene.
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17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei diritti fondamentali della democrazia italiana è il cd. diritto di elettorato passivo: il diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche elettive. Di regola, chiunque gode del diritto di elettorato attivo (quindi, diritto di votare) detiene anche il diritto di elettorato passivo, e quindi il diritto di essere votato. Tale regola trova solo particolari eccezioni, come può accadere per le elezioni della Camera dei Deputati e quella del Senato, che richiedono dei requisiti di età particolari.Tuttavia, il diritto di elettorato passivo può anche subire delle limitazioni, a fronte delle quali viene di fatto impedita la possibile elezione del singolo soggetto. Una prima limitazione è quella della incandidabilità, cioè la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall’interessato. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che voglia ricoprire la carica di deputato o di senatore riporti una condanna definitiva per determinati reati (indicati dal decreto Severino, d. lgs. n. 235/2012).Una seconda limitazione è quella della ineleggibilità, dovuta alla particolare carica ricoperta dal soggetto che si vuole candidare, e che lo metterebbe in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati o che porrebbe gli elettori in una situazione di pressione psicologica nell’espressione del voto.Infine, ultima limitazione è quella della incompatibilità, per la quale uno stesso soggetto non può ricoprire contemporaneamente due determinate cariche (es. è incompatibile lo status di parlamentare con quella di Presidente della Repubblica). Chi si trova in tale condizione deve optare per l’una o per l’altra carica.
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Egregio Avvocato
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La comunione legale tra i coniugi è uno dei regimi patrimoniali della famiglia, cioè l’insieme delle regole che governa la titolarità dei beni nel corso del matrimonio, individuando quali debbano considerarsi di proprietà di uno solo dei coniugi e quali, invece, di entrambi.Nel caso di comunione legale, la legge prevede che, di regola e salvo alcune categorie di beni escluse dal codice civile, gli acquisti realizzati durante il matrimonio debbano considerarsi appartenenti alla comunione legale, a cui entrambi i coniugi partecipano in pari misura.A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione legale è il regime “ordinario”, che si applica nei casi in cui i coniugi non scelgano espressamente un regime diverso – come quello della separazione dei beni o di una comunione convenzionale.Tale impostazione era ispirata a diverse ragioni, inclusa quella di tutelare il c.d. coniuge debole, cioè quello che non percepisce un proprio reddito o ne percepisce uno inferiore, (situazione molto ricorrente ai tempi della riforma) e garantire una perequazione delle risorse familiari, realizzate grazie all’impegno profuso da entrambi i coniugi, ancorché attraverso attività diverse. Resta comunque sempre possibile optare per un regime diverso, anche nel corso del matrimonio, stipulando una convenzione da annotare a margine dell’atto di matrimonio.
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