Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.
Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta.
In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.
Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.
Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice penale punisce alcune condotte, considerate reati “contro la fede pubblica”, tali perché ledono la fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (come monete, emblemi e documenti) ai quali l’ordinamento attribuisce un valore significativo.Il falso, tuttavia, non è quasi mai fine a stesso, costituendo invece il mezzo per realizzare un altro obiettivo, lesivo della sfera giuridica di qualche altro soggetto.Per questo si ritiene che oltre all’offesa alla fede pubblica, il reato di falso debba avere un’ulteriore e potenziale attitudine offensiva, la quale può rivelarsi concreta in presenza di alcuni presupposti, considerandosi la reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto (che sarebbe anche persona offesa del reato). Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude la rilevanza penale di alcuni tipi di falso per difetto di offensività, qualora manchi l’effettiva lesione di uno dei citati interessi, protetti dalla norma.È il caso del c.d. falso “grossolano”, cioè il falso che si presenta così evidente da risultare inidoneo a ingannare qualsiasi soggetto; ciò vale quando la falsità è macroscopica e percepibile “icto oculi”. In questi casi, il fatto non è idoneo a ingannare la collettività e pertanto è giudicato inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica.Nel caso di falso “innocuo”, invece, il falso è inoffensivo perché inidoneo in concreto ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati. È il caso, ad esempio, in cui vengano alterate o contraffatte parti di un documento irrilevanti ai fini della funzione probatoria del documento.La non punibilità può affermarsi anche se il falso fosse idoneo a ingannare il pubblico (e quindi non grossolano), ma comunque non abbia inciso sulla sfera giuridica di nessun soggetto, proprio perché manca una delle offese che deve necessariamente verificarsi ai fini della configurazione del reato.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. La prima differenza fondamentale tra tali tipi di atti è il fatto di essere vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni), o non vincolanti (raccomandazioni, pareri). Tra gli atti vincolanti, i regolamenti si caratterizzano per essere atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell’UE non appena vengono adottati, senza bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell’UE.Le direttive, invece, impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere i mezzi per realizzarli. Gli Stati membri, quindi, devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti e devono farlo entro il termine fissato dalla direttiva stessa (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione.Infine, le decisioni si caratterizzano per essere atti giuridici vincolanti per i soli soggetti specifici cui si riferiscono (che possono essere uno o più paesi dell’UE, imprese o cittadini). La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica. Le decisioni non devono essere recepite nella legislazione nazionale.
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Egregio Avvocato
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le lettere di patronage sono delle dichiarazioni che vengono rilasciate ad una banca da un soggetto (di solito, una società capogruppo) in modo da indurre la banca stessa a concedere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad un altro soggetto (di solito, una società controllata dalla prima).Sono molto utilizzate nell’ordinamento italiano, sebbene non esplicitamente disciplinate. Si differenziano, da un lato, dal mandato di credito (art. 1937 c.c.), che prevede un incarico vero e proprio a fare credito, il quale viene accettato dall’altra parte; e dall’altro lato, si differenziano dalla fideiussione (artt. 1936 e ss. c.c.), ove la volontà di prestare garanzia deve essere espressamente manifestata.Vi sono le cd. lettere di patronage deboli, ove il soggetto capogruppo si limita a dare alla banca delle informazioni riguardanti l’altro soggetto rispetto al quale si ha interesse a che venga erogato il credito. Se le informazioni fornite sono sbagliate, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui sia stato falsato il processo di conclusione del contratto (si rientra nella fase delle trattative).Ma vi sono anche le cd. lettere di patronage forti, alla luce delle quali sussiste una vera e propria garanzia atipica. In questi casi, secondo una prima tesi si ha un contratto atipico con obbligo di facere, e cioè impegnarsi a tenere un certo comportamento nella gestione della società controllata. Secondo una diversa tesi, invece, si ha una promessa del fatto del terzo, che dà luogo ad un’obbligazione indennitaria o risarcitoria nel caso in cui non venga mantenuto il comportamento promesso.
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