Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.
Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta.
In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.
Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.
Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui gli studenti, nel corso dell’orario scolastico, cagionino dei danni, subentra la responsabilità dell’insegnante: si tratta di responsabilità temporanea, cioè limitata al tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza del docente.È opportuno distinguere a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra lo studente autore del danno e l’insegnante: nel caso di insegnante privato si applicherà il comma 2 dell’art. 2048 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.Nel caso di insegnante in una struttura pubblica, ai sensi dell’art. 61 della l. n. 312 del 1980, il legittimato passivo è invece il Ministero dell’istruzione, e non l’insegnante. Sarà poi il Ministero a potersi rivalere nei confronti di quest’ultimo. Gli insegnanti della scuola pubblica, infatti, non si trovano in rapporto organico con la singola struttura scolastica, bensì con la Pubblica amministrazione centrale dello Stato.Infine, nel caso di insegnante in una struttura scolastica privata, sarà sempre quest’ultima a rispondere, ma a titolo di inadempimento della obbligazione di protezione (ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.) Anche in quest’ultimo caso ci può essere un concorso di responsabilità tra la scuola privata e l’insegnante: è riconosciuta l’azione di rivalsa in capo alla struttura scolastica nei confronti del docente.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Quando si compra qualcosa online, si tratta di un acquisto “a distanza” e il Codice del Consumo prevede che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, cioè cambiare idea, senza fornire alcuna spiegazione.Soltanto in alcuni casi tassativi previsti dalla legge tale diritto è escluso (di solito per le particolarità del bene, magari personalizzato), e il venditore è obbligato a comunicarlo al momento dell’acquisto.Tale diritto deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene. Nel conteggio dei giorni è escluso quello della consegna.Se il venditore non informa il consumatore del diritto di recesso, il termine si considera di 12 mesi.Occorrerà: comunicare il recesso al venditore, che dovrà restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, (comprese le spese di spedizione se “standard”); poi restituire i beni ricevuti entro 14 giorni, a proprie le spese dell’invio (salvo il venditore si offra di pagarle).
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Egregio Avvocato
15 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Gli atti di alta amministrazione sono una speciale categoria di atti amministrativi, la cui peculiarità risiede nell’opera, da essi svolta, di raccordo fra indirizzo politico, espressione dello Stato- comunità, e attività amministrativa, espressione dello Stato- amministrazione.Gli atti di amministrazione, quale species del più ampio genus degli atti amministrativi, si collocano in una posizione di subordinazione rispetto alla legge ordinaria e agli atti di direzione politica, nel cui rispetto sono tenuti ad operare e, al pari di tutti i provvedimenti amministrativi, si presentano vincolati nei fini da perseguire.Gli atti di alta amministrazione, in quanto atti amministrativi, soggiacciono alle regole dell’azione amministrativa di cui alla L.241/90 sul procedimento amministrativo, in particolare all’obbligo di motivazione, nonostante l’ampia discrezionalità che li caratterizza e sono suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ex artt. 24,103 e 113 Cost., in ragione dei vizi di legittimità.Poiché, il contenuto degli atti di alta amministrazione consiste per lo più in direttive o atti programmatici e dunque, gli stessi si rivelano inidonei ad incidere sulla sfera giuridica dei privati, il ricorso giurisdizionale amministrativo va proposto congiuntamente avverso l’atto di alta amministrazione e il provvedimento che ne fa applicazione, per quest’ultimo a titolo di invalidità.
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Egregio Avvocato
29 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La donazione è un contratto gratuito e liberale disciplinato agli artt. 769 ss. del codice civile, con il quale un soggetto dispone del proprio patrimonio per spirito di liberalità, sopportando un impoverimento per la volontà di arricchire un altro soggetto (il donatario), senza ricevere alcun beneficio patrimoniale.Si tratta di un contratto formale a pena di nullità, che deve essere fatto, in particolare, per atto pubblico davanti al notaio e alla presenza di due testimoni. Se l’oggetto sono cose mobili, inoltre, il loro valore deve essere specificato nell’atto stesso o in una nota a parte sottoscritta.Tale forma solenne è prescritta dal legislatore per tutelare il donante, poiché essa comporta una maggiore riflessione, da parte di quest’ultimo, opportuna dato l’effetto pregiudizievole che deriva sul suo patrimonio dall’atto donativo.Essa è funzionale anche a tutelare altri interessi, ed in particolare quello dei creditori e dei legittimari del donante, che pure potrebbero essere lesi dalla donazione, dato che questa riduce il patrimonio del soggetto e quest’ultimo costituisce la c.d. garanzia generica per il soddisfacimento dei diritti dei primi e l’oggetto delle pretese successorie dei secondi. La forma solenne, infatti, permette a tali soggetti di conoscere l’esistenza di tale atto potenzialmente pregiudizievole e di esperire gli eventuali strumenti di tutela (ad es. la revocazione o la opposizione). Infine, la forma è funzionale anche a garantire gli interessi tributari dello Stato, poiché l’intervento del notaio, quale sostituto d’imposta, garantisce il versamento degli oneri fiscali previsti per questo genere di contratti.Per queste ragioni, la donazione può svolgersi di regola solo per iscritto. Esistono tuttavia delle eccezioni, previste espressamente dalla legge, in cui la forma scritta è derogabile.È il caso della donazione di beni mobili di modico valore, considerabili tali in assoluto o relazione alle condizioni economiche del donante. Essa è valida se conclusa oralmente purché reale, cioè se alla conclusione del contratto il bene è stato materialmente trasferito al donatario.
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