Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.
Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta.
In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.
Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.
Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice penale punisce alcune condotte, considerate reati “contro la fede pubblica”, tali perché ledono la fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (come monete, emblemi e documenti) ai quali l’ordinamento attribuisce un valore significativo.Il falso, tuttavia, non è quasi mai fine a stesso, costituendo invece il mezzo per realizzare un altro obiettivo, lesivo della sfera giuridica di qualche altro soggetto.Per questo si ritiene che oltre all’offesa alla fede pubblica, il reato di falso debba avere un’ulteriore e potenziale attitudine offensiva, la quale può rivelarsi concreta in presenza di alcuni presupposti, considerandosi la reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto (che sarebbe anche persona offesa del reato). Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude la rilevanza penale di alcuni tipi di falso per difetto di offensività, qualora manchi l’effettiva lesione di uno dei citati interessi, protetti dalla norma.È il caso del c.d. falso “grossolano”, cioè il falso che si presenta così evidente da risultare inidoneo a ingannare qualsiasi soggetto; ciò vale quando la falsità è macroscopica e percepibile “icto oculi”. In questi casi, il fatto non è idoneo a ingannare la collettività e pertanto è giudicato inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica.Nel caso di falso “innocuo”, invece, il falso è inoffensivo perché inidoneo in concreto ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati. È il caso, ad esempio, in cui vengano alterate o contraffatte parti di un documento irrilevanti ai fini della funzione probatoria del documento.La non punibilità può affermarsi anche se il falso fosse idoneo a ingannare il pubblico (e quindi non grossolano), ma comunque non abbia inciso sulla sfera giuridica di nessun soggetto, proprio perché manca una delle offese che deve necessariamente verificarsi ai fini della configurazione del reato.
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Egregio Avvocato
30 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.
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Egregio Avvocato
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il patteggiamento è un rito speciale previsto nel codice di procedura penale, il quale comporta che il giudice applichi con sentenza la pena che è stata indicata da una richiesta concorde del Pubblico Ministero e dell’imputato. In tal caso, si ottiene una notevole semplificazione del processo, poiché viene eliminata l’assunzione delle prove e l’utilizzazione dei verbali redatti in sede di indagine. La sentenza, inoltre, non può essere appellata ed è solo ricorribile in Cassazione, peraltro per limitati motivi specificamente individuati dalla legge. Essa, invece, non ha effetto di giudicato ai (soli) fini degli effetti civili.La legge incentiva l’imputato a tale accordo, soprattutto a fini deflattivi, prevedendo che nella determinazione della pena debba essere prevista una diminuzione fino a un terzo.Tali aspetti individuano le significative differenze col rito abbreviato.In tale secondo caso, l’imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la pronuncia del giudice avvenga all’esito dell’udienza preliminare, acconsentendo a che vengano utilizzati gli atti segreti compiuti durante le indagini, eventualmente condizionando la richiesta ad una integrazione probatoria e indicando le prove di cui ritenga necessaria l’ammissione. Questi rinuncia cosi al pieno contraddittorio nella formazione della prova e ai diritti che gli spettano in dibattimento.Nel caso di giudizio abbreviato, l’imputato non conosce l’esito del giudizio (cioè se verrà assolto o condannato), né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e in relazione alla quale parimenti beneficerà di una riduzione pari a un terzo. Nel caso di patteggiamento, invece, l’imputato sa in anticipo la pena che gli verrà inflitta – oltre che l’esito, appunto, di condanna. Può evidenziarsi, quindi, che in tale caso il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, con l’accordo, incide direttamente sia sulla qualità, sia sulla quantità della pena, così potendo valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie del dibattimento.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I Patti Lateranensi sono atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale, non revocabili o modificabili unilateralmente, comprendenti tre documenti stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in occasione della c.d. Conciliazione, l’11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano di Roma. Essi includevano il Trattato, deputato a risolvere la “questione romana”, con il quale si creava lo Stato della Città del Vaticano e veniva riconosciuta la sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede sullo Stato medesimo; per converso, anche la Santa Sede riconosceva ufficialmente lo Stato Italiano con il Trattato. Venivano inoltre sancite per il Papa e la Santa Sede delle garanzie a natura reale e personale (ad esempio, la piena proprietà degli immobili e la sacralità e inviolabilità della persona del Pontefice). Il Trattato, inoltre, coerentemente con l’intento del governo fascista di dare una forte impronta confessionista dello stato, consapevole della rilevanza dell’utilizzo della religione cattolica quale strumento di controllo della popolazione, sanciva all’art. 1 che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato – gli altri culti, fino alla svolta razziale, venivano comunque “tollerati”, purché non professanti principi o praticanti riti contrari all’ordine pubblico e buon costume.Unitamente, v’era il Concordato, volto a regolare le condizione della Religione e della Chiesa in Italia, disciplinando le cc.dd. res mixtae, cioè quelle materie di comune interesse, come ad esempio il matrimonio; e una Convenzione finanziaria, per regolare i rapporti finanziari, con la quale si riconobbe anche un indennizzo alla Santa Sede per la perdita del dominio spirituale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico avvenuta durante il risorgimento.Ad essi veniva data esecuzione con la legge 810 del 1929. Oggi la legge è ancora vigente solo relativamente al Trattato. Per la sua applicazione, inoltre, veniva emanata la legge 847 del 1929, recante la disciplina del matrimonio (oggi parzialmente in vigore), e la legge 848 in materia di enti ecclesiastici. La materia ha subito successivamente importanti modifiche in ragione dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, con il relativo protocollo di approvazione, trasfuso poi nella legge 222 del 1985, che ha di fatto sostituito il Concordato.
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