La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo

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Pubblicato il 22 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo | Egregio Avvocato

Ai sensi dell’art. 51 del Codice, il presupposto indifettibile per la concessione delle misure ante causam è la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che non consentono neppure la previa notificazione del ricorso e la domande di misure cautelari non provvisorie con decreto presidenziale. Solo in presenza di tale presupposto il soggetto può proporre istanza per le misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso in merito alla domanda cautelare in corso di causa.


L’istanza va proposta al Presidente del T.A.R. competente per il giudizio, il quale prevede sulla stessa, sentite le parti e omessa ogni formalità.

Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile, tuttavia la stessa istanza può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa. 

Provvedimento di accoglimento che perde di efficacia nel caso in cui entro 15 giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi 5 giorni.


In ogni caso, la misura concessa ante causam perde effetto con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. 


Provvedimento di accoglimento che non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata.

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