Egregio Avvocato
Pubblicato il 28 mar. 2022 · tempo di lettura 4 minuti
Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda l’Italia, la legge 5 febbraio 1992, n.91 prevede quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: per nascita; per matrimonio; per beneficio di legge; per naturalizzazione.
1 - Acquisto della cittadinanza italiana per nascita
L’art. 1 l. 91/1992 prevede quattro ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita.
a) l’acquisto iure sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile.
b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.
c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età.
e) in caso di adozione di minorenne.
2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.
In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. Se è stato residente all’estero, devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
In secondo luogo, non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.
Ancora, il cittadino straniero deve certificare la conoscenza della lingua italiana (livello b1).
Infine, il richiedente non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato pericoloso socialmente.
3 - Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Lo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche per effetto della residenza, nel territorio italiano, per un periodo definito di tempo.
Il periodo di residenza in Italia è pari a 10 anni per i cittadini extracomunitari e a 4 anni per i cittadini dell’Unione Europea. È indispensabile dimostrare la presenza in Italia con la documentazione relativa alla propria iscrizione all’anagrafe.
Sono necessari ulteriori requisiti: la conoscenza della lingua italiana (pari a livello b1), l’assenza di condanne penali nonché un reddito minimo, pari a 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico e a 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico (aumentabili di 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico).
4 - Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge
L’art. 4 l. 91/1992 prevede ulteriori casi di acquisto della cittadinanza italiana.
Fra questi, diviene cittadino lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal diciottesimo compleanno.
Inoltre, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
5 - Come presentare la domanda
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente per via telematica, attraverso il sito www.portaleservizi.dlci.interno.it.
Dopo essersi registrato, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico tutta la documentazione richiesta.
Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento nonchè l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.
A partire dal dicembre 2020, è stato dimezzato il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana: il Ministero dell’Interno ha, oggi, 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere la decisione, positiva o negativa.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
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19 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo. Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti. Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
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31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha concorso di reati nel caso in cui un unico soggetto commetta più reati, per i quali dovranno trovare applicazione tutte le norme incriminatrici violate. Si distingue tra concorso formale di reati: ove con un’unica azione o omissione, e con l’unica condotta il soggetto commette più reati; e concorso materiale di reati, ove con più azioni od omissioni il soggetto commette più reati.Nel caso di concorso formale, il legislatore ha previsto un trattamento di favore, cioè il c.d. cumulo giuridico: si parte dalla pena del reato più grave e tutti gli altri reati perdono autonomia sanzionatoria; il giudice potrà procedere ad aumentare la pena per gli altri reati (potrà farlo fino al triplo).Nel caso di concorso materiale di reati, invece, si applica il cd. cumulo materiale: è la somma algebrica delle pene previste da tutte le norme incriminatrici violate.All’interno della categoria di concorso materiale di reati, peraltro, vi è un’ipotesi speciale: il reato continuato, che si configura nel caso in cui il soggetto con più azioni od omissioni commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se ricorre la continuazione, si applicherà il cumulo giuridico in deroga alla regola prevista per il concorso materiale di reati.
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Egregio Avvocato
11 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La Carta Nazionale dei Servizi dal punto di vista materiale è quella che più comunemente viene chiamata Tessera Sanitaria; la quale, tuttavia, acquista delle funzionalità maggiori e diverse dalla “comune” Tessera Sanitaria grazie al peculiare utilizzo che può esserne fatto. Infatti, mediante la Tessera Sanitaria registrata come CNS è possibile accedere e usufruire di tutti i servizi che la Pubblica Amministrazione fornisce in via digitale: sia i servizi erogati a livello nazionale, come quelli offerti dall'INPS, sia quelli regionali, come la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, l’ottenimento di esenzioni da reddito, di sgravi per spese sanitarie, o ancora di ricette del SSN. Lo strumento della TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) si inserisce nel più ampio fenomeno di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di cui garante è in particolare l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId).L’utilizzo della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi è molto semplice. È necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number (PIN) per l’utilizzo come CNS. Per tale richiesta è necessario portare con sé solo la tessera sanitaria stessa e un documento di identità valido. Successivamente, per poterla utilizzare a casa come sistema di autenticazione è necessario dotarsi di un lettore di smartcard conforme allo standard internazionale. Non è necessario avere uno smartphone per utilizzare la CNS.Una volta effettuato il primo accesso, e completata la registrazione, si potrà utilizzare la CNS per usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione di cui si necessita.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
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