Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Il Legislatore distingue due tipologie di possessori, a seconda dello stato psicologico in cui versavano al momento dell’acquisto del possesso.
Chi in tale istante ignorava di ledere l’altrui diritto è possessore in buona fede. L’ignoranza dovuta a colpa grave è equiparata a mala fede.
Si discute se il dubbio sia sempre equiparato a mala fede o colpa grave o se, invece, debba equipararsi a scienza o a ignoranza a seconda che il possessore propenda per tenere vera la rappresentazione conforme a realtà, o quella conforme ad errore.
Per l’ordinamento, il possesso può essere di buona fede anche se non si appoggia ad alcun titolo.
Non è sempre stato approfondito dagli autori il preciso significato della formula “scienza della lesione di un altrui diritto”.
Quando il possessore sappia che il proprio titolo è affetto da un vizio, ci si domanda se la mala fede sia la scienza del vizio o la concreta previsione del futuro annullamento ( come nel caso della conoscenza dell’errore, della sua essenzialità, della sua riconoscibilità , e previsione che l’errante chiederà l’annullamento) o la conoscenza di quell’elemento della fattispecie che cagiona un potenziale pregiudizio al soggetto che ha posto in essere il titolo.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Molteplici sono le condotte che assumono rilevanza penale alla luce del Testo Unico stupefacenti (n. 309/90). Tuttavia, nel caso in cui tali condotte siano poste in essere per uso personale (e quindi a fini domestici), il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina estranea al diritto penale.Tra la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, la differenza sta nel fatto che nel primo caso la sostanza drogante non è ancora venuta ad esistenza, mentre nel secondo caso è già esistente e strettamente collegata all’uso (non posso farne uso, se non la detengo).La detenzione per uso personale viene presa in considerazione dall’art. 75 TU stupefacenti, secondo il quale la condotta integra un illecito amministrativo. In merito alla coltivazione per uso personale, invece, una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12348/2020) ha stravolto l’orientamento tradizionale e ha evidenziato come tale condotta non debba avere alcun tipo di rilevanza – né penale, né amministrativa. Ciò alla luce del principio di offensività: la mera coltivazione domestica, avente determinate caratteristiche, non è idonea ad offendere il bene giuridico. Mancando l’offesa, infatti, manca il reato.Verrà applicata, quindi, la sanzione amministrativa solo nel caso in cui sia integrata la condotta di detenzione per uso personale; non potendo essere applicata alcuna sanzione nel caso di coltivazione per uso personale
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Egregio Avvocato
4 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il comando delle Forze armate non costituisce un comando strategico, affidato agli organi tecnici (Capo di Stato maggiore generale) ma consiste nella direzione-politico amministrativa delle forze armate, attribuita al Capo dello Stato in veste di rappresentante della Repubblica nella sua unità.Gli atti compiuti dal Presidente in qualità di Presidente del Consiglio supremo di difesa non richiedono controfirma ministeriale (ex. art. 89 Cost.) perché non sono atti presidenziali, ma atti dell’organo collegiale che egli presiede.Il Consiglio supremo di difesa in particolare costituisce un organo: di rilievo costituzionale, perché previsto dalla Costituzione, ma non partecipe della funzione politica, essendo dotato di solo di attribuzioni proprie del potere esecutivo; collegiale, essendo composto da una pluralità di persone fisiche che concorrono tutte alla formazione degli atti necessari al funzionamento dell’organo e con funzioni consultive e deliberative.Nel 2010, il D.lgs n. 66 del 15 marzo, ha introdotto il Codice dell’ordinamento militare, dedica il Titolo II al Consiglio supremo di difesa specificando la sua struttura e le relative attribuzioni. In particolare, l’art. 2 precisa che il Consiglio esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e ne fossa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
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Egregio Avvocato
15 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Le tipologie di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 sono due: quelle sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà: 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)Si tratta della dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dallo stesso interessato, delle informazioni indicate nello stesso art. 46 e quindi sostitutiva delle normali certificazioni (questo il caso della data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, situazione reddituale, qualifica professionale o il non aver riportato condanne penali e così via...)2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445/2000)Tale dichiarazione concerne, invece, altri stati, qualità personali o fatti, non rientranti nell’elencazione di cui all’art. 46 che siano comunque a diretta conoscenza dell’interessato. Inoltre, la stessa può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia piena conoscenza.La dichiarazione che dovrà essere resa e sottoscritta dall’interessato, ex. art. 38 D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Per garantire effettiva applicazione da parte delle amministrazioni delle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, il legislatore espressamente qualifica come comportamenti costituenti violazione dei doveri di ufficio:la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti medianti l’esibizione di un documento di riconoscimento;la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita;il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, 2 comma ( certificazioni da produrre ai soggetti privati).
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta. In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
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