Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Il Legislatore distingue due tipologie di possessori, a seconda dello stato psicologico in cui versavano al momento dell’acquisto del possesso.
Chi in tale istante ignorava di ledere l’altrui diritto è possessore in buona fede. L’ignoranza dovuta a colpa grave è equiparata a mala fede.
Si discute se il dubbio sia sempre equiparato a mala fede o colpa grave o se, invece, debba equipararsi a scienza o a ignoranza a seconda che il possessore propenda per tenere vera la rappresentazione conforme a realtà, o quella conforme ad errore.
Per l’ordinamento, il possesso può essere di buona fede anche se non si appoggia ad alcun titolo.
Non è sempre stato approfondito dagli autori il preciso significato della formula “scienza della lesione di un altrui diritto”.
Quando il possessore sappia che il proprio titolo è affetto da un vizio, ci si domanda se la mala fede sia la scienza del vizio o la concreta previsione del futuro annullamento ( come nel caso della conoscenza dell’errore, della sua essenzialità, della sua riconoscibilità , e previsione che l’errante chiederà l’annullamento) o la conoscenza di quell’elemento della fattispecie che cagiona un potenziale pregiudizio al soggetto che ha posto in essere il titolo.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’espressione “giudice naturale precostituito per legge”, di cui all’art. 25 Cost., fa riferimento al principio che impedisce a qualsiasi organo legislativo, amministrativo e giudiziario di sottrarre discrezionalmente un procedimento penale ad un determinato giudice.Dall’art. 25 Cost. è possibile innanzitutto dedurre il principio della riserva di legge assoluta in materia di competenza: questo implica che la competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonti secondarie (come i regolamenti o gli atti amministrativi).Per il suo tenore letterale, la norma costituzionale pone, però, anche dei vincoli contenutistici. Essa impone infatti che le norme di legge che disciplinano la competenza non conferiscano un potere di scelta discrezionale ad alcun soggetto dell’ordinamento, incluso lo stesso organo giurisdizionale. Ciò in quanto l’esercizio della funzione giurisdizionale non può essere demandato a valutazioni di opportunità o convenienza, che sarebbero lesive dei principi fondamentali (ad es. quello di uguaglianza tra i cittadini).La necessaria precostituzione del giudice, invece, implica un ulteriore vincolo per il legislatore, cioè il divieto di applicazione retroattiva delle norme che riguardano la competenza stessa. Ogni eventuale riforma, pertanto, potrà valere soltanto per i fatti di reato che siano commessi dopo l’entrata in vigore della legge. Tale aspetto assume una importante rilevanza, evitando che il potere esecutivo o legislativo possano interferire con l’esercizio della funzione giurisdizionale, attuando trattamenti di favore ad hoc, con riferimento a fattispecie già verificatisi, per ragioni di interesse politico e opportunistiche. Infine, si parla di giudice naturale perché il giudice della controversia specifica può essere individuato sempre a priori, sulla base di criteri stabili e non discrezionali, previsti dalla legge e che si riferiscono al luogo di compimento del reato.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 116 c.p. disciplina il c.d. concorso anomalo, cioè un’ipotesi di concorso di persone nel reato che si verifica quando dei soggetti si accordano per commettere un certo reato, ma viene poi commesso un reato diverso da quello voluto da taluno di questi. La norma prevede che tutti i concorrenti rispondano del reato effettivamente realizzato.Tale fattispecie – originariamente – configurava una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale i soggetti agenti sono responsabili per il solo fatto di aver preso parte al programma criminoso, indipendentemente dalla loro partecipazione psicologica al reato commesso.È il caso che si verifica quando due soggetti programmano il furto in un appartamento creduto disabitato, prevedendo che uno resti fuori a fare il “palo” e l’altro si introduca nella casa, dove si scopre la presenza di qualcuno; se l’agente all’interno muta il programma originario, finanche sparando e uccidendo, il “palo” potrebbe rispondere in concorso anomalo con l’altro nella rapina e nell’omicidio, anche se i due non avevano concordato, in ipotesi, neppure l’uso delle armi.Secondo la tesi prevalente, la norma deve essere riletta in senso conforme alla Costituzione, che pretende l’accertamento, in ogni ipotesi di reato, del coefficiente di colpevolezza minimo in capo all’agente, attestante un collegamento anche psicologico tra autore e reato. Esso consiste, secondo taluni, nella colpa; secondo altri nella prevedibilità in concreto dell’evento realizzato.Nell’esempio, sarà necessario accertare in concreto che il “palo” fosse in colpa anche rispetto alla verificazione dell’evento morte – cioè che questa fosse prevedibile ed evitabile nell’adempimento degli obblighi cautelari che gli erano imposti nello svolgimento della sua attività; ovvero che, in relazione al concreto contesto nel quale doveva svolgersi l’azione, era prevedibile che si sarebbe verificato l’evento omicidiario.
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Egregio Avvocato
19 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo. Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti. Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il soggetto titolare di una situazione giuridica, di regola, possiede diversi tipi di poteri, tra i quali il potere di rifiutare e il potere di rinunciare ad un diritto inerente la propria sfera. Tali poteri sono espressione del principio di intangibilità della propria sfera giuridica: ogni soggetto è unico titolare e non può vedere modificata la propria situazione per mera volontà di altri soggetti, ma ha sempre il diritto di opporsi a qualsiasi interferenza.In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.) Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).
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Egregio Avvocato
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