Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo).
Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa.
Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
I dati sull’efficienza e sull’efficacia del sistema giustizia in Italia non sono affatto confortanti. Eppure questi dati non possono essere presi di per sé ma devono essere messi in correlazione con altri numeri (e squilibri) che potrebbero aiutare a spiegarli. Il rapporto annuale sullo stato della giustizia dell’UE per il 2020 (EU Justice Scoreboard 2020) della Commissione Europea, che mette a confronto l’efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, attraverso l’analisi dei dati raccolti tra il 2012 e il 2018, mette in luce alcune incongruenze del sistema.Lo squilibrio tra numero di avvocati e giudici in Italia è davvero significativo. Anzitutto, il numero degli avvocati che lavorano in Italia è molto alto in rapporto al numero di abitanti: si stima che ne lavorino circa 380 ogni 100.000 abitanti. Un numero che rapportato alla media europea diventa a dir poco spropositato, che si attesta infatti a circa 120 in rapporto al medesimo numero di abitanti.L’amministrazione della giustizia si fonda poi enormemente sulla componente umana costituita, soprattutto, dal personale di magistratura (giudicante e requirente). Sul punto si consideri che il numero di giudici in Italia è di circa 10,6 ogni 100.000 abitanti. Uno squilibrio che si nota, di nuovo in relazione alla media europea (è infatti uno fra i più bassi nel panorama europeo) ma soprattutto rispetto al numero di avvocati in Italia per 100.000 abitanti.
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19 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il tema dei poteri impliciti della Pubblica Amministrazione è particolarmente rilevante, e ha interessato nel passato i poteri di autotutela (oggi disciplinati dalla legge n. 241/90) e attualmente i poteri delle Autorità amministrative indipendenti. Si tratta di poteri per i quali è assente una base normativa: è un potere innominato che si ritiene si possa desumere da un altro potere, che invece è nominato. Trova fondamento anche nel principio di inesauribilità dei poteri amministrativi, secondo cui il pubblico interesse ha costante necessità di essere curato e richiede un costante intervento da parte della Pubblica amministrazione.La teoria dei poteri impliciti è una teoria antica, che normalmente trova una sua elaborazione negli Stati federali. Lo Stato centrale mantiene dei poteri nominati, ma di regola c’è anche una cd. clausola di flessibilità che consente allo Stato centrale di esercitare dei poteri anche diversi da quelli espressamente nominati ma comunque strumentali al raggiungimento degli obiettivi che le sono stati affidati. Ad esempio ciò avviene nella Costituzione americana; ma lo troviamo anche nell’art. 352 TFUE.Oggi, dunque, la teoria dei poteri impliciti si giustifica in questi termini: quando un potere è strumentale, e quindi strettamente funzionale, all’esercizio di una competenza attribuita, allora si ritiene che una base normativa ce l’abbia ancorché implicita.
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Egregio Avvocato
13 gen. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
La denuncia di un reato è, come regola generale, facoltativa: la scelta se denunciare o meno un reato di cui si abbia conoscenza è, infatti, rimessa al senso civico di ciascuno, salvi alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia da parte dei privatiLa denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaLa denuncia da parte del difensore1 - Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia è una notizia di reato: è, cioè, un’informazione che permette alle autorità giudiziarie (in particolare al Pubblico Ministero) di venire a conoscenza di un illecito penale.A differenza della querela (per un approfondimento sulla differenza fra denuncia e querela vi rimandiamo qui), la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio. I reati procedibili d’ufficio sono quelli in cui lo Stato procede nei confronti dell’autore reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. La maggior parte dei reati è procedibile d’ufficio: ricordiamo, a titolo di esempio, il furto in abitazione, la rapina nonché i più gravi reati contro la persona, come l’omicidio. La denuncia deve contenere, ai sensi dell’art. 332 c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione della data in cui viene presentata, le fonti di prova già note nonché, se conosciute, le generalità della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire sui fatti.La denuncia può essere scritta o orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.La denuncia, infine, deve essere sottoscritta dal denunciante: se è anonima non può essere utilizzata. 2 - La denuncia da parte dei privatiL’art. 333 c.p.p. pone la regola generale secondo cui “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”. Il nostro codice di rito, quindi, lascia decidere discrezionalmente a ciascuno se presentare denuncia per un reato di cui abbia notizia.Vi sono, però, cinque ipotesi in cui il privato è obbligato a denunciare:quando sia un cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo (si tratta, ad esempio, del delitto di attentato contro il Presidente della Repubblica): se non lo fa, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa;quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto: l’omessa denuncia è punita con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda;quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo in cui vive, pena l’arresto da 3 a 12 mesi o l’ammenda;quando abbia subito un furto di armi o esplosivi: in caso di violazione, è prevista un’ammenda;quando abbia avuto conoscenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: se non lo fa, è punibile con la reclusione fino a 3 anni.3 - La denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaI pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni – cioè durante l’orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 c.p.p.). Sono ritenuti incaricati di pubblico servizio, ad esempio, gli insegnanti pubblici: questi, ad esempio, se viene a conoscenza che una sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia deve denunciarli, anche se lo apprende fuori dall’orario di lavoro. Anche i medici dipendenti pubblici sono considerati incaricati di un pubblico servizio: ne consegue che hanno l’obbligo di denuncia di tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni. Il medico privato, invece, ha l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p.p.: si tratta di una particolare forma di denuncia cui è tenuto l’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza o operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Il referto deve essere trasmesso alle autorità inquirenti entro 48 ore, a meno che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: in questo caso l’obbligo viene meno.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, invece, hanno l’obbligo di denunciare tutti i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza, anche fuori dal servizio svolto (art. 361 co. 2 c.p.p.). 4 - La denuncia da parte del difensoreAi sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il difensore e i suoi ausiliari non hanno un obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte: questi soggetti sono in ogni caso vincolati al segreto professionale. Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La legge n. 221 del 2015 ha modificato il d. lgs. 152 del 2006, il c.d. Testo Unico sulle norme in materia di ambiente, introducendo agli artt. 232-bis e 232-ter il divieto di abbandonare sul suolo, nelle acque o negli scarichi, rispettivamente, i mozziconi dei prodotti da fumo e i rifiuti di piccolissime dimensioni, come ad esempio gli scontrini, i fazzoletti di carta e le gomme da masticare.Tali norme sono poste al fine di preservare il decoro urbano e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di tali prodotti. Lo smaltimento di questi prodotti è infatti complesso e duraturo, specie se avviene nelle acque, e per il tempo della loro permanenza essi continuano a produrre effetti negativi sull’ambiente. In caso di violazione di tali divieti, la condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro, nel caso dei prodotti di piccole dimensioni, mentre è raddoppiata (da 60 fino a 300 euro) nel caso in cui si gettino per strada i mozziconi. La sanzione diventa più elevata nel caso in cui il soggetto getti i rifiuti in questione mentre si trovi alla guida di un veicolo.Il “Nuovo codice della strada”, d. lgs. n. 285 del 1992, prevede infatti all’art. 15, lett. f bis), il divieto di «insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento». La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 106 a 425 euro.È infine prevista una sanzione specifica alla lett. i) del suddetto art. 15 per il caso in cui si getti dai veicoli in movimento qualsiasi cosa, che può andare da 25 a 100 euro.
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