Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo).
Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa.
Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha concorso di reati nel caso in cui un unico soggetto commetta più reati, per i quali dovranno trovare applicazione tutte le norme incriminatrici violate. Si distingue tra concorso formale di reati: ove con un’unica azione o omissione, e con l’unica condotta il soggetto commette più reati; e concorso materiale di reati, ove con più azioni od omissioni il soggetto commette più reati.Nel caso di concorso formale, il legislatore ha previsto un trattamento di favore, cioè il c.d. cumulo giuridico: si parte dalla pena del reato più grave e tutti gli altri reati perdono autonomia sanzionatoria; il giudice potrà procedere ad aumentare la pena per gli altri reati (potrà farlo fino al triplo).Nel caso di concorso materiale di reati, invece, si applica il cd. cumulo materiale: è la somma algebrica delle pene previste da tutte le norme incriminatrici violate.All’interno della categoria di concorso materiale di reati, peraltro, vi è un’ipotesi speciale: il reato continuato, che si configura nel caso in cui il soggetto con più azioni od omissioni commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se ricorre la continuazione, si applicherà il cumulo giuridico in deroga alla regola prevista per il concorso materiale di reati.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice civile nel Titolo II del Libro IV dedica un’intera Sezione (la prima) alla disciplina dell’accordo delle parti. Il modello generale è quello previsto dall’art. 1326 c.c., destinato ad applicarsi in linea di principio alla generalità dei contratti conclusi tra persone distanti. Tale modello presuppone che le parti siano a distanza; e che la conclusione del contratto sia determinata da due distinti atti provenienti in sequenza dall’una e dall’altra parte: la proposta da un lato e l’accettazione dall’altro lato.Tuttavia, la proposta e l’accettazione, ancorché in genere siano costituite da manifestazioni espresse, possono anche realizzarsi attraverso comportamenti concludenti. Lo stesso codice civile contempla, infatti, anche altri modelli di conclusione del contratto, e tra questi quello disciplinato dall’art. 1327 c.c., che prevede il caso in cui si abbia l’esecuzione prima della risposta dell’accettante.In tal caso, il contratto viene concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, qualora vi sia stata una richiesta avanzata dal proponente oppure se così risulta dalla natura dell’affare o dagli usi. Colui che esegue la prestazione è tenuto a darne pronto avviso al proponente: si evidenzia però che la mancanza dell’avviso non condiziona la conclusione del contratto, ma obbliga al risarcimento degli eventuali danni.L’inizio di esecuzione non è equiparabile all’accettazione, non essendo un atto indirizzato, ma esprime consenso alla proposta contrattuale (negozio di attuazione della volontà). Ne deriva che una tale modalità di conclusione del contratto non può essere utilizzata per i contratti a forma vincolata.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento di uno Stato, al quale è collegato una sanzione di tipo penale.Esso appartiene alla più generale categoria degli “illeciti”, cioè tutti i comportamenti che violano un obbligo o un dovere posto da una norma giuridica, ai quali la legge collega una sanzione.Proprio il tipo di sanzione serve a classificare i vari tipi di illeciti e, se la sanzione è penale, si tratta necessariamente di un reato.Pertanto, il reato appartiene per definizione all’ambito penale e, quindi, aggiungere tale aggettivo al sostantivo “reato” è grammaticalmente scorretto, perché equivale a ripetere due volte lo stesso concetto – accostando al sostantivo (reato) un aggettivo qualificativo (penale) contenuto già nella sua definizione.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti