Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo).
Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa.
Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
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Egregio Avvocato
19 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il tema dei poteri impliciti della Pubblica Amministrazione è particolarmente rilevante, e ha interessato nel passato i poteri di autotutela (oggi disciplinati dalla legge n. 241/90) e attualmente i poteri delle Autorità amministrative indipendenti. Si tratta di poteri per i quali è assente una base normativa: è un potere innominato che si ritiene si possa desumere da un altro potere, che invece è nominato. Trova fondamento anche nel principio di inesauribilità dei poteri amministrativi, secondo cui il pubblico interesse ha costante necessità di essere curato e richiede un costante intervento da parte della Pubblica amministrazione.La teoria dei poteri impliciti è una teoria antica, che normalmente trova una sua elaborazione negli Stati federali. Lo Stato centrale mantiene dei poteri nominati, ma di regola c’è anche una cd. clausola di flessibilità che consente allo Stato centrale di esercitare dei poteri anche diversi da quelli espressamente nominati ma comunque strumentali al raggiungimento degli obiettivi che le sono stati affidati. Ad esempio ciò avviene nella Costituzione americana; ma lo troviamo anche nell’art. 352 TFUE.Oggi, dunque, la teoria dei poteri impliciti si giustifica in questi termini: quando un potere è strumentale, e quindi strettamente funzionale, all’esercizio di una competenza attribuita, allora si ritiene che una base normativa ce l’abbia ancorché implicita.
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Egregio Avvocato
1 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c. In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie. Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti. Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali. Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I Patti Lateranensi sono atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale, non revocabili o modificabili unilateralmente, comprendenti tre documenti stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in occasione della c.d. Conciliazione, l’11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano di Roma. Essi includevano il Trattato, deputato a risolvere la “questione romana”, con il quale si creava lo Stato della Città del Vaticano e veniva riconosciuta la sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede sullo Stato medesimo; per converso, anche la Santa Sede riconosceva ufficialmente lo Stato Italiano con il Trattato. Venivano inoltre sancite per il Papa e la Santa Sede delle garanzie a natura reale e personale (ad esempio, la piena proprietà degli immobili e la sacralità e inviolabilità della persona del Pontefice). Il Trattato, inoltre, coerentemente con l’intento del governo fascista di dare una forte impronta confessionista dello stato, consapevole della rilevanza dell’utilizzo della religione cattolica quale strumento di controllo della popolazione, sanciva all’art. 1 che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato – gli altri culti, fino alla svolta razziale, venivano comunque “tollerati”, purché non professanti principi o praticanti riti contrari all’ordine pubblico e buon costume.Unitamente, v’era il Concordato, volto a regolare le condizione della Religione e della Chiesa in Italia, disciplinando le cc.dd. res mixtae, cioè quelle materie di comune interesse, come ad esempio il matrimonio; e una Convenzione finanziaria, per regolare i rapporti finanziari, con la quale si riconobbe anche un indennizzo alla Santa Sede per la perdita del dominio spirituale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico avvenuta durante il risorgimento.Ad essi veniva data esecuzione con la legge 810 del 1929. Oggi la legge è ancora vigente solo relativamente al Trattato. Per la sua applicazione, inoltre, veniva emanata la legge 847 del 1929, recante la disciplina del matrimonio (oggi parzialmente in vigore), e la legge 848 in materia di enti ecclesiastici. La materia ha subito successivamente importanti modifiche in ragione dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, con il relativo protocollo di approvazione, trasfuso poi nella legge 222 del 1985, che ha di fatto sostituito il Concordato.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento di uno Stato, al quale è collegato una sanzione di tipo penale.Esso appartiene alla più generale categoria degli “illeciti”, cioè tutti i comportamenti che violano un obbligo o un dovere posto da una norma giuridica, ai quali la legge collega una sanzione.Proprio il tipo di sanzione serve a classificare i vari tipi di illeciti e, se la sanzione è penale, si tratta necessariamente di un reato.Pertanto, il reato appartiene per definizione all’ambito penale e, quindi, aggiungere tale aggettivo al sostantivo “reato” è grammaticalmente scorretto, perché equivale a ripetere due volte lo stesso concetto – accostando al sostantivo (reato) un aggettivo qualificativo (penale) contenuto già nella sua definizione.
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