Il consiglio superiore della magistratura (CSM)

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Pubblicato il 14 dic. 2021 · tempo di lettura 2 minuti

Il consiglio superiore della magistratura (CSM) | Egregio Avvocato

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, cui gli artt. 104, 105, 106 e 107 della Carta fondamentale fanno espressamente riferimento.


La principale funzione del CSM è quella di autogoverno della magistratura. Invero, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato, si è reso necessario istituire un organo che fosse del tutto indipendente dagli altri. Ciò si pone in linea con quanto previsto dall’art. 101, comma 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

Al CSM spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari penali e civili (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno invece propri organi di governo).


Anche la composizione del Consiglio superiore della magistratura è finalizzato a garantire l’indipendenza e l’autonomia dello stesso. L’art. 104 della Costituzione prevede infatti che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica, e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune a scelta tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. È tra questi soggetti eletti dal Parlamento in seduta comune che il CSM deve eleggere un Vicepresidente.

La durata del CSM è pari a 4 anni e i membri non sono immediatamente rieleggibili.


Sempre al fine di garantire l’imparzialità del Consiglio, e di conseguenza l’autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale, i soggetti che siano stati eletti come membri del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Si evidenzia che il CSM è stato nominato per la prima volta all'art. 4 della legge n. 511 del 1907, quindi prima che venisse promulgata la Carta costituzionale. Tuttavia, solo con l’avvento della Carta fondamentale il CSM ha acquisito la sua attuale funzione di organo di autogoverno. Originariamente, invece, ricopriva il ruolo di organo consultivo-amministrativo presso un ministero.


Un fatto particolare, e oggetto anche di un’analisi sociologica, è quello che riguarda la componente femminile all’interno dell’organo in esame: le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti. Tuttavia ancora oggi, dopo più di cinquant’anni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha acquisito un ruolo numericamente rilevante.

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Cosa è l’obbligazione naturale?

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