Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare.
Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.
La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.
È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.
Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.
La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nella disciplina generale sui contratti, il codice civile disciplina l’errore in relazione al contratto tra i “vizi della volontà”.È possibile distinguere l’ipotesi dell’errore “vizio” da quella dell’errore “ostativo”.Nel primo caso, si tratta di una errore nella formazione della volontà della parte, per ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.Nel secondo caso, si fa riferimento ad un errore nella manifestazione della volontà, che si forma correttamente ma viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.In entrambi i casi, la legge prevede che il contratto possa essere annullato su iniziativa della parte che è incorsa nell’errore, attraverso l’esperimento della relativa azione di nullità davanti al giudice civile.È tuttavia necessario che l’errore fosse essenziale, cioè, come previsto dall’art. 1429 c.c.: o inerente alla natura o all’oggetto del contratto, o all’identità dell’oggetto della prestazione;o vertente su una qualità della prestazione o sulle sue quantità, sull’identità o qualità della controparte, se tali caratteri siano stati determinanti per il consenso;o, nel caso di errore di diritto, se sia stata la ragione unica o principale del contratto.L’errore deve essere stato anche riconoscibile (art. 1431 c.c.), nel senso che la parte non incorsa in errore avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza.La parte non incorsa in errore può anche offrirsi di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte errante voleva concludere, così impedendo la azione di annullamento.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Le sentenze che intervengono all’esito di un processo penale possono ricondursi a due macro categorie: quelle di proscioglimento e quelle di condanna. Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione. Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
8 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
22 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
I principali tipi di sequestro che esistono nel processo penale sono il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. La prima differenza da evidenziare è che mentre il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, gli altri due sono misure cautelari reali.In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti