Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare.
Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.
La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.
È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.
Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.
La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta. In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato. Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La SCIA è un istituto di liberalizzazione dell’attività del privato, volto a sostituire il regime autorizzatorio in ambito amministrativo. L’acronimo SCIA sta per “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli enti preposti. La SCIA, infatti, produce effetti immediati ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, e ciò consente di distinguerla dall’istituto previgente: la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), la quale, invece, non era connotata da questa legittimazione immediata (ma bisognava attendere un certo numero di giorni).La SCIA può essere presentata per svolgere attività economiche commerciali; produttive e artigianali; turistiche; agricole.Si compone di un’autocertificazione mediante la quale si documenta il possesso di requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e requisiti oggettivi (previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare). Deve essere presentata telematicamente mediante la registrazione al portale www.impresainungiorno.gov.it, e una volta presentata, si può iniziare l’attività economica. La Pubblica Amministrazione interessata svolgerà un’attività di controllo (entro 60 giorni dalla data di presentazione) allo scopo di individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare. Qualora vengano riscontrate anomalie, assenza di requisiti oppure la carenza di documentazione, sarà inviata una richiesta di integrazione. Nel caso di mancata regolarizzazione della SCIA, l’ufficio competente potrebbe inibire la prosecuzione dell’attività.
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Egregio Avvocato
14 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, cui gli artt. 104, 105, 106 e 107 della Carta fondamentale fanno espressamente riferimento.La principale funzione del CSM è quella di autogoverno della magistratura. Invero, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato, si è reso necessario istituire un organo che fosse del tutto indipendente dagli altri. Ciò si pone in linea con quanto previsto dall’art. 101, comma 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Al CSM spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari penali e civili (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno invece propri organi di governo).Anche la composizione del Consiglio superiore della magistratura è finalizzato a garantire l’indipendenza e l’autonomia dello stesso. L’art. 104 della Costituzione prevede infatti che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica, e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune a scelta tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. È tra questi soggetti eletti dal Parlamento in seduta comune che il CSM deve eleggere un Vicepresidente.La durata del CSM è pari a 4 anni e i membri non sono immediatamente rieleggibili.Sempre al fine di garantire l’imparzialità del Consiglio, e di conseguenza l’autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale, i soggetti che siano stati eletti come membri del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.Si evidenzia che il CSM è stato nominato per la prima volta all'art. 4 della legge n. 511 del 1907, quindi prima che venisse promulgata la Carta costituzionale. Tuttavia, solo con l’avvento della Carta fondamentale il CSM ha acquisito la sua attuale funzione di organo di autogoverno. Originariamente, invece, ricopriva il ruolo di organo consultivo-amministrativo presso un ministero.Un fatto particolare, e oggetto anche di un’analisi sociologica, è quello che riguarda la componente femminile all’interno dell’organo in esame: le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti. Tuttavia ancora oggi, dopo più di cinquant’anni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha acquisito un ruolo numericamente rilevante.
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