Come funziona una perquisizione?

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Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

Come funziona una perquisizione? | Egregio Avvocato

La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. 

Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.


La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.


È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.

Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.


La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.

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Rifiuti e rinunce nel diritto civile

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Il soggetto titolare di una situazione giuridica, di regola, possiede diversi tipi di poteri, tra i quali il potere di rifiutare e il potere di rinunciare ad un diritto inerente la propria sfera. Tali poteri sono espressione del principio di intangibilità della propria sfera giuridica: ogni soggetto è unico titolare e non può vedere modificata la propria situazione per mera volontà di altri soggetti, ma ha sempre il diritto di opporsi a qualsiasi interferenza.In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.) Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).

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Illecito endofamiliare: è possibile il risarcimento del danno?

16 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Gli artt. 143 e ss. del c.c. disciplinano i doveri reciproci tra coniugi (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, ecc.) ed i doveri verso i figli (mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli). Nel caso in cui tali doveri vengano violati si dà luogo al cd. illecito endofamiliare.Tradizionalmente, il risarcimento del danno derivante dalla violazione di tali obblighi veniva escluso. Ciò alla luce del concetto istituzionale di famiglia, la quale svolgeva una funzione pubblicistica sia in relazione alla educazione dei propri componenti, sia verso l’economia agricola e quindi come unità produttiva verso l’esterno. La famiglia era impostata sulla figura del padre, in una posizione di superiorità sia rispetto al coniuge, sia rispetto ai figli. Il nucleo familiare non doveva quindi essere assoggettato ad intrusioni da parte dell’esterno, quale poteva essere il risarcimento del danno.Successivamente, tale concezione è stata superata: la famiglia, alla luce della Carta costituzionale, diventa uno strumento per consentire ai componenti della stessa di esplicare la propria personalità (art 2 Cost.). Non è l’individuo ad essere strumentale alla famiglia, ma è la famiglia, invece, che è strumentale all’individuo. Se i diritti fondamentali vengono violati, è necessario garantire un risarcimento del danno, a prescindere dal “luogo” in cui la violazione è stata realizzata.Attualmente, quindi è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di violazione degli obblighi endofamiliari. Tuttavia, non è sufficiente la mera violazione del dovere, ma serve anche il cd. danno conseguenza: serve la lesione della dignità (es. tradimento in pubblico, fatto senza alcun rispetto) e la prova di questa lesione.

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La giustizia riparativa

16 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).

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16 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L’art. 40 della Costituzione sancisce il diritto di sciopero, da esercitarsi nell’ambito delle leggi che lo regolano. È la principale forma di autotutela dei lavoratori, e si configura come un’astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei propri interessi collettivi. Il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita, il diritto alla salute, la libertà all’iniziativa economica.Una particolare disciplina è prevista per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, stabilita con la legge n. 146/1990, successivamente modificata dalla legge n. 83/2000. Sono essenziali quei servizi finalizzati a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, i quali sono tassativamente individuati: diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Si evidenzia che ad essere tassativamente individuati sono i diritti della persona, e non anche i servizi pubblici essenziali finalizzati a garantire tali diritti: è quindi possibile includere nuovi servizi che tutelino però i diritti di rilevanza costituzionale previamente individuati.L’art. 2 della legge in esame dispone le condizioni affinché possa essere esercitato il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi essenziali: è necessario adottare misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili; osservare un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni; fornire informazioni alle utenze circa lo sciopero almeno 5 giorni prima dell’inizio; esperire un tentativo di conciliazione, vincolante e obbligatorio per le parti.

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