Come funziona una perquisizione?

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Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

Come funziona una perquisizione? | Egregio Avvocato

La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. 

Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.


La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.


È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.

Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.


La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.

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La denuncia di un reato è, come regola generale, facoltativa: la scelta se denunciare o meno un reato di cui si abbia conoscenza è, infatti, rimessa al senso civico di ciascuno, salvi alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia da parte dei privatiLa denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaLa denuncia da parte del difensore1 - Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia è una notizia di reato: è, cioè, un’informazione che permette alle autorità giudiziarie (in particolare al Pubblico Ministero) di venire a conoscenza di un illecito penale.A differenza della querela (per un approfondimento sulla differenza fra denuncia e querela vi rimandiamo qui), la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio. I reati procedibili d’ufficio sono quelli in cui lo Stato procede nei confronti dell’autore reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. La maggior parte dei reati è procedibile d’ufficio: ricordiamo, a titolo di esempio, il furto in abitazione, la rapina nonché i più gravi reati contro la persona, come l’omicidio. La denuncia deve contenere, ai sensi dell’art. 332 c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione della data in cui viene presentata, le fonti di prova già note nonché, se conosciute, le generalità della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire sui fatti.La denuncia può essere scritta o orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.La denuncia, infine, deve essere sottoscritta dal denunciante: se è anonima non può essere utilizzata. 2 - La denuncia da parte dei privatiL’art. 333 c.p.p. pone la regola generale secondo cui “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”. Il nostro codice di rito, quindi, lascia decidere discrezionalmente a ciascuno se presentare denuncia per un reato di cui abbia notizia.Vi sono, però, cinque ipotesi in cui il privato è obbligato a denunciare:quando sia un cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo (si tratta, ad esempio, del delitto di attentato contro il Presidente della Repubblica): se non lo fa, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa;quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto: l’omessa denuncia è punita con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda;quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo in cui vive, pena l’arresto da 3 a 12 mesi o l’ammenda;quando abbia subito un furto di armi o esplosivi: in caso di violazione, è prevista un’ammenda;quando abbia avuto conoscenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: se non lo fa, è punibile con la reclusione fino a 3 anni.3 - La denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaI pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni – cioè durante l’orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 c.p.p.). Sono ritenuti incaricati di pubblico servizio, ad esempio, gli insegnanti pubblici: questi, ad esempio, se viene a conoscenza che una sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia deve denunciarli, anche se lo apprende fuori dall’orario di lavoro. Anche i medici dipendenti pubblici sono considerati incaricati di un pubblico servizio: ne consegue che hanno l’obbligo di denuncia di tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni. Il medico privato, invece, ha l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p.p.: si tratta di una particolare forma di denuncia cui è tenuto l’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza o operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Il referto deve essere trasmesso alle autorità inquirenti entro 48 ore, a meno che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: in questo caso l’obbligo viene meno.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, invece, hanno l’obbligo di denunciare tutti i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza, anche fuori dal servizio svolto (art. 361 co. 2 c.p.p.). 4 - La denuncia da parte del difensoreAi sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il difensore e i suoi ausiliari non hanno un obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte: questi soggetti sono in ogni caso vincolati al segreto professionale. Editor: dott.ssa Elena Pullano

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La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo

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Comunione di beni: cosa succede in caso di alienazione dell’intero?

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Si ha comunione ordinaria di beni quando la proprietà o un altro diritto reale di godimento su cosa altrui spettano in comune a più persone (art. 1100 c.c.). La comunione si caratterizza per il fatto che il potere di godimento dei comunisti riguarda l’intero bene (art. 1102 c.c.); la regola quindi è l’uso promiscuo. Invece, il potere di disposizione è limitato alla sola quota (art. 1103 c.c.): il singolo comunista può disporre ed alienare la singola quota, e non invece l’intero.Nel caso in cui si disponga dell’intero, di certo la proprietà non potrà essere acquistata immediatamente dal compratore, per effetto del contratto con solo uno dei comproprietari.Ci si chiede, tuttavia, se è possibile riconoscere un campo di validità e applicazione a tale contratto tra comunista e terzo, finalizzato ad alienare anche la quota degli altri comunisti. In merito sono state fornite diverse classificazioni, ed in particolare :Vendita di cosa altrui: il compratore acquista la proprietà solo nel momento in cui il venditore diviene pieno proprietario. Sarebbe quindi un contratto ad effetti reali differiti;Vendita di cosa parzialmente altrui: per la propria quota, tale vendita produce effetti immediati, mentre per la quota altrui, il venditore sarà obbligato a procurarne l’acquisto;Vendita all’esito divisionale: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva, avente come evento la futura assegnazione di quel bene in proprietà piena ed esclusiva. La divisione si considera avente effetto retroattivo e natura dichiarativa;Negozi collegati: si tratta di una vendita vera e propria per la propria quota, e una promessa del fatto del terzo per la quota degli altri comunisti.

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È punibile la truffa per omissione?

31 gen. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il reato di truffa, previsto all’art. 640 c.p., punisce chiunque utilizzi artifizi o raggiri per indurre in errore un altro soggetto, al fine di fargli compiere un atto di disposizione patrimoniale che determina, per l’autore del reato, un profitto ingiusto e, per la vittima, un danno. Per “truffa per omissione” si intende l’ipotesi in cui la truffa, si realizzi a causa di una omissione da parte dell’agente. Ad esempio, quando in occasione della stipulazione di un contratto, una parte non fornisce all’altra, durante le trattative, determinate informazioni relative al contratto stesso o al suo oggetto, inducendola in errore e alla stipulazione di un contratto svantaggioso.Il problema è se tale omissione possa rilevare quale comportamento decettivo, qualificabile come artifizio o raggiro ai sensi del 640 c.p., determinando la responsabilità penale della parte reticente.Secondo la dottrina prevalente, la risposta dovrebbe essere negativa, perché il dato letterale della norma incriminatrice sembra richiedere espressamente una condotta attiva del soggetto agente, che deve causare l’errore dell’altro; mentre il legislatore (come invece fa in altri casi) ha dato rilevanza alla condotta omissiva. Inoltre, essendo la truffa un reato a forma vincolata, non potrebbe essere commesso per omissione ai sensi del 40 cpv. c.p.La giurisprudenza, al contrario, tende negli ultimi anni a dare risposta affermativa, punendo anche la truffa per omissione, in particolare nei casi in cui la legge, esplicitamente o implicitamente, imponeva al soggetto di fornire determinate informazioni. L’omissione, in tal caso, costituirebbe violazione di un obbligo di legge rilevante quale artifizio o raggiro.Il fondamento di questo orientamento è il rilievo dei principi di solidarietà sociale e di buona fede, che si impongono nei rapporti tra i cittadini, con la correlata esigenza di reprimere i comportamenti scorretti e maliziosi nella fase delle trattative. In tal senso, la giurisprudenza valorizza l’esigenza di tutelare l’autodeterminazione della vittima del reato, oltre che il suo patrimonio, evidentemente lesi anche in casi di condotte “solo” reticenti”.

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