Come funziona una perquisizione?

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Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

Come funziona una perquisizione? | Egregio Avvocato

La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. 

Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.


La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.


È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.

Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.


La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.

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La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo

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Ai sensi dell’art. 51 del Codice, il presupposto indifettibile per la concessione delle misure ante causam è la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che non consentono neppure la previa notificazione del ricorso e la domande di misure cautelari non provvisorie con decreto presidenziale. Solo in presenza di tale presupposto il soggetto può proporre istanza per le misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso in merito alla domanda cautelare in corso di causa.L’istanza va proposta al Presidente del T.A.R. competente per il giudizio, il quale prevede sulla stessa, sentite le parti e omessa ogni formalità.Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile, tuttavia la stessa istanza può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa. Provvedimento di accoglimento che perde di efficacia nel caso in cui entro 15 giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi 5 giorni.In ogni caso, la misura concessa ante causam perde effetto con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Provvedimento di accoglimento che non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata.

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Le dichiarazioni sostitutive

15 dic. 2021 tempo di lettura 2 minuti

Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Le tipologie di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 sono due: quelle sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà: 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)Si tratta della dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dallo stesso interessato, delle informazioni indicate nello stesso art. 46 e quindi sostitutiva delle normali certificazioni (questo il caso della data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, situazione reddituale, qualifica professionale o il non aver riportato condanne penali e così via...)2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445/2000)Tale dichiarazione concerne, invece, altri stati, qualità personali o fatti, non rientranti nell’elencazione di cui all’art. 46 che siano comunque a diretta conoscenza dell’interessato. Inoltre, la stessa può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia piena conoscenza.La dichiarazione che dovrà essere resa e sottoscritta dall’interessato, ex. art. 38 D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Per garantire effettiva applicazione da parte delle amministrazioni delle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, il legislatore espressamente qualifica come comportamenti costituenti violazione dei doveri di ufficio:la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti medianti l’esibizione di un documento di riconoscimento;la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita;il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, 2 comma ( certificazioni da produrre ai soggetti privati).

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Cosa è l’obbligazione naturale?

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L’obbligazione naturale è quella obbligazione che scaturisce da un dovere morale o sociale. Essa determina la c.d. soluti retentio ai sensi dell’art. 2034 c.c., cioè impedisce al soggetto che abbia pagato in adempimento di quel dovere di pretendere la restituzione della prestazione effettuata. Ai sensi della legge, questo costituisce l’unico effetto giuridicamente rilevante dell’obbligazione naturale.Secondo la tesi prevalente, tale norma evidenzia come per l’ordinamento i doveri morali e sociali vigenti in un certo contesto storico/culturale possano costituire valida “causa solvendi”, cioè una ragione idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, consistente nel pagamento realizzato. Ciò in conformità al divieto generale di arricchimenti senza giusta causa.Per converso, gli stessi doveri morali o sociali non permetterebbero di giustificare ulteriori effetti normalmente correlati alla disciplina delle obbligazioni.In particolare, diversamente dalle obbligazioni “civili” normalmente intese, le obbligazioni naturali non sarebbe passibili di tutela giurisdizionale: il creditore naturale, cioè colui che in base all’asserito dovere avrebbe diritto a ricevere la prestazione, non potrebbe agire in giudizio per ottenere il pagamento dovuto. L’unica tutela che l’ordinamento gli riconosce è, infatti, quella di ritenere il pagamento una volta che lo abbia ricevuto.La legge contempla espressamente alcune ipotesi di obbligazioni naturali, quali il pagamento del debito di gioco (ma, secondo la tesi prevalente, solo nel caso di gioco “tollerato” e non per il gioco proibito) o la fiducia testamentaria. Più controversa è invece l’ipotesi del debito prescritto: per alcuni si tratterebbe di un'obbligazione naturale che prende il posto di quella civile, estinta al momento stesso della prescrizione; per altri la prescrizione opera solo se viene fatta valere in giudizio e sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere il pagamento del debito prescritto (salva la possibilità per il convenuto di evitarlo eccependo la prescrizione). Accanto a queste tipiche, ne esistono delle altre, atipiche, che costituiscono casi in cui i doveri della morale sociale di volta in volta rilevanti, normalmente irrilevanti ai fini del diritto, vengono “elevati” a obbligazioni con una qualche rilevanza giuridica.

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La Carta Nazionale dei Servizi dal punto di vista materiale è quella che più comunemente viene chiamata Tessera Sanitaria; la quale, tuttavia, acquista delle funzionalità maggiori e diverse dalla “comune” Tessera Sanitaria grazie al peculiare utilizzo che può esserne fatto. Infatti, mediante la Tessera Sanitaria registrata come CNS è possibile accedere e usufruire di tutti i servizi che la Pubblica Amministrazione fornisce in via digitale: sia i servizi erogati a livello nazionale, come quelli offerti dall'INPS, sia quelli regionali, come la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, l’ottenimento di esenzioni da reddito, di sgravi per spese sanitarie, o ancora di ricette del SSN.  Lo strumento della TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) si inserisce nel più ampio fenomeno di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di cui garante è in particolare l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId).L’utilizzo della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi è molto semplice. È necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number (PIN) per l’utilizzo come CNS. Per tale richiesta è necessario portare con sé solo la tessera sanitaria stessa e un documento di identità valido. Successivamente, per poterla utilizzare a casa come sistema di autenticazione è necessario dotarsi di un lettore di smartcard conforme allo standard internazionale. Non è necessario avere uno smartphone per utilizzare la CNS.Una volta effettuato il primo accesso, e completata la registrazione, si potrà utilizzare la CNS per usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione di cui si necessita.

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