Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare.
Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.
La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.
È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.
Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.
La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
In diritto civile, si parla di «simulazione» per individuare l’ipotesi in cui due o più soggetti stipulino un contratto che in realtà non vogliono e fingono di volere, per creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta.Per realizzarla le parti ricorrono a più negozi, quali: il «negozio simulato», cioè il contratto stipulato per creare la situazione di apparenza, i cui effetti non sono in realtà voluti;l’«accordo simulatorio», o c.d. «controdichiarazione», che si affianca al negozio simulato e con il quale le parti convengono che il negozio simulato non abbia effetto tra loro, eventualmente stabilendo quali effetti diversi vogliano produrre;in quest’ultimo caso, cioè la simulazione c.d. relativa (in cui le parti hanno inteso stipulare anche un contratto diverso da quello che appare), viene concluso anche il «negozio dissimulato», cioè il contratto realmente voluto dalle parti.Tale contratto non figura nei casi di simulazione c.d. assoluta, in cui le parti convengono che non si costituisca tra loro alcun contratto.La simulazione può colpire diversi elementi del rapporto contrattuale (ad esempio il tipo di contratto, l’oggetto, alcune sue clausole). Può riguardare anche l’identità di una delle parti: è il caso della c.d. interposizione fittizia, in cui i contraenti, ad. es. Tizio e Caio, stipulano, con il consenso di Sempronio, un contratto simulato tra loro, mentre il contratto dissimulato (realmente voluto) viene stipulato tra Tizio e Sempronio. In questi casi, la simulazione viene utilizzata per occultare all’esterno l’identità di una delle parti.
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Egregio Avvocato
15 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Fra le obbligazioni di carattere patrimoniale che possono nascere nell’ambito della famiglia particolare importanza la ha l’obbligazione degli alimenti.Il fondamento di tale obbligazione è quello del diritto all’assistenza materiale della persona priva di mezzi e che prima veniva mantenuta dalla famiglia: Trattasi, infatti di un dovere derivante dal principio di solidarietà familiare.Il diritto agli alimenti è un diritto personalissimo. Esso non può essere oggetto di cessione, né di compensazione; non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile.Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l’alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda dell’intensità del vincolo; tale ordine è stabilito dall’art. 433. in caso di più obbligati alla prestazione alimentare, l’obbligato più vicino provvede all’intero. Qualora questi non sia in grado di adempiere, si fa ricorso agli obbligati ulteriori. Se, invece, vi sono più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto in base alle proprie condizioni economiche. Inoltre la violazione dell’obbligazione alimentare nei confronti dei parenti più stretti e del coniuge è penalmente sanzionata ex. art. 570 c.p.Di recente, a seguito della Legge Cirinnà, il co. 9 L. 76/2016 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile.Inoltre, con riferimento alla convivenza di fatto, ai sensi del co. 65 L. 76/2016 in caso di cessazione del rapporto di convivenza il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, venendo assegnati gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui gli studenti, nel corso dell’orario scolastico, cagionino dei danni, subentra la responsabilità dell’insegnante: si tratta di responsabilità temporanea, cioè limitata al tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza del docente.È opportuno distinguere a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra lo studente autore del danno e l’insegnante: nel caso di insegnante privato si applicherà il comma 2 dell’art. 2048 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.Nel caso di insegnante in una struttura pubblica, ai sensi dell’art. 61 della l. n. 312 del 1980, il legittimato passivo è invece il Ministero dell’istruzione, e non l’insegnante. Sarà poi il Ministero a potersi rivalere nei confronti di quest’ultimo. Gli insegnanti della scuola pubblica, infatti, non si trovano in rapporto organico con la singola struttura scolastica, bensì con la Pubblica amministrazione centrale dello Stato.Infine, nel caso di insegnante in una struttura scolastica privata, sarà sempre quest’ultima a rispondere, ma a titolo di inadempimento della obbligazione di protezione (ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.) Anche in quest’ultimo caso ci può essere un concorso di responsabilità tra la scuola privata e l’insegnante: è riconosciuta l’azione di rivalsa in capo alla struttura scolastica nei confronti del docente.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla propria identità personale appartengono alla categoria dei diritti della personalità, cioè i diritti che attengono al controllo della persona sugli attributi materiali e immateriali, funzionali alla esplicazione della sua personalità.Ancorché siano talvolta considerati equivalenti, essi sono distinguibili perché individuano e tutelano aspetti diversi della personalità dell’individuo.Il diritto alla riservatezza si definisce come l’interesse al riserbo su notizie attinenti alla propria vita privata, rispetto alle quali non sussiste un interesse alla conoscenza apprezzabile in capo ai terzi e che il soggetto ha diritto a sottrarre alla conoscenza comune.Per questo, si ritiene che esso abbia un contenuto prevalentemente negativo e si correli di una tutela di tipo oppositivo, rispetto alla divulgazione di informazioni proprie, e di controllo, rispetto alla circolazione di queste informazioni, qualora autorizzata o inevitabile.Il diritto alla reputazione è, invece, l’interesse del soggetto a tutelare non solo il proprio onore, quale valore intrinseco, ma anche la credibilità sociale, cioè il giudizio che la collettività ha della sua persona, anche in relazione alle attività che compie. L’accento è quindi sul giudizio di stima di cui il soggetto gode nella comunità.Il diritto alla identità personale è, invece, il diritto ad essere se stessi e nient’altro che se stessi e a che non venga travisata la propria personalità, complessivamente considerata, né attribuita la paternità di dati o azioni non corretti o non coerenti con il proprio modo d’essere, a prescindere dal fatto che questi siano lesivi o meno. Si tratta di una situazione giuridica che protegge la personalità individuale del soggetto, consolidatasi nel corso del tempo, alla luce delle sue manifestazioni morali, sociali, politiche, intellettuali e professionali. Essa coincide con quella che si è esteriorizzata nel contesto sociale di riferimento e potrebbe finanche non coincidere con quella che il soggetto ha di se stesso.Diversamente dalla riservatezza, qui il diritto si connota positivamente, perché comprende gli elementi che valgono a identificare socialmente il soggetto.
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