Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).
La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.
Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).
Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione.
Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.
Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.
È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
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Egregio Avvocato
29 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La donazione è un contratto gratuito e liberale disciplinato agli artt. 769 ss. del codice civile, con il quale un soggetto dispone del proprio patrimonio per spirito di liberalità, sopportando un impoverimento per la volontà di arricchire un altro soggetto (il donatario), senza ricevere alcun beneficio patrimoniale.Si tratta di un contratto formale a pena di nullità, che deve essere fatto, in particolare, per atto pubblico davanti al notaio e alla presenza di due testimoni. Se l’oggetto sono cose mobili, inoltre, il loro valore deve essere specificato nell’atto stesso o in una nota a parte sottoscritta.Tale forma solenne è prescritta dal legislatore per tutelare il donante, poiché essa comporta una maggiore riflessione, da parte di quest’ultimo, opportuna dato l’effetto pregiudizievole che deriva sul suo patrimonio dall’atto donativo.Essa è funzionale anche a tutelare altri interessi, ed in particolare quello dei creditori e dei legittimari del donante, che pure potrebbero essere lesi dalla donazione, dato che questa riduce il patrimonio del soggetto e quest’ultimo costituisce la c.d. garanzia generica per il soddisfacimento dei diritti dei primi e l’oggetto delle pretese successorie dei secondi. La forma solenne, infatti, permette a tali soggetti di conoscere l’esistenza di tale atto potenzialmente pregiudizievole e di esperire gli eventuali strumenti di tutela (ad es. la revocazione o la opposizione). Infine, la forma è funzionale anche a garantire gli interessi tributari dello Stato, poiché l’intervento del notaio, quale sostituto d’imposta, garantisce il versamento degli oneri fiscali previsti per questo genere di contratti.Per queste ragioni, la donazione può svolgersi di regola solo per iscritto. Esistono tuttavia delle eccezioni, previste espressamente dalla legge, in cui la forma scritta è derogabile.È il caso della donazione di beni mobili di modico valore, considerabili tali in assoluto o relazione alle condizioni economiche del donante. Essa è valida se conclusa oralmente purché reale, cioè se alla conclusione del contratto il bene è stato materialmente trasferito al donatario.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
I termini “querela” e “denuncia” vengono generalmente utilizzati come sinonimi, ma è bene sapere che tale utilizzo è improprio.Mentre la denuncia può essere presentata da chiunque abbia avuto notizia di un reato, la querela può essere presentata solo dalla persona offesa del reato (quindi dalla vittima dello stesso) entro un determinato termine (generalmente 3 mesi dalla commissione del reato) ed è l’atto con il quale viene manifestata la volontà di perseguire penalmente il fatto di reato. La querela presenta un elemento in più rispetto alla denuncia: non solo la notizia di reato, ma anche la manifestazione di volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.Nel caso in cui il reato sia sottoposto a condizione di procedibilità (es. reato di diffamazione), è bene assicurarsi di aver sporto la querela, poiché solo mediante quest’ultima - e non anche con una semplice denuncia - potrà avere inizio il processo penale.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 0 minuti
In materia penale, il sequestro è una misura di natura cautelare che viene disposta in via preventiva in tre casi: -il sequestro probatorio: al fine di assicurare la conservazione di prove contro il pericolo di inquinamento -il sequestro conservativo: quando si teme che l’imputato disperda il suo patrimonio-il sequestro preventivo: quando si teme un nuovo utilizzo pericoloso del bene.La confisca, invece, ha natura ed effetti definitivi e viene applicata solitamente come pena accessoria all’esito di una sentenza di condanna.
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Egregio Avvocato
6 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si tratta di una figura nuova per l’ordinamento italiano, che deriva dall’ordinamento comunitario e nasce grazie alla nuova nozione funzionale della PA: l’ente pubblico può essere funzionale e cangiante; e quindi anche gli enti privati possono essere considerati enti pubblici a certi fini, rimanendo privati per altri. L’organismo di diritto pubblico è un soggetto ibrido, individuato sulla base di dati sostanziali – può avere anche forma privatistica (anche società), e in virtù di determinate caratteristiche viene considerato alla stregua di una PA per il contratto di appalto, con la conseguenza di avere l’obbligo di fare la gara per la scelta del contraente, e quindi di dovere applicare la procedura ad evidenza pubblica del codice appalti.Le tre caratteristiche sostanziali per riconoscere l’organismo di diritto pubblico sono:Personalità giuridicaInfluenza dominante dello Stato o altro ente pubblicoRequisito teleologicoIn particolare, il requisito teleologico viene considerato come l’elemento determinante: deve perseguire bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale. È una formula che sembra comporsi di due elementi, uno positivo (perseguimento di bisogni di interesse generale) e uno negativo (non aventi carattere industriale o commerciale). Si tratta di attività svolte senza reale rischio di impresa: non si ha il pungolo di scegliere il meglio; non si rischia di fallire; e quindi la formazione della volontà negoziale deve necessariamente essere guidato mediante la procedura ad evidenza pubblica – se lasciati liberi di agire potrebbero scegliere secondo criteri non concorrenziali, compiendo scelte anche discriminatorie.
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Egregio Avvocato
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