Avv. Elisa Calviello
Riferimenti normativi: art. 56 codice deontologico.
Sentenza in commento: Cassazione civile sez. un., 25/03/2020 (ud. 17/12/2019 dep. 25/03/2020), n. 7530.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha sanzionato con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. F.L., al quale è stata addebitata la violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per aver ricevuto nel proprio studio il minore diciassettenne P.G. unitamente alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con decreto del T.M. di Venezia dell’11/06/2017, ed aver comunicato direttamente al padre del ragazzo, la volontà di trasferirsi presso la residenza della madre, senza prendere preventivamente contatto con l’Avv. Carponi Schiffar che assisteva P.G., affidatario esclusivo del minore.
Nel procedimento davanti al Consiglio degli avvocati di Venezia l’avv. F.L. ha eccepito la mancata conoscenza del nome del difensore del genitore affidatario ma tale circostanza, anche ove vera, non è risultata rilevante in quanto l’avv. F.L., in ottemperanza del dovere professionale, non avrebbe dovuto intraprendere alcun colloquio con il minore senza aver prima contattato il genitore affidatario.
La decisione di primo grado ha evidenziato come fosse incontestato che l’avv. F.L. ha ricevuto il minore conferendo con lo stesso senza informare e raccogliere il consenso del genitore affidatario.
Avverso la predetta decisione emessa dal COA di Venezia l’avv. F.G. ha proposto impugnazione dinanzi al CNF il quale ha confermato la sanzione inflitta allo stesso.
La giustificazione fornita dal ricorrente F.L. è stata fondata sul dovere di aiutare il minore, e quindi nel non dover richiedere il consenso, dal padre abusante (successivamente assolto).
Il CNF ha rilevato che la condotta posta in essere dall’avv. F.L. ha integrato la violazione dell’art. 6 del C.D.F. previgente, (anche se) quanto al momento in cui è stata posta in essere la condotta, non era ancora in vigore il nuovo codice deontologico che ha provveduto a tipizzare con un apposito articolo l’illecito disciplinare relativo all’ascolto di persona minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Ciò che conta per il CNF è che il minore è stato affidato al padre e che tale aspetto fosse conosciuto dall’avv. F.L., il quale ha subito informato il genitore affidatario della volontà del minore di trasferirsi presso la madre, seppur dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e di avanzare richiesta di modifica delle condizioni della separazione in ordine all’affidamento e collocamento del minore.
Successivamente, l’avv. F.L. ha proposto, avverso la pronuncia del CNF, ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. F.L. nei confronti del Consiglio Nazionale Forense ed ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia.
Quanto alla dichiarazione d’inammissibilità la Suprema Corte ha ribadito, come già precedentemente fatto con la sentenza n. 16993 del 2017, la posizione di terzietà del Consiglio Nazionale Forense rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.
Nel merito la decisione è incentrata sulla condotta posta in essere dal professionista che ha proceduto all’ascolto del minore senza il preventivo consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
La condotta posta in essere dall’avv. F.L., in relazione ascolto del minore, senza il rispetto delle regole è di evidente gravità da superare qualsiasi eccezione sollevata della difesa dell’incolpato.
L’ascolto del minore in tutte le questioni e procedure che lo riguardano ( nelle cause di separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs. n. 154/2013.
Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis e 336 bis c.c. al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto, gli stessi, devono essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano anche quando si discute del loro affidamento.
I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e non avendo una autonoma posizione processuale la tutela dei loro interessi viene affidata all’attività difensiva degli adulti o, ove necessario, attraverso la figura del curatore speciale.
Grazie all’esistenza del diritto all’ascolto del minore gli stessi potranno essere considerati “soggetti di diritto” e si potrà dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.
In virtù dell’introduzione dell’istituto dell’ascolto del minore e della delicatezza delle procedure che riguardano i rapporti di famiglia, il CNF ha prontamente voluto chiarire che “il compito dell’avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, è un compito delicato che deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore” (cfr. sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cass. SS. UU. N. 3880/2010).
Con l’approvazione del nuovo CD da parte del CNF il 31 gennaio 2014, è stato introdotto l’articolo 56 sull’ascolto del minore, prima la condotta, oggetto della sentenza in commento, veniva intesa come violazione dell’articolo 6, dovere di lealtà e correttezza.
Solo successivamente, anche a seguito delle spinte dell’avvocatura specializzata e delle associazioni specialistiche, è stato introdotto l’articolo 56 tipizzando in tal modo la condotta dell’avvocato che si confronta con le problematiche familiari.
L’articolo 56 del Codice Deontologico prevede:
1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
La sentenza in commento ribadisce e rafforza i concetti espressi all’interno del predetto articolo precisando che l’ascolto del minore senza il preventivo interpello del genitore affidatario e senza le dovute cautele e accorgimenti non può essere superato dalle varie eccezioni sollevate dall’accusato.
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21 feb. 2022 • tempo di lettura 6 minuti
L’adozione dei minori è uno strumento che ha lo scopo primario di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea.La materia è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, denominata “Diritto del minore ad avere una famiglia”.In questo contributo esamineremo la c.d. “adozione legittimante”, la quale fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore, che acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi. Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaLa dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreRequisiti degli adottantiIndicazioni “operative” per la coppia che intende adottare1 - Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaSecondo il combinato disposto degli artt. 1 e 5 della l. 184/1983, “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua o religione e “nel rispetto della [sua] identità culturale”. Da queste norme si ricava che il diritto del minore di crescere nella propria famiglia è prioritario e che l’adozione è un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza: si tratta di uno strumento per sottrarre il minore ad una situazione grave e patologica, tramite la sostituzione della famiglia d’origine con una nuova famiglia.La legge, pertanto, individua, da un lato, i presupposti in presenza dei quali il minore viene dichiarato “adottabile” e, dall’altro lato, i meccanismi selettivi tramite i quali selezionare le famiglie idonee all’adozione.2 - La dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreIn primo luogo, affinché possa aver luogo l’adozione, è necessario che il tribunale per i minorenni dichiari il minore “in stato di adottabilità”. Questa dichiarazione è ammessa nei confronti dei minori che si trovino “in situazioni di abbandono”. L’art. 8 l. 184/1983 precisa che questa situazione ricorre quando il minore sia “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. È importante precisare che non dà luogo a situazione di abbandono la condizione di indigenza della famiglia: la legge prevede, infatti, che lo Stato e gli enti locali sostengano i nuclei familiari a rischio proprio al fine di prevenire situazioni di abbandono dei minori. Una volta ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un minore, il tribunale per i minorenni deve assicurare ai genitori il diritto di difesa e compiere gli opportuni accertamenti. Più in particolare, la dichiarazione di adottabilità viene pronunciata, con sentenza, solo se:i genitori e i parenti, pur convocati dal tribunale, non si sono presentati senza addurre un giustificato motivo;i genitori e i parenti si sono presentati innanzi il tribunale ma la loro audizione ha confermato il persistere della situazione di abbandono;i genitori non hanno adempiuto alle prescrizioni eventualmente impartite loro nel corso del procedimento ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.Con la pronuncia dello stato di adottabilità, viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori e il giudice nomina un tutore al minore.A questo punto, il minore viene collocato in affidamento preadottivo presso la coppia ritenuta idonea (che deve avere i requisiti che a breve indicheremo). Se il minore ha già compiuto 14 anni, è necessario anche che egli presti il consenso alla coppia prescelta. Se, invece, il minore ha compiuto gli anni 12 anni o sia abbastanza maturo da avere una autonoma capacità di discernimento, la sua audizione è solo facoltativa.Con l’affidamento preadottivo si instaura una sorta di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione: per effetto della sentenza, il minore acquista lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. 3 - Requisiti degli adottantiI soggetti interessati all’adozione devono avere due requisiti fondamentali.Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (o aver stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni), non separati nonché idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Ne consegue che, in Italia, non è ammessa l’adozione da parte di una persona sola né da parte di coppie di conviventi more uxorio. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato ma non deve superarla di più di quarantacinque anni. Questa regola subisce delle deroghe:Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:quando il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;quando il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;quando gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato. 4 - Indicazioni “operative” per la coppia che intende adottareLa coppia di coniugi che intenda adottare un minore deve presentare una domanda presso il tribunale per i minorenni, la cui cancelleria generalmente fornisce i moduli necessari allo scopo. La coppia può inoltrare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.La domanda di adozione si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino dichiarato adottabile dal tribunale, specificando se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. Alla domanda devono essere allegati alcuni documenti tra i quali, ad esempio, il certificato di nascita dei richiedenti, lo stato di famiglia, il certificato del medico di medicina generale che attesti la buona salute di entrambi i coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.Una volta ricevuta la domanda della coppia, il tribunale per i minorenni svolge delle indagini – da concludersi entro 120 giorni ma prorogabili sino ad altri 120 giorni – con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (quindi i requisiti di età, di stabilità del rapporto tra i coniugi, la capacità di educare il minore) nonché la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi.Sulla base delle indagini effettuate, il tribunale sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente idonea a provvedere alle esigenze del minore.A questo punto, dopo aver disposto l’audizione del pubblico ministero, dei genitori dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il tribunale per i minorenni dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta.Il tribunale continua a vigilare sull’affidamento preadottivo, anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali nonchè adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore.Segnaliamo che, a seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda, i documenti che la corredano possono variare: sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
5 feb. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Che cosa si intende per spese straordinarie dei figli minori? Come vengono ripartite tra i genitori? Come posso ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate? La Costituzione sancisce come entrambi i genitori abbiano il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30). Il nuovo articolo 337 ter c.c. stabilisce, a riguardo, che spetta al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. Cerchiamo di comprendere da un lato, in cosa consistono esattamente dette spese straordinarie e dall’altro lato, quali sono i principi e le circostanze prese in considerazione dai giudici al fine di operare detta ripartizione. Proviamo, inoltre, a fare chiarezza sulla procedura che occorre intraprendere al fine di ottenere il rimborso della quota di spese spettante all’altro genitore. Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?1 - Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Secondo il costante orientamento giurisprudenziale per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli e rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura e ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso a riguardo (cfr. Cass. civ. sez. I n. 11894/2015, n. 18869/2014 e Tribunale di Bari sez. I, 23 ottobre 2013).Ricordiamo che vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno mensile di mantenimento, che viene determinato dal Giudice sulla base dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.Il Tribunale, in assenza di specifica normativa, oltre a fissare la corresponsione di un assegno mensile periodico, stabilisce in quale percentuale il genitore non collocatario debba partecipare agli esborsi necessari per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.Esempi di spese straordinarie, forniti dalla giurisprudenza, sono: le spese scolastiche, tra queste rientrano “iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e dopo scuola”; le spese di natura ludica o parascolastica, tra queste rientrano “ corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d’informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto o manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto”; le spese sportive, tra queste rientrano “attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica”.2 - Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Quanto al criterio di ripartizione delle spese straordinarie, la maggior parte dei provvedimenti stabilisce, oltre all’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una percentualevariabile per far fronte agli esborsi di carattere straordinario.Nella prassi, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.Nei casi in cui esiste una notevole differenza economica tra i genitori può essere stabilita una percentuale differente di contribuzione delle spese straordinarie, esempio 70/30, 40/60 o addirittura può essere previsto l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei genitori (cfr. Cass. n. 18242717).3 - Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Sulla base del principio codicistico per cui, le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, uno dei criteri seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i genitori, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale (cfr. Cass. n. 2127/2016).Con riferimento alla necessità del comune accordo tra i coniugi la giurisprudenza più risalente valorizzava soprattutto il momento dell’accordo tra le parti, ritenendo infatti opportuna un’intesa fra i genitori circa le scelte attinenti il minore e la possibilità effettiva di farsi carico delle spese straordinarie rispetto alle condizioni economiche delle parti.Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che richiama il criterio guida del “prevalente interesse del minore” che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2127/2016 ha stabilito come non sia configurabile in capo al genitore affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso.E ancora con sentenza n. 4060/2017 la Corte, richiamando il principio sopra esposto, ha ribadito come, al fine di assicurare la tutela del miglior interesse del minore, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne. Ove ne sia richiesto, infatti, competerà al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del minore.In conclusione, quindi, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e /o fondamentale per l’interesse e le esigenze del figlio, l’intesa preventiva non è richiesta e il genitore antistatario avrà diritto al rimborso, nella misura del 50%, della spesa sostenuta.4 - Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?Una problematica abbastanza frequente nelle cause di separazione, divorzio e cessazione della convivenza è il recupero delle spese straordinarie nei confronti del genitore inadempiente.Il genitore antistatario delle spese straordinarie può tutelare il proprio credito con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, somme depositate in banca) o beni mobili e immobili del debitore. Per procedere con il pignoramento occorre avere un “titolo esecutivo”.Si discute se la sentenza di separazione o divorzio, o il decreto di omologazione, siano sufficienti a fondare un’esecuzione forzata per il recupero delle spese straordinarie, ovvero configurino titolo esecutivo per poter procedere al recupero delle stesse tramite notifica dell’atto di precetto, oppure se è necessario procurarsi altro e nuovo titolo attraverso decreto ingiuntivo.La questione è stata lungamente discussa, dibattuta e risolta dai giudici di merito in maniera non univoca.Secondo la giurisprudenza risalente e consolidata l’accordo o la sentenza di separazione/divorzio non possono costituire titolo esecutivo, quindi, il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l’altro a procedere direttamente con l’atto di precetto che è propedeutico all’esecuzione forzata.Si considera allora necessario richiedere un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi sostenuti al fine di ottenere, mediante il procedimento monitorio, il c.d. decreto ingiuntivo con il quale si potrà procedere all’esecuzione forzata.La Suprema Corte con la sentenza n. 11316/2011 è intervenuta sul punto introducendo il principio secondo cui, per le spese straordinarie “prevedibili”, la sentenza di separazione (o di divorzio) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede giudiziaria circa la debenza e la quantificazione della spesa.La Corte individua tra le spese straordinarie “prevedibili” quelle spese non riferite “a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici” ma rappresentative di “esborsi statisticamente ordinari e frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità”. Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bolzano con l’ordinanza dell’11 maggio 2018 distinguendo tra spese mediche e scolastiche, per il recupero delle quali si potrà procedere utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione o divorzio, mentre per le altre spese straordinarie, diverse da quelle innanzi elencate se non espressamente contemplate nella sentenza di separazione/divorzio, è necessario altro e nuovo titolo esecutivo.In conclusione, ogni qual volta che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie nell’interesse della prole, si trovi a dover procedere giudizialmente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso pro quota delle spese sostenute potrà:- limitarsi alla notifica della sentenza di separazione/divorzio in formula esecutiva con pedissequo atto di precetto in tutte quelle ipotesi in cui le spese da recuperare siano “prevedibili” e “note” all’altro genitore (es. spese scolastiche, spese mediche relative a controlli periodici, spese relative ad attività extrascolastiche da tempo frequentate dai minori);- in tutti gli altri casi (es. spese mediche relative ad interventi straordinari, spese relative a nuove attività extrascolastiche, spese per gite scolastiche) dovrà agire in via monitoria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che accerti l’effettiva debenza delle spese e ne quantifichi l’esatto ammontare, dovute per poi avviare l’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo così ottenuto.
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29 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Ai sensi dell’art. 32 co. 2 Cost., “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma cosa succede se una persona riporta, a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, delle lesioni permanenti o, addirittura, decede? La L. 210/1992 prevede, con specifico riferimento alle conseguenze correlate alle vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo da parte dello Stato.Vediamo meglio di cosa si tratta.I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteLa legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatoriePrecisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimento1 - I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteL’art. 32 Cost. afferma che il diritto alla salute è un “fondamentale diritto dell’individuo”.Tale principio opera a più livelli. Da un lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica trova tutela nei confronti dei terzi: infatti, tutti i consociati hanno l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni. Dall’altro lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica è rimesso all’autodeterminazione del suo titolare. È la stessa Costituzione a precisare, all’art. 32 co. 2, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Da questa norma deriva, dunque, il fondamentale principio di autodeterminazione in ambito sanitario: gli accertamenti ed i trattamenti sanitari, cioè, sono volontari, nel senso che richiedono il consenso, espresso e specifico, dell’avente diritto, che ha il diritto di opporre un rifiuto alle cure.Tuttavia, la legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario, come una vaccinazione. Tale imposizione, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 aprile 2012, n. 107), è legittima e compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui dipenda dalla necessità di tutelare l’interesse, ritenuto superiore, alla protezione della sanità pubblica. Ancora, in una più risalente pronuncia (Corte cost. 307/1990), la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.Da questo sintetico quadro deriva, dunque, che i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi se rispettano due requisiti:sono previsti da una legge dello Stato;sono diretti a tutelare un interesse collettivo. Peraltro, non sono rari i casi in cui il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della vaccinazione obbligatoria per far fronte a gravi situazioni di emergenza sanitaria.Da ultimo, con il d.l. 44/2021, il nostro legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione contro SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.A fronte di tale potere, è oggi previsto, nella L. 210/1992, un indennizzo da parte dello Stato a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (…), lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.2 - La legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatorieLa legge 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.Per quanto qui interessa, secondo l’art. 1 della legge, “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.Si tratta di un riconoscimento in denaro ispirato al principio della solidarietà sociale, erogato a prescindere dal reddito del richiedente, esente dalle imposte sui redditi e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Dà, inoltre, diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie vaccino-correlate. La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; rientra nella categoria dei soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere» e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 consiste in un assegno mensile vitalizio oppure, in caso di morte, in un assegno una tantum da erogare ai familiari del soggetto deceduto. La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un indennizzo in favore sia dei soggetti danneggiati, sia dei congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente o continuativa.Per quanto riguarda l’assegno vitalizio mensile, da corrispondersi qualora sia accertata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del richiedente causata dalla vaccinazione obbligatoria, l’indennità si compone di due quote: una somma determinata sulla base dell’invalidità accertata e un’indennità integrativa speciale. La prima delle due somme si determina sulla base di tabelle del Ministero della Salute: queste tabelle contengono otto categorie di invalidità, dalla più grave alla meno grave. Per il 2020, le tabelle hanno riconosciuto importi ricompresi fra euro 1.599,37 ed euro 1.791,01.In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, un indennizzo aggiuntivo del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave. In caso di decesso, invece, gli eredi del danneggiato hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte. L’indennizzo deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria di appartenenza. All’istanza deve essere allegata la documentazione che comprovi la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Se il danneggiato è deceduto, l’istanza può essere proposta dagli eredi. Ricevuta la domanda, l’Azienda Sanitaria la inoltrerà alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita medica l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione.Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria notifica all'interessato l'esito della sua istanza e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, emette un decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui si è avuto piena conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.3 - Precisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimentoCome abbiamo visto, quello che la legge riconosce in caso di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie è un indennizzo e non un risarcimento. In estrema sintesi, l’indennizzo consegue ad un’azione lecita, consentita o addirittura imposta dall’ordinamento: pur in assenza di un fatto illecito, la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Si tratta, in altri termini, di una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale.Il risarcimento, invece, è imposto dalla legge in tutti i casi in cui si debba riparare ad un danno ingiusto e trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari. Pertanto, è possibile ottenere il risarcimento per i danni da vaccino nel caso in cui questi potevano essere previsti ed evitati, ad esempio perché il vaccino è stato eseguito nei confronti di un soggetto cui era controindicato. Quando, invece, non sia possibile ravvisare alcuna responsabilità in capo ai sanitari, il danno sarà semplicemente indennizzabile.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
8 nov. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Il 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice per la protezione dei dati personali, recepito nel d.lgs. 196/2003, poi integrato profondamente dal Regolamento UE 2016/679. Tale testo, oltre ad istituire l’Autorità Garante della Privacy, detta importanti norme in materia di tutela dei dati personali, i quali potrebbero essere compromessi dal diritto di accesso generalmente riconosciuto ai cittadini (come abbiamo visto qui e qui).Il Codice Privacy in materia di accessoL’accesso “difensivo”La tutela di dati giudiziari, sensibili e super-sensibili1 - Il Codice Privacy in materia di accessoIl Regolamento UE 2016/679 assicura, agli artt. 12 ss., che le pubbliche amministrazioni adottino, per quanto riguarda le informazioni relative ai privati, modalità di comunicazione che siano tali da consentirne la piena ed agevole acquisizione. L’art. 15, inoltre, delinea un vero e proprio diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali, cioè alle informazioni riguardanti una persona fisica, determinata o determinabile. Quando, però, l’esibizione documentale comporti anche la conoscenza di dati personali di soggetti diversi rispetto al richiedente, le amministrazioni che ricevono le istanze di accesso si ritrovano a dover prendere in considerazione le esigenze di tutela dei terzi. Ricordiamo, infatti, che con l’accesso civico generalizzato chiunque può chiedere di prendere visione anche di quei dati, di cui le pubbliche amministrazioni siano in possesso, che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione.Proprio nell’ottica della protezione dei dati personali, l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, in conformità con la disciplina dell’Unione e di quella nazionale in materia, afferma che l’accesso deve essere negato quando sia necessario a evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di tali dati e dei diritti e libertà che da essa discendono.Quindi, quando viene richiesto l’accesso a documenti la cui conoscenza potrebbe confliggere con l’esigenza di riservatezza di dati personali di soggetti terzi, l’amministrazione è chiamata ad effettuare un bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato, la trasparenza e, dall’altro lato, la riservatezza.Questa ponderazione tra interessi contrapposti dipende, fra le altre cose, da due elementi:dalla finalità dell’accesso;dal tipo di dato che rischia di essere compromesso.2 - L’accesso “difensivo”Sotto il primo versante, quando viene chiesto l’accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici, esso deve comunque essere garantito: la valutazione rimessa all’amministrazione ha ad oggetto, quindi, la necessità di quanto richiesto.Si ritiene comunemente che non è sufficiente che l’istanza di accesso faccia generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite ad un processo in corso o ancora da instaurare: l’istante dovrà, al contrario, motivare adeguatamente sul rapporto di necessarietà fra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.Solo se supererà positivamente questo vaglio rigoroso, la richiesta di ostensione al documento potrà essere accolta.3 - La tutela di dati giudiziari, sensibili e super-sensibiliSotto il secondo profilo, vi sono alcune tipologie di dati che richiedono una tutela “rafforzata”. Si tratta di:dati giudiziari: sono quelli che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (come, ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione), nonché la qualità di imputato o di indagato;dati sensibili: sono quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;dati super-sensibili: sono i dati sensibili che sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.Per quanto riguarda i dati giudiziari e i dati sensibili, nelle operazioni di verifica sul possibile pregiudizio derivante dalla conoscibilità di queste informazioni, l’Amministrazione deve tenere conto di vari parametri. In primo luogo, la natura sensibile o giudiziaria dei dati dovrebbe far propendere in linea di principio per il rifiuto dell’accesso generalizzato, salvo valutare poi caso per caso le varie situazioni particolari in cui non vi sarebbe comunque un pregiudizio (ad esempio perché le informazioni erano già state rese pubbliche dall’interessato stesso). Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta nei casi in cui si tratti di informazioni che potrebbero comportare, in base al loro uso, rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (come ad esempio i dati di localizzazione) o quando l’istanza di accesso abbia ad oggetto documenti contenenti informazioni su minori: in questi casi sarà auspicabile una maggiore cautela nell’accoglimento di tale istanza.Ancora, è necessario tenere presente che, con riferimento ai dati e alle informazioni personali contenuti in documenti riferiti a singole persone (si pensi a professionisti iscritti a un Ordine o a un Albo o ai partecipanti ad una procedura di concorso) un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale, non solo all’interno dell’ambiente lavorativo ma anche al di fuori.Per quanto riguarda, infine, i dati super-sensibili, l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso a documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, cioè consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o liberà fondamentale e inviolabile. In ogni caso, occorrerà anche il requisito della indispensabilità. Spetterà, quindi, all’amministrazione valutare il conflitto fra trasparenza e riservatezza, tenendo conto di tutta una serie di parametri ormai consolidati in materia di protezione dei dati personali: limitazione e minimizzazione del trattamento; principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza; natura e tipologia dei dati personali e dei soggetti interessati; posizione ricoperta dagli stessi nella società.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
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