L’ascolto del minore da parte dell’Avvocato: tra tutele degli interessi ed obblighi deontologici

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 5 feb. 2021 · tempo di lettura 5 minuti

Riferimenti normativi: art. 56 codice deontologico.

Sentenza in commento: Cassazione civile sez. un., 25/03/2020 (ud. 17/12/2019 dep. 25/03/2020), n. 7530.


Il caso


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha sanzionato con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. F.L., al quale è stata addebitata la violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per aver ricevuto nel proprio studio il minore diciassettenne P.G. unitamente alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con decreto del T.M. di Venezia dell’11/06/2017, ed aver comunicato direttamente al padre del ragazzo, la volontà di trasferirsi presso la residenza della madre, senza prendere preventivamente contatto con l’Avv. Carponi Schiffar che assisteva P.G., affidatario esclusivo del minore.

Nel procedimento davanti al Consiglio degli avvocati di Venezia l’avv. F.L. ha eccepito la mancata conoscenza del nome del difensore del genitore affidatario ma tale circostanza, anche ove vera, non è risultata rilevante in quanto l’avv. F.L., in ottemperanza del dovere professionale, non avrebbe dovuto intraprendere alcun colloquio con il minore senza aver prima contattato il genitore affidatario.

La decisione di primo grado ha evidenziato come fosse incontestato che l’avv. F.L. ha ricevuto il minore conferendo con lo stesso senza informare e raccogliere il consenso del genitore affidatario.

Avverso la predetta decisione emessa dal COA di Venezia l’avv. F.G. ha proposto impugnazione dinanzi al CNF il quale ha confermato la sanzione inflitta allo stesso.

La giustificazione fornita dal ricorrente F.L. è stata fondata sul dovere di aiutare il minore, e quindi nel non dover richiedere il consenso, dal padre abusante (successivamente assolto).

Il CNF ha rilevato che la condotta posta in essere dall’avv. F.L. ha integrato la violazione dell’art. 6 del C.D.F. previgente, (anche se)  quanto al momento in cui è stata posta in essere la condotta, non era ancora in vigore il nuovo codice deontologico che ha provveduto a tipizzare con un apposito articolo l’illecito disciplinare relativo all’ascolto di persona minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Ciò che conta per il CNF è che il minore è stato affidato al padre e che tale aspetto fosse conosciuto dall’avv. F.L., il quale ha subito informato il genitore affidatario della volontà del minore di trasferirsi presso la madre, seppur dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e di avanzare richiesta di modifica delle condizioni della separazione in ordine all’affidamento e collocamento del minore.

Successivamente, l’avv. F.L. ha proposto, avverso la pronuncia del CNF, ricorso per cassazione.

La decisione 


La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. F.L. nei confronti del Consiglio Nazionale Forense ed ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia.

Quanto alla dichiarazione d’inammissibilità la Suprema Corte ha ribadito, come già precedentemente fatto con la sentenza n. 16993 del 2017, la posizione di terzietà del Consiglio Nazionale Forense rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.

Nel merito la decisione è incentrata sulla condotta posta in essere dal professionista che ha proceduto all’ascolto del minore senza il preventivo consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

La condotta posta in essere dall’avv. F.L., in relazione ascolto del minore, senza il rispetto delle regole è di evidente gravità da superare qualsiasi eccezione sollevata della difesa dell’incolpato.


Riferimenti normati ed osservazioni


L’ascolto del minore in tutte le questioni e  procedure che lo riguardano ( nelle cause di separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs. n. 154/2013.

Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis e 336 bis c.c. al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto, gli stessi,  devono essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano anche quando si discute del loro affidamento.

I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e non avendo una autonoma posizione processuale la tutela dei loro interessi viene affidata all’attività difensiva degli adulti o, ove necessario, attraverso la figura del curatore speciale.

Grazie all’esistenza del diritto all’ascolto del minore gli stessi potranno essere considerati  “soggetti di diritto” e si potrà dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.

In virtù dell’introduzione dell’istituto dell’ascolto del minore e  della delicatezza delle procedure che riguardano i rapporti di famiglia, il CNF ha prontamente voluto chiarire che  “il compito dell’avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, è un compito delicato che deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore” (cfr. sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cass. SS. UU. N. 3880/2010).

Con l’approvazione del nuovo CD da parte del CNF il 31 gennaio 2014, è stato introdotto l’articolo 56 sull’ascolto del minore, prima la condotta, oggetto della sentenza in commento, veniva intesa come violazione dell’articolo 6, dovere di lealtà e correttezza.

Solo successivamente, anche a seguito delle spinte dell’avvocatura specializzata e delle associazioni specialistiche, è stato introdotto  l’articolo 56 tipizzando in tal modo  la condotta dell’avvocato che si confronta con le problematiche familiari.

L’articolo 56 del Codice Deontologico prevede:

1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

La sentenza in commento ribadisce e rafforza i concetti espressi all’interno del predetto articolo precisando che l’ascolto del minore senza il preventivo interpello del genitore affidatario e senza le dovute cautele e accorgimenti non può essere superato dalle varie eccezioni sollevate dall’accusato.


Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

La ricerca delle proprie origini e il diritto al parto in anonimato.

1 giu. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La possibilità di conoscere le proprie origini rappresenta un tema delicato, sul quale spesso c'è molta confusione.L'ordinamento italiano tutela il diritto della donna a partorire in totale anonimato.A tale diritto, tuttavia, fa da contrappeso quello del figlio/figlia a conoscere e ritrovare le proprie origini biologiche, necessità che può sorgere in qualunque momento della vita di una persona e per diversi motivi.L'accesso ad informazioni di carattere sanitario, ad esempio per conoscere eventuali malattie ereditarie, è sempre possibile. Questo non comporta il venir meno del diritto all'anonimato della donna, ma lo bilancia con il diritto alla salute del figlio/figlia, purchè la richiesta di tali informazioni avvenga seguendo precise modalità.Al di fuori di questa ipotesi specifica, il Dlgs 196/2003 prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, comprensivi di dati personali della madre, che ha scelto di rimanere anonima, possano essere rilasciati a chi vi abbi interesse solo dopo che siano trascorsi 100 anni dalla formazione del documento.Ovviamente un tempo così ampio può far scoraggiare chiunque voglia conoscere la propria storia, oltre che evidentemente rendere spesso concretamente impossibile esercitare tale diritto.Inoltre, può accadere che una donna, trascorso molto tempo e superate le ragioni che l'avevano spinta a restare anonima al momento del parto, abbia anch'ella il desiderio di revocare la propria volontà manifestata molto tempo prima.L'insieme di tali fattori, da cui in un contesto così delicato non è possibile prescindere, hanno portato ad una sentenza della Corte di Cassazione, con cui è stato stabilita la possibilità di interpellare la donna, adottando modalità che garantiscano la massima riservatezza e il rispetto della sua dignità. Solo in caso di rifiuto da parte di quest'ultima a svelare la propria identità, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini troverebbe un limite insuperabile.Nonostante gli sforzi a livello giurisprudenziale, manca ancora una previsione specifica a livello normativo, per questo le concrete modalità di esercizio di tale diritto da parte del figlio/figlia interessato seguono prassi diverse a seconda del Tribunale competente.Qualora si volesse intraprendere questo percorso è utile rivolgersi ad un professionista, che possa fornirvi tutte le spiegazioni del caso e accompagnarvi nella procedura.

Continua a leggere

Vaccini e Responsabilità genitoriale

4 dic. 2021 tempo di lettura 4 minuti

In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID.In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale?Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali.Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo.Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella).Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.

Continua a leggere

Affidamento esclusivo del minore: condizioni per la pronuncia

22 ott. 2024 tempo di lettura 2 minuti

L’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative per i figli, costituisce oggi il regime ordinario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.L’affidamento esclusivo costituisce, invece, una soluzione eccezionale, consentita solo qualora  uno dei genitori dimostri una condizione di manifesta carenza, o un'inidoneità educativa ovvero un comportamento tale da rendere l’affidamento condiviso contrario all’interesse esclusivo del minore. La legge non indica quali siano i casi che comportano la revoca dell’affidamento condiviso, pertanto la decisione è rimessa alla valutazione del Giudice, eseguita caso per caso con provvedimento motivato.In via generale, l’interesse del minore puo' essere pregiudicato da un affidamento condiviso nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al suo mantenimento, proponga scelte di vita non rispettose delle esigenze e delle aspirazioni del figlio, si trovi in condizioni di grave impedimento fisico o psichico o di obiettiva lontananza. Secondo il Tribunale di Napoli (sent. 3934/2017), che richiama un costante orientamento dei giudici di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 16593/2008 e n. 24526/2010), l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitoreIl genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Tuttavia le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.Vediamo adesso alcune decisioni sull'affidamento esclusivo. Per il Tribunale di Roma (sent. n. 11735/2017) chi si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli rischia di vedersi togliere l'affidamento dei minori;Il Tribunale di Torino (20 gennaio 2023, n. 205) ha disposto l'affido esclusivo, in quanto il padre aveva trascurato la relazione con la figlia, rendendosi poi irreperibile e mancando al dovuto mantenimento della stessa.Nell'ordinanza n. 16738/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperasse la funzione genitoriale.Sempre gli Ermellini avevano concluso in maniera simile nell'ordinanza 19836/2014, disponendo l'affido esclusivo al padre, in quanto la madre si era completamente disinteressata della bambina, trasferendosi altrove. La Cassazione con l'ordinanza del 19 Settembre 2022 n. 27348, ha ribadito la legittimità dell'affido esclusivo alla madre se il padre si rifiuta di comunicare con lei e non risponde alle sue mail e ai messaggi whatsapp.Questi esempi ci fanno comprendere come il tema si offra a speculazioni eterogenee e complesse, che, sicuramente, non preferiscono uno o l'altro dei genitori, ma che, invece, hanno come obiettivo il benessere psico - fisico del minore.

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J