Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 20 dic. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco | Egregio Avvocato
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.
Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti. 
Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.


  1. Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?
  2. È necessaria l’assistenza di un avvocato?
  3. Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?
  4. Quali sono gli effetti dell’accordo?


1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?


I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.

L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.

Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica. 

Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.


2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?


Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.

La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 


3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?


Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate. 

Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti. 

Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità. 

Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.

Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati. 

Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.

In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.

Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale. 

L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.


4 – Quali sono gli effetti dell’accordo?


L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 

L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile. 

 

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Il legislatore, con la nuova formulazione, ha chiarito che rientrano tra le “gravi inadempienze” anche quelle economiche, ampliando l’ambito operativo della norma. L’art. 473-bis.39 c.p.c. trova applicazione nei casi di:gravi inadempienze, anche economiche;atti che arrechino pregiudizio al minore;comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento o dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al genitore che:impedisca sistematicamente gli incontri tra il figlio e l’altro genitore;denigri l’altro genitore davanti al minore;non adempia agli obblighi di mantenimento;ostacoli decisioni condivise in materia scolastica o sanitaria. In tali ipotesi, l’inadempimento non incide soltanto sul rapporto interpersonale tra i genitori, ma compromette direttamente l’equilibrio psico-affettivo del minore, incidendo sul suo diritto alla bigenitorialità.Accertata la sussistenza di una grave inadempienza, il giudice può:a) Ammonire il genitore inadempiente: L’ammonimento costituisce un richiamo formale, volto a stigmatizzare la condotta e a prevenire ulteriori violazioni.b) Disporre il risarcimento del danno in favore dell’altro genitore ovvero in favore del minore (anche d’ufficio).c) Condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.d) Applicare le misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.: Il giudice può determinare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.La funzione delle misure ex art. 614-bis c.p.c. è eminentemente preventiva e deterrente: si tratta di una forma di “coercizione indiretta” volta a garantire l’effettività del provvedimento giudiziale.Uno degli aspetti più innovativi della nuova disciplina è il rafforzamento del potere d’ufficio. Il giudice può intervenire anche in assenza di un’esplicita istanza di parte, sia per modificare i provvedimenti in vigore, sia per irrogare le sanzioni previste.La Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 qualifica tali misure come dotate di una natura tipicamente sanzionatoria, assimilabile – per certi versi – ai punitive damages dei sistemi di common law, evidenziandone la finalità repressiva e preventiva nei confronti di comportamenti connotati da dolo o malizia.Al riguardo, cerchiamo qui di riassumere i punti salienti: È competente il giudice del procedimento in corso, in composizione monocratica. 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La scelta legislativa di ampliare l’ambito delle “gravi inadempienze” e di rafforzare i poteri officiosi del giudice risponde all’esigenza di garantire effettività alle decisioni giudiziali e di contrastare fenomeni di conflittualità genitoriale patologica.La cumulabilità tra sanzione amministrativa, risarcimento del danno e misure coercitive indirette consente una risposta modulabile e proporzionata alla gravità della condotta.In definitiva, la riforma valorizza il principio per cui l’inosservanza dei provvedimenti in materia di affidamento non costituisce un mero inadempimento tra adulti, ma una violazione di diritti fondamentali del minore, la cui protezione giustifica l’adozione di strumenti sanzionatori anche incisivi, purché orientati – in via prioritaria – alla ricostruzione di un assetto relazionale conforme al suo superiore interesse.

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Figli nati da coppia non coniugata: aspetti giuridici e patrimoniali

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L'avvocato familiarista, definito anche avvocato matrimonialista o divorzista, è un Professionista specializzato in diritto di famiglia,tra i cui temi rientrano, tra gli altri, matrimonio, unioni civili, coppie di fatto, separazioni e divorzi, nonché i diritti della persona, dei minori e delle successioni.Oggi, desideriamo far luce sulle  principali questioni che riguardano i figli nati al di fuori del matrimonio, oggetto di domanda o discussione poste da moltissime coppie non coniugate Riconoscimento del figlio nato da coppia non sposata:Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dai genitori (purchè più grandi di 16 anni), anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, tanto congiuntamente quanto separatamente. In caso di genitori con età inferiore ai 16 anni, è necessario che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.Qualora il minore abbia compiuto 14 anni il riconoscimento è subordinato al suo assenso, in quanto si presuppone che a 14 anni l'individuo abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di decidere sul suo interesse ad acquistare un nuovo status.Invece, il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore se questo ha già effettuato il riconoscimento.Tuttavia, il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Per opporvisi, chi vi abbia già provveduto deve provare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare, ove il secondo riconoscimento venga effettuato, un serio pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. In proposito, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l’acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio.Che succede se un genitore non vuol far riconoscere il figlio all’altro? La conflittualità tra i genitori, come pure la mancanza di affetto, la diversità culturale, di origini, di etnia e di religione e una condotta morale non esente da censure (a meno che questi sia parte di un'organizzazione criminale o sia detenuto per gravi motivi) non sono una valida ragione per negare il proprio consenso al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Soltanto il fanatismo religioso può assumere rilievo dirimente, qualora esso si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, se il consenso dell’altro genitore è rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se entro trenta giorni dalla notifica non viene proposta opposizione, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di istaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente infondata.Come si fa il riconoscimento del figlio di una coppia non sposata? Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore.Cosa succede con il riconoscimento del figlio? Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli. In capo al genitore che procede al riconoscimento, dunque, sorgono gli obblighi di educazione, di istruzione, di assistenza morale e di mantenimento fino all’indipendenza economica. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L’obbligo di mantenere il figlio decorre dal momento della nascita, anche nel caso in cui il riconoscimento avvenga a distanza di vari anni dalla nascita, pertanto il genitore che ha effettuato successivamente il riconoscimento deve rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo, tenuto conto di  quanto l’obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio.Il figlio nato da coppia non sposata è erede? I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti sull’eredità dei genitori rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio.Quale cognome prende il figlio di una coppia non sposata? Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome sia del padre che della madre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.Che cosa si può fare quanto uno dei genitori non riconosce il figlio? In tal caso, l’altro può trascinarlo in tribunale affinché sia il giudice ad accettare il rapporto di filiazione. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La paternità viene di solito dimostrata tramite il test del Dna. Il padre non può esimersi senza giustificato motivo al prelievo del sangue. L’eventuale rifiuto comporta l’automatico riconoscimento del figlio da parte del giudice. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Non assume carattere di prova assoluta e certa neanche la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Ciò, tuttavia, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi è infatti dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all’esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indiziarie, previa indicazione degli elementi su cui intende fondare la pronuncia. L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità  può essere promossa: dal figlio;dai discendenti se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione;dal genitore esercente la responsabilità genitoriale se il figlio è minore;dal tutore per l’interdetto. .Se il figlio ha compiuto l’età di 14 anni occorre il suo consenso quale presupposto necessario per promuovere o per proseguire l’azione.L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità, se condotta dal figlio, non cade mai in prescrizione.  La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

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Revoca dell'assegno divorzile e onere della prova dei sacrifici coniugali

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La giurisprudenza recente in materia di assegno divorzile conferma un orientamento sempre più rigoroso, volto a superare ogni automatismo basato sulla mera disparità economica tra gli ex coniugi. In tale prospettiva si collocano, da un lato, l’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione e, dall’altro, i principi ribaditi da precedenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 300/2026 (in linea con la decisione n. 16604/2022), che contribuiscono a delineare con maggiore precisione i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente dimostrare uno squilibrio economico tra le parti: è invece necessario provare che tale disparità sia conseguenza diretta — o quantomeno sia stata aggravata — dalle scelte condivise durante il matrimonio. In particolare, il coniuge richiedente deve dimostrare di aver subito un sacrificio patrimoniale o professionale in favore della famiglia o dell’altro coniuge, rinunciando a concrete opportunità lavorative o reddituali.Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 1999/2026, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato l’assegno divorzile a una ex moglie inizialmente beneficiaria di un contributo mensile di 500 euro. Non solo: la donna è stata condannata a restituire le somme percepite a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre alle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, in quanto fondati esclusivamente sulla disparità economica, senza fornire alcuna prova del nesso causale tra le condizioni economiche peggiori e le scelte matrimoniali.Particolarmente rilevante è il principio affermato in tema di ripetibilità delle somme già versate: qualora venga accertata l’assenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche corrisposte. In assenza di specifiche circostanze idonee a giustificare l’esclusione dell’obbligo restitutorio, l’ex coniuge beneficiario è dunque tenuto a restituire quanto indebitamente percepito.Questo orientamento si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della disciplina dell’assegno divorzile, profondamente ridefinita negli ultimi anni. Si è infatti passati da una concezione prevalentemente assistenziale a una funzione composita, che integra profili assistenziali, perequativi e compensativi. In tale contesto, il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva dell’intera storia coniugale, verificando non solo l’eventuale impossibilità del richiedente di mantenersi autonomamente, ma anche il contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.La giurisprudenza richiede, dunque, la sussistenza congiunta di tre elementi fondamentali: una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi; il nesso causale tra tale disparità e le scelte di vita familiare condivise; la prova concreta dei sacrifici sostenuti dal coniuge economicamente più debole. Tale prova deve essere specifica e puntuale, non essendo sufficienti allegazioni generiche.Ulteriori elementi rilevanti nella valutazione giudiziale sono la durata del matrimonio e la capacità lavorativa residua del richiedente. In particolare, matrimoni di breve durata — come quello di sei anni esaminato in una delle pronunce richiamate — difficilmente possono giustificare un’incidenza significativa sulle prospettive professionali di uno dei coniugi, soprattutto in presenza di una persistente capacità di produrre reddito.La Corte ha inoltre ribadito l’irrilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, confermando un orientamento restrittivo che continua tuttavia a suscitare dibattito, specie in considerazione della crescente diffusione delle unioni di fatto.Sotto il profilo processuale, viene riaffermato il principio secondo cui la valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Ne consegue l’inammissibilità di ricorsi per cassazione che si risolvano in una richiesta di riesame del merito della controversia.In conclusione, le pronunce esaminate confermano un orientamento sempre più rigoroso e coerente con il principio di autoresponsabilità economica: l’assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola disparità reddituale, ma richiede la dimostrazione di un effettivo sacrificio coniugale causalmente collegato alle scelte matrimoniali. Tale impostazione contribuisce a delineare un sistema che valorizza le scelte di vita realmente condivise e responsabilizza entrambi gli ex coniugi nella costruzione della propria autonomia economica dopo il divorzio.

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