Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 20 dic. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco | Egregio Avvocato
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.
Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti. 
Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.


  1. Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?
  2. È necessaria l’assistenza di un avvocato?
  3. Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?
  4. Quali sono gli effetti dell’accordo?


1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?


I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.

L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.

Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica. 

Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.


2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?


Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.

La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 


3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?


Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate. 

Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti. 

Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità. 

Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.

Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati. 

Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.

In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.

Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale. 

L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.


4 – Quali sono gli effetti dell’accordo?


L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 

L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile. 

 

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15 apr. 2021 • tempo di lettura 7 minuti

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Trib. di Palermo 04.06.2001). Inoltre, a seguito della riforma in materia di unione civile e di convivenze di fatto (l. n. 76/2016), è ora possibile anche per una parte dell’unione civile richiedere al giudice di adottare uno o più provvedimenti di cui all’art. 342-ter c.c., esplicitamente richiamato dal comma 14 della nuova legge.Il requisito della convivenza deve essere inteso come perdurante coabitazione, in quanto è essenziale che la vittima ed il soggetto a cui viene addebitato il comportamento violento vivano insieme.La funzione è quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, e soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.La giurisprudenza più recente, però, ha inteso offrire un’interpretazione più ampia del rapporto di convivenza secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche quando vi sia stato l’allontanamento al fine di prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (cfr. Trib. 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Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

Incidenti e omissione di soccorso stradale: quando vi è responsabilità penale?

22 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti

La circolazione stradale è considerata dall’ordinamento giuridico (e non solo) tra le attività più comuni della vita quotidiana, e sicuramente necessaria, ma allo stesso tempo molto pericolosa. È ben possibile, infatti, che circolando per strada, sia con mezzi a motore che non, si venga coinvolti, o comunque si cagioni un incidente stradale. È bene sapere qual è il comportamento corretto da tenere, così da non incorrere in responsabilità penale.Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?1 - Il reato di omissione di soccorso stradale previsto dal codice penale, art. 593 c.p.Il legislatore penale ha previsto una fattispecie generale che disciplina il caso in cui un soggetto ometta di prestare soccorso nei casi in cui, invece, l’ordinamento richiede che chi si trovi in certe situazioni si attivi. L’art. 593 c.p. sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro:chi omette di dare avviso all’Autorità competente del ritrovamento di una persona di età inferiore ai dieci anni abbandonata o smarrita, o di una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo (comma I);chi omette di prestare l’assistenza occorrente, imbattendosi in un soggetto che è o sembra inanimato o in una persona ferita o comunque in pericolo (comma II).Si tratta di un reato omissivo, e in particolare di un reato omissivo proprio. Ciò sta a significare che il legislatore penale ha ritenuto dover dare rilevanza alla mancata azione di un determinato soggetto, sul quale incombe un obbligo giuridico di attivarsi, e ciò a prescindere dalle eventuali conseguenze dannose che da tale omissione in concreto derivino. Il soggetto sul quale grava tale obbligo giuridico assume la cd. posizione di garanzia: solo il soggetto che si trova in quella determinata situazione descritta dal legislatore assume l’obbligo di attivarsi, e di porre in essere la condotta prescritta dalla norma.Le eventuali conseguenze derivanti dalla omissione di soccorso stradale vengono prese in considerazione non in merito alla opportunità di punire o meno: anche se non dovessero esserci conseguenze dannose si verrà comunque puniti. Vengono prese in considerazione, invece, in merito al quantum di pena applicabile: nel caso in cui dall’omissione di soccorso derivi una lesione personale, la pena è aumentata; invece, se dall’omissione di soccorso stradale ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.È bene precisare che il legislatore non obbliga nessuno a porre in essere un’azione che non si è in grado di sostenere, il soggetto agente deve essere nelle capacità morali e materiali di prestare assistenza (ciò risponde al principio generale secondo cui nemo ad impossibilia tenetur). Quindi, non sono applicabili sanzioni qualora si è impossibilitati a prestare soccorso: non si può essere obbligati a mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui.Inoltre, si commette il reato solo quando c’è una percezione diretta. Viene punito chi si imbatte in quella persona, ma anche chi già si trovava con quella persona (es. io faccio una passeggiata con il mio amico, e lui si sente male) – si tratta al massimo di interpretazione estensiva e non di analogia. Cosa diversa è l’avere notizia di questa persona – secondo l’orientamento maggioritario, l’agente che abbia semplicemente notizia di un soggetto che si trova in una situazione di difficoltà non commette il reato di omissione di soccorso; sarebbe interpretazione analogica, che nel diritto penale non è ammessa. 2 - La fattispecie prevista dal Codice della Strada, art. 189 co. 7 L’art. 189 co. 7 del codice della strada sanziona la condotta di omissione di soccorso che si verifica nel caso in cui il conducente di un mezzo circolante in strada, a seguito di un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, non ottemperi l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.La pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.Si ritiene che la fattispecie prevista dal codice della strada sia una fattispecie speciale di quella prevista dal codice penale, ed in particolare della ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 593 c.p.Invero, condividendo con quest’ultima la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, l’art. 189 si caratterizza per la presenza di due elementi specializzanti:il soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, che viene specificamente identificato nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente;il verificarsi di un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo, dal quale sorge l’obbligo di agire.In tale fattispecie vige la presunzione per la quale il verificarsi di un incidente determina una situazione di pericolo e i soggetti che siano coinvolti nel sinistro diventano i titolari della posizione di garanzia, che impone loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.3 - Qual è la condotta da tenere in caso di incidente stradale?Non sempre sorge l’obbligo giuridico di prestare soccorso, ma anzi è ben possibile che, nonostante si cagioni e si venga coinvolti in un incidente stradale, non si assuma la cd. posizione di garanzia.L’obbligo di prestare l’assistenza occorrente va escluso, ad esempio, quando le conseguenze del sinistro non sussistono in ferite, nel senso tecnico del termine, indicative del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona.Il concetto di assistenza nell’omissione di soccorso significa prestare quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare che si realizzi il danno. Così come avviene nella fattispecie di omissione di soccorso prevista in generale dal codice penale (art 593 c.p.), anche nel caso previsto dal codice della strada non è richiesto che il soggetto ponga in essere delle condotte che moralmente e materialmente non sia in grado di tenere. Si evidenzia, peraltro, che recente giurisprudenza ha evidenziato come non sia sufficiente la mera consapevolezza che dall’incidente possano derivare delle conseguenze per le persone, ma occorre invece che tale pericolo si concretizzi in effettive lesioni dell’integrità fisica, quantomeno percepibili dal soggetto che abbia cagionato l’incidente e che non abbia prestato la dovuta assistenza. In linea con il principio fondamentale secondo cui nel diritto penale la responsabilità è personale (art. 27 Cost.), e che quindi si può essere puniti solo per un fatto che sia collegato all’agente almeno dal collegamento minimo subiettivo della colpa, non è sufficiente la mera posizione di garanzia in capo al conducente al quale il sinistro sia ricollegabile, occorrendo, invece, che egli abbia commesso il fatto nella consapevolezza di aver verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nell’incidente e scientemente decida di allontanarsi e non prestare la dovuta assistenza.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Egregio Avvocato

Dichiarazione di successione: chi, cosa, dove, quando e perché!

21 gen. 2021 • tempo di lettura 4 minuti

Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?Cos’è la Dichiarazione di successione Chi deve presentarla ed entro quanto tempoDove e come presentarla Perché è importante 1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione. La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempoEntro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:i chiamati all’eredità (cioè coloro che per legge o per testamento ricevono l’eredità, ancorché non l’abbiano ancora accettata);i legatari;i rappresentanti legali, quando i chiamati e legatari sono soggetti incapaci (es. in caso di minore sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale);coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacente; gli esecutori testamentari.  Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione. Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora. 3 - Dove e come presentarla Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:i beni immobili e i diritti reali su beni immobili; le rendite, le pensioni e i crediti; le aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende;le passività deducibili.Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.4 - Perché è importante Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.

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Infedeltà coniugale

16 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti

L'infedeltà di uno o di entrambi i coniugi è, forse, la più conosciuta vexata quaestio del nostro Ordinamento in tema di diritto di famiglia. Con l'introduzione dell'istituto del divorzio nel nostro Ordinamento, il Legislatore ha scelto come parametro decisorio il concetto di "addebito", intendendosi con questo termine la valutazione in capo al Giudice a chi fosse attribuibile il fallimento della comune vita coniugale. Già dall'indomani della riforma, la Giurisprudenza si è dovuta confrontare proprio con il tradimento coniugale quale causa di addebito della separazione. Comunemente, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una grave violazione, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è generalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, recentissime pronunce della Cassazione hanno evidenziato la necessità di un nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale: in altre parole, attraverso una rigorosa valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, bisogna escludere senza possibilità di dubbio alcuno la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In questo caso, infatti, l'infedeltà sarebbe solo il risultato (e non la causa) di una frattura tra i coniugi che ha avuto origine in un momento precedente. Il concetto di fedeltà coniugale va comunque inteso in senso lato, non solamente collegato al'aspetto sessuale: infatti, può ben accadere che una relazione anche senza risvolti sessuali possa assumere connotazioni intime tali da renderla incompatibile con gli obblighi nascenti dal matrimonio. Secondo la moderna interpretazione giurisprudenziale, infatti, l'infedeltà - qualunque forma essa abbia - rappresenta una lesione di un diritto dell'altro coniuge, ovverosia il diritto alla dignità e all'onore del partner tradito,che, come tali, rappresentano un bene tutelato dal nostro Ordinamento. Proprio per questo, l'aspetto sessuale del tradimento passa, oggi, in secondo piano: una relazione extra coniugale esternata per mezzo di social network è, indipendentemente dal mero rapporto fisico, indice non solo di un disinteresse da parte del soggetto agente ma rappresenta anche una lesione dell'onore e della dignità del coniuge "tradito" (ex plurimis, Cass. 1136/2020). Alla luce di quanto detto, è pertanto opportuno, in caso di infedeltà coniugale, confrontarsi subito con un professionista esperto della materia, evitando soluzioni "fai da te" che, per assurdo, potrebbero persino avere spiacevoli conseguenze per via della violazione di diritti alla privacy. Per quanto triste possa essere il fallimento di un matrimonio, è opportuno non perdere la calma, trovando la soluzione migliore per tutelare i propri interessi ed il proprio onore. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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