Avv. Elisa Calviello
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.
Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti.
Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.
1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?
I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.
L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.
Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica.
Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.
2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?
Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.
La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?
Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate.
Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti.
Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità.
Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.
Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.
In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.
Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale.
L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.
4 – Quali sono gli effetti dell’accordo?
L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile.
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25 lug. 2025 • tempo di lettura 6 minuti
Come noto, il principio di bigenitorialità è stato introdotto con la L. 54/2006, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio è stato poi ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione che lo ha, però, subordinato al benessere del bambino. L'art. 337 ter c.c. afferma che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".Per assicurare ciò, il giudice adotta provvedimenti che perseguano l'interesse esclusivo della prole, decidendo:· tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore;· come e in quale misura ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.Il comma 4 dell'art. 337-ter c.c. prosegue affermando che, se non ci sono accordi tra i genitori circa le modalità di mantenimento dei figli, sarà il giudice a decidere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, tenendo conto:· delle attuali esigenze del figlio;· del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;· dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;· delle risorse economiche di entrambi i genitori;· della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.Negli ultimi anni, la legge 54/2006 ha introdotto il principio di bigenitorialità, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, è comunque subordinato al benessere del bambino.Tanto premesso, ci si chiede se il minore in tenera età possa pernottare anche con il padre non affidatario.Al riguardo, è opportuno, in primis, analizzare i risultati scientifici, per poi passare ad una disamina dell'orientamento giurisprudenziale delle Corti italiane.La scienza sottolinea che l'attaccamento padre-figlio è un legame che non si origina da solo, ma va migliorato ogni giorno. Il ruolo del padre è importante nella crescita dei figli quanto quello della madre, e questo si è modificato soprattutto negli ultimi decenni. La relazione con le figure di riferimento risulta essere fondamentale per lo sviluppo non solo relazionale, ma anche psicologico e affettivo del bambino. Una figura paterna presente e che si occupa dei propri figli permette una crescita più armoniosa e questo si riflette in modo positivo sulla vita del bambino, anche una volta diventato adulto.Già nel 2013 una ricerca francese rilevava come il rischio di perdere definitivamente il contatto con un genitore fosse dell’1 per cento nel caso in cui il giudice stabilisse un affidamento paritetico alla prima udienza e salisse al 21% nel caso di un affidamento ‘tradizionale’ (2 week-end al mese col padre). La perdita genitoriale nei primi 9 anni di vita è correlata ad una aumentata probabilità di danni cromosomici con rischio elevato di malattie organiche a distanza.Nel 2014, una ricerca coordinata dal prof. Richard Warshak con l’endorsement di 110 ricercatori internazionali, concentrata sulla revisione della letteratura internazionale relativa all’affidamento materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni, arrivava a concludere che:1. “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli”;2. “In generale, i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”.In uno studio del 2016 William V. Fabricius e Go Woon Suh hanno evidenziato come il pernottamento in forma paritaria di bambini sotto i 2 anni comporta:1. migliori relazioni del bambino sia col papà sia con la mamma nel breve termine;2. migliori relazioni con il papà e la mamma a lungo termine.Una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in regime di affidamento materialmente condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo. E un altro studio svedese ha evidenziato l’assenza di differenza a livello di ormone dello stress fra bambini in affido paritetico-alternato e in affido a residenza prevalente.Alla luce di questi risultati, il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affidamento materialmente condiviso esiste dal 2006, risulta benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4 anni.Fin qui i risultati scientifici. Ma cosa succede nelle Corti italiane?Purtroppo, la questione appare ben lungi dall'essere unanimemente considerata.Un primo orientamento (ex plurimis, Cass. 16125/2020) ritiene che il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo ed esclusivamente se ciò ricada nell'ambito dell'interesse del minore, pur sottolineando a chiare lettere la tutela del principio di bigenitorialità "inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole."Analogamente, la Suprema Corte nel 2024 (Cass. n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024), confermando quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona, non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio. Osservava la Corte di Appello di Ancona che fino ai tre anni, il minore deve dormire in casa della madre. La scelta del pernottamento esclusivo del figlio presso l'abitazione della madre veniva motivata affermando che il pernottamento presso il padre sarebbe stato dannoso per il minore. Veniva, pertanto, ribadito che, fino al terzo anno di età del bambino, il padre avrebbe avuto diritto di passare due pomeriggi alla settimana con il figlio, uno infrasettimanale e uno nel weekend; per le vacanze estive e natalizie il padre avrebbe potuto passare due settimane consecutive con il figlio, ma sempre senza il pernottamento.Il provvedimento della Cassazione risponde alle crescenti preoccupazioni relative alla gestione dell’affidamento nei primi anni di vita del bambino. La decisione sottolinea l’importanza di un ambiente stabile e familiare, evidenziando che, fino ai tre anni, il pernottamento fuori dalla casa delgenitore collocatario potrebbe costituire un elemento di stress per il minore. Un altro orientamento, invece, sembra aderire alle conclusioni scientifiche su riportate.Sempre nel 2024, gli Ermellini (Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9442) osservavano che "i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento".Tale dicotomia è ancor più marcato nella Giurisprudenza di merito.Come si vede, siamo ben lontani dall'avere un orientamento univoco, anche se ciò sarebbe davvero auspicabile.A nostro modesto parere, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.Ci auguriamo che si possa arrivare quanto prima ad un orientamento univoco, nel supremo interesse del benessere psico - fisico dei minori.
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4 giu. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Nel 2012 è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile. Nota come “S.r.l.s” e conosciuta soprattutto per la singolare caratteristica di poter essere costituita con solo 1 euro di capitale sociale. Quali sono le altre agevolazioni previste? A distanza di quasi 10 anni dall’introduzione possiamo ritenere raggiunto l’obiettivo del Legislatore?1. Cos’è la S.r.l.s.?2. Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?3. Solo vantaggi?1 - Cos’è la S.r.l.s.?La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata all’articolo 2463-bis del codice civile e può essere definita come la “sorella minore” della società a responsabilità limitata, che si affianca agli altri due tipi di società di capitali previsti dal nostro ordinamento giuridico, la società per azioni e la società in accomandita per azioni. La S.r.l.s. è stata introdotta al fine di risollevare l’economia nazionale facilitando l’ingresso sul mercato di una nuova generazione di giovani imprenditori. Infatti, oltre a garantire la responsabilità limitata dei soci (come qualsiasi società di capitali), richiede minimi esborsi iniziali: se prima del 2012 per costituire una società di capitali era necessario versare un capitale minimo di partenza di almeno 10.000 euro, per le S.r.l., o 50.000 euro, per le S.p.a., oggi con la S.r.l.s. è sufficiente versare solo 1 euro!2 - Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?La società a responsabilità limitata semplificata non richiede particolari requisiti iniziali e tutto quanto necessario è analiticamente indicato all’art. 2463-bis c.c.. Nello specifico:la società può essere costituita solo da persone fisiche con contratto o atto unilaterale, quindi, da uno o più soci, senza vincoli di età (l’art. 9 del D.L. 76/2013 ha infatti abolito l’originario requisito che richiedeva un’età inferiore ai 35 anni!);l’atto costitutivo deve rivestire la forma dell’atto pubblico in conformità con il modello standard predisposto dal Ministero della Giustizia – risultando dunque necessario l’intervento del notaio;le clausole del modello standard sono inderogabili (si precisa che una parte della dottrina ritiene ammissibile l’aggiunta di clausole organizzative compatibili e non derogatorie del modello legale); il capitale sociale deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro, non potendo superare, neanche durante la vita della società, la soglia di euro 9.999,99;il capitale deve essere liberato in denaro e non mediante conferimenti diversi quali, ad esempio, beni, crediti o prestazioni d’opera e servizi.3 - Solo vantaggi?L’atto costitutivo della S.r.l.s., nonostante richieda l’intervento obbligatorio del notaio, è esente dal pagamento degli onorari notarili, nonché da diritti di bollo e di segreteria. In altri termini, alla costituzione si dovranno pagare i soli costi di registrazione all’Agenzia delle Entrate e d’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Tuttavia, non sono previsti vantaggi né fiscali né di contabilità, applicandosi, dunque, la medesima disciplina prevista per la S.r.l. ordinaria. L’assenza di ulteriori agevolazioni ha portato molti osservatori del diritto e dell’economia a rimanere in parte delusi dall’intervento legislativo, evidenziando come gli unici benefici si concentrino nella sola fase costitutiva della società. L’iniziativa giovanile sebbene agevolata nella fase di formale costituzione, non troverebbe alcun sostegno nel successivo esercizio dell’impresa. La S.r.l.s., già dal primo esercizio sociale, sostiene infatti gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria e la bassa patrimonializzazione, se da un lato risulta un vantaggio per dare inizio all’attività sociale, dall’altro può incidere sulla credibilità economica dell’impresa rendendo ancora più arduo il ricorso al credito. Eppure, con uno sguardo ottimista e di sistema, la società a responsabilità limitata semplificata coniugata con la disciplina premiale prevista per le società che assumono la qualifica di Start up innovativa potrebbe risultare un utile strumento per l’imprenditoria giovanile.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
4 mag. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Nel nostro ordinamento manca una norma che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione, divorzio dei coniugi o scioglimento della convivenza di fatto: una proposta legislativa sul tema prevede l’introduzione del titolo XIV-bis al codice civile recante disposizioni in materia di animali domestici. In particolare, il testo dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi”, prevede che: “Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.” Se approvato, l’art. 455 – ter c.c. insieme agli artt. 455-bis e 455-quater c.c., sancirà nel nostro ordinamento la configurazione di tutti gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti. Nonostante l'attuale vuoto normativo, la tematica è stata affrontata numerose volte negli ultimi anni: molte, infatti, sono le famiglie che possiedono un animale domestico e la disgregazione della famiglia comporta la nascita, anche, di contese aventi ad oggetto il loro affido. I giudici italiani, recentemente, sono stati chiamati ad occuparsi della questione e l’hanno affrontata o assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori, oppure, dichiarando la domanda relativa all’affidamento dell’animale domestico inammissibile. Se è pacifica, infatti, la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dai coniugi che preveda l’assegnazione e il mantenimento degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di lite tra i coniugi, invece, molti Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale questione non regolata dal codice civile.In merito, spicca per modernità e sensibilità la pronuncia del Tribunale di Sciacca che, nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, ha stabilito non solo l’affidamento degli animali domestici ma anche la reciproca partecipazione alle spese di mantenimento degli stessi. Con decreto del 19 febbraio 2019, infatti, il Tribunale ha evidenziato che: «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» e stabilito che, in mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata ad entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento. Il giudice, nel caso di specie, ha assegnato il gatto in via esclusiva all’ex marito ed il cane ad entrambi gli ex coniugi, a settimane alterne. Il Tribunale di Sciacca, dunque, "rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso" assegnava "il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale, e il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento».
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28 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Proprio in questi periodi di festivitá assistiamo a richieste di regali da parte dei nostri figli che sono sempre piú tecnologici. Spesso, addirittura, tali giocattoli richiedono una registrazione online che comporta la comunicazione di dati sensibili (exempli gatia, il nome o l´etá), con possibili problemi legati al trattamento degli stessi. Ne deriva - almeno in via del tutto teorica - un notevole rischio per la privacy dei minori, che dovrebbe sempre essere tutelata. Cosa possiamo allora fare per proteggere i nostri figli da possibili rischi? Preliminarmente, va osservato che il Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dati prevede che i sistemi elettronici siano prodotti e configurati per ridurre al minimo la raccolta e il trattamento di dati personali. Tale prescrizione deve, pertanto, essere sempre rispettata dai produttori. Inoltre, prima di fornire dati personali del nostro bambino, é opportuno leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti, che dovrebbe sempre essere disponibile nella confezione e/o pubblicata sul sito dell’azienda produttrice. Infine, pochi piccoli accorgimenti possono diminuire le potenziali fonti di rischio: dopo aver attivato la la connessione a Internet del gioco, bisogna fornire solo le informazioni strettamente necessarie per la registrazione ed eventualmente utilizzare pseudonimi per gli account;é prudente limitare la possibilità di raccolta e memorizzazione di dati da parte del giocattolo, disattivando strumenti di rilevazione che possono risultare non indispensabili per il funzionamento (come ad esempio la geolocalizzazione);bisogna evitare di concedere autorizzazioni (quali accesso alla memoria, al microfono) se non sono strettamente necessarie per il funzionamento del giocattolo. In ogni caso, è importante informarsi sempre su chi e come potrebbe utilizzare i dati raccolti;infine, onde evitare intrusione di malintenzionati attraverso la rete, é buona prassi impostare una password di acesso tale da garantire la sicurezza del giocattolo. Come si puó dedurre, con pochi e facili accorgimenti possiamo garantire la totale sicurezza dei nostri figli, permettendo loro di giocare con quello strumento elettronico tanto desiderato e che deve continuare a rappresentare un´occasione di crescita intellettiva e psicologica del minore. Il crimine cibernetico non va in vacanza: Non dimentichiamolo mai! Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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