Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 20 dic. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco | Egregio Avvocato
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per di coniugi di potersi separare o divorziare mediante un accordo concluso dinanzi al sindaco senza ricorrere quindi all’autorità giudiziaria.
Tale accordo, però, è possibile solo se non ci sono figli o se i figli maggiorenni sono capaci, non hanno handicap gravi o sono economicamente autosufficienti. 
Grazie a tale procedimento i coniugi potranno chiedere, nel rispetto dei limiti di legge, la separazione, il divorzio ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio oltre che la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Anche i componenti dell’unione civile possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita o la modifica delle condizioni dello scioglimento.


  1. Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?
  2. È necessaria l’assistenza di un avvocato?
  3. Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?
  4. Quali sono gli effetti dell’accordo?


1 - Quali sono i limiti e i divieti dell’accordo dinanzi al sindaco?


I coniugi, gli ex coniugi, i componenti o gli ex componenti dell’unione civile non possono accedere alla procedura in presenza di figli minori di età o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Tale limite riguarda esclusivamente i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi, pertanto, la richiesta può essere avanzata se i figli minori o incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.

L’articolo 12, comma III, del DL 132/2014 contiene un divieto abbastanza significativo ovvero quello secondo cui l’accordo tra le parti non contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Tale scelta serve a tutelare il soggetto più debole della coppia che sarebbe senza dubbio penalizzato data la celerità e semplicità della procedura che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.

Il divieto riguarda esclusivamente i patti che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, poiché, l’accordo può prevedere l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione sia in caso di divorzio congiunto o la revoca o la revisione della misura dell’assegno in sede di modifica. 

Non sarà possibile prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto spetta al tribunale valutare l’equità di tale pagamento e tale controllo non può essere effettuato dal sindaco il quale non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa né della sua congruità.


2 - È necessaria l’assistenza di un avvocato?


Ai sensi dell’articolo 12, comma I, DL 132/2014 i coniugi posso fare tutto personalmente in quanto la presenza di un avvocato è facoltativa.

La procedura si svolge dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi o di quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 


3 - Qual è il procedimento da seguire per raggiungere l’accordo?


Ciascun coniuge presenta al sindaco una dichiarazione contenente la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate. 

Nel momento in cui il sindaco riceve le dichiarazioni va a compilare l’atto contenente l’accordo che sarà sottoscritto dallo stesso e lo farà sottoscrivere anche alle parti. 

Il sindaco non ha alcun compito di controllo ma è tenuto solamente a recepire quanto concordato dalle parti senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa dalle parti né della sua congruità. 

Quando il sindaco riceve le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire nuovamente di fronte a sé non pima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo.

Tale periodo interlocutore serve al sindaco per svolgere un mero controllo sulle dichiarazioni rese dagli interessati. 

Se i coniugi o le parti dell’unione civile non compaiono nella data indicata o, se compaiono non confermano le condizioni concordate, l’accordo non produce effetti.

In questo caso il sindaco dovrà comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile dove da atto della mancata conferma da parte degli interessati.

Il sindaco, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, va a comunicare la sua avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale. 

L’ufficiale dello stato civile procede: a) all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informativi; b) all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio; c) all’annotazione dell’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.


4 – Quali sono gli effetti dell’accordo?


L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 

L’accordo di separazione dinanzi al sindaco legittima ciascun coniuge a richiedere il divorzio decorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile. 

 

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

IMU: chi paga in caso di separazione legale o divorzio dei coniugi comproprietari?

28 dic. 2020 tempo di lettura 3 minuti

La legge riconosce l’agevolazione fiscale dal pagamento dell’imposta IMU nei confronti degli immobili considerati “abitazione principale” ovvero il luogo di residenza e di dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Ma se il nucleo familiare si divide, allora cosa succede? Se due coniugi si separano o divorziano, potranno ancora beneficiare dell’esenzione IMU sulla ex casa coniugale? E cosa avviene se l’immobile viene assegnato ad uno dei due coniugi dopo la separazione? Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?Chi deve pagare l’IMU?A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?1 - Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?L’imposta municipale unica (IMU) è un’imposta locale dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili o terreni, in favore del Comune. Sono esentate dal pagamento le abitazioni principali, salvo che siano “abitazioni di lusso” - classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9 - e le loro pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. 2 - Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?Con abitazione principale si intende l’unità immobiliare ove il nucleo familiare o un singolo individuo dimorano stabilmente e risiedono. Pertanto, devono essere contemporaneamente presenti 3 condizioni:il possesso/proprietà dell’immobile (o altro titolo reale: usufrutto, diritto di abitazione);la residenza anagrafica;la dimora abituale e stabile.In pratica, l’abitazione principale (o prima casa) è quella in cui si ha sia la residenza che il domicilio.Dunque, se si possiede un immobile in una città ma si ha il proprio domicilio altrove, questo non potrà essere considerato prima casa – e di conseguenza non sarà esentato dall’imposta IMU – anche se il soggetto non è proprietario di altri immobili. La tassa può essere pagata in due rate annuali, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in un’unica soluzione ed il suo ammontare varia a seconda delle aliquote applicate dal Comune in cui ha sede l’immobile. 3 - Chi deve pagare l’IMU?Sono tenuti al versamento del tributo i proprietari di casa, i titolari di diritti reali di godimento sull’immobile (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) ed il locatario in caso di leasing.Se l’immobile appartiene a più comproprietari, oppure sullo stesso bene gravano più diritti reali, ciascun proprietario/possessore dell’immobile è tenuto a pagare l’IMU in percentuale della propria quota. 4 - A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?La regola generale stabilisce che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a pagare l’IMU. Infatti, attraverso il provvedimento del giudice (omologa) che dichiara l’immobile abitazione familiare, in capo al coniuge assegnatario sorge il diritto di abitazione nella casa coniugale, indipendentemente dall’esistenza di un diritto di proprietà altrui sull’immobile. In questi casi, la casa coniugale rientra nel novero, ai fini IMU, delle abitazioni assimilate per legge alla principale. Pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale sarà esentato dal pagamento del tributo. Questo a meno che, come già detto, l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta.L’assegnazione della abitazione familiare ad un coniuge, fa sì che l’altro (ovvero il coniuge non assegnatario) rimanga solo “nudo proprietario” dell’immobile e non abbia la piena disponibilità, fino alla sussistenza del diritto di abitazione. Pertanto, il coniuge non assegnatario - spogliato dei suoi diritti di godimento sull’immobile - non sarà tenuto al pagamento dell’IMU, che sarà esclusivamente a carico del coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione. In conclusione, poiché dal 2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e dal momento che la casa coniugale è considerata per legge abitazione principale, finché sussiste il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario saranno tenuti pagare l’imposta.  

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Usura Bancaria

22 mag. 2023 tempo di lettura 8 minuti

USURA BANCARIAINTROPrima di affrontare la trattazione sull’usura bancaria, è necessario descrivere preventivamente istituto base su cui poggia lo specifico reato oggetto Dell’attuale trattazione. Il termine “usura” è riportato nel codice penale all’articolo 644. La norma si presenta molto selettiva e articolata ma non ci definisci in maniera chiara il significato del termine stesso. Il disposto normativo parla infatti di “interessi o altri vantaggi usurari” senza mai delineare l’esatto riferimento giuridico. Un primo collegamento utile si rintraccia nell’articolo 1815 cc, All’interno del libro IV (obbligazioni) al capo XV (del mutuo); anche in questo caso non troviamo la definizione di usura, ma al contempo viene chiarito l’ambito creditizio dell’argomento sotteso. Per ora ci basterà sapere che per usura si intende la richiesta di un interesse al di sopra del limite legale, a fronte di un prestito precedentemente erogato.LEGGE 108/96La riforma introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 di modifica dell’art. 644 c.p., che ha introdotto criteri oggettivi di rilevazione del tasso usurario, autentico punctum prudens della vecchia fattispecie penale, ed eliminato la condotta di approfittamento dello stato di bisogno o di altre situazioni di difficoltà economica, ha realizzato una ulteriore evoluzione del delitto di usura che segna un netto distacco rispetto l’originaria figura: accanto all’usura criminale nasce la c.d. usura bancaria, ovvero l’usura praticata da soggetti qualificati sotto il profilo professionale e istituzionale, che operano in un contesto lecito. I nuovi soggetti coinvolti nei fenomeni commerciali di remunerazione dei prestiti di danaro sono da un lato i colossi bancari e gli intermediari, dall’altro i consumatori, le famiglie, le imprese. L’usura bancaria attiene ai rapporti tra banca e cliente-consumatore, concerne qualunque forma di finanziamento, sconfinamento di fido o erogazione di credito, sia per ragioni personali sia per ragioni imprenditoriali. La vittima (persona fisica o ente), è un soggetto economico vulnerabile esposto agli abusi di potere di mercato vantato da nuovi soggetti internazionali oppure a-nazionali (Banca mondiale, imprese multinazionali), i veri attori del palcoscenico del diritto globalizzato dell’economia.Il riferimento a questa nuova e maggiormente pericolosa figura criminale è desumibile da molte sfumature linguistiche utilizzate dal legislatore: costituisce all’interno dell’attuale art. 644 c.p. una forma aggravata di usura ed è chiaro il riferimento a spese, costi e remunerazioni a vario titolo promesse, che riguardano certamente rapporti contrattuali nati in un contesto lecito; richiede il necessario collegamento con lo svolgimento stabile di un’attività professionale (e non risultano censurabili le attività professionali sfornite di tale collegamento funzionale: si pensi adesempio il funzionario di banca che opera in proprio erogando prestiti)3; è praticata da banche e intermediari finanziari, ovvero da soggetti cui è riservata per legge l’attività del credito; colpisce situazioni di squilibrio di potere contrattuale e di potere di mercato tra soggetti economici che appartengono entrambi al mondo (lecito) della economia reale e della finanza, ove la condizione di sostanziale disparità e debolezza economica della parte non può essere riassunta nello stato di bisogno; si innesta in un regolamento contrattuale assai rigido, standardizzato, minuzioso, colmo di clausole e condizioni, talora ai limiti della vessatorietà, che prevede spese e che disciplina l’inadempimento; l’erogazione del credito è gravida di obblighi collaterali concernenti lo stesso credito (la previsione di oneri e spese di istruttoria, assicurazioni, etc.) ma spesso anche non collegati al credito (come l’acquisto di titoli di investimento);Si spiega così la scelta di ricollocare la condizione economica in cui verte la vittima in un ruolo secondario (in progressione di gravità: lo stato di bisogno, le condizioni di difficoltà economica, le condizioni di difficoltà finanziaria), valorizzando tout court, senza alcuna aggettivazione e senza condizioni, il contraente debole.Nella società contemporanea l’usura diviene un ramo di una complessa holding economica; un allettante meccanismo contrattuale a disposizione della criminalità d’impresa (e non solo della criminalità organizzata) che consente di abusare del potere di mercato a scapito dell’equilibrio contrattuale, quale vero e proprio moltiplicatore di ricchezza; non più sporadico episodio nell’ambito di una relazione tra singoli individui (ove viene tutelato il patrimonio e la liberta negoziale individuale), ma predominio e affermazione del potere economico e di mercato su una massa di soggetti economicamente deboli. In breve, il legislatore del '96 persegue finalità assai più estese rispetto quelle originarie del legislatore del ’30 (ovvero della tutela di interessi individuali), imponendo il contenimento del costo del credito (ogni costo e a qualsiasi titolo previsto) entro parametri oggettivi, presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e civile (1815 c.c., 2° comma).ANALISI DELLA NORMAAnalizzando l’articolo 644 CP possiamo notare come i primi due commi descrivono le caratteristiche di un reato comune uni personale ( con la possibilità di un concorso tra soggetti ex articolo 110 CP), sussidiario (rispetto all’articolo 643 CP), un reato di contratto visto che il bene giuridico tutelato ed integrità patrimoniale, a dolo generico ( come vedremo successivamente dedotto da una sentenza della Cassazione).1.     Nel dettato normativo il chiunque presuppone la possibilità che qualsiasi cittadino possa scommettere il reato di usura ricadendo così all’interno della categoria del reato comune. In dettaglio il comma 5 del suddetto articolo, come aggravante, è punito il colpevole che agisce nell’esercizio della professione; in questo caso assume le vesti di reato proprio, dando vita così a una specifica sottoclasse: usura bancaria.2.     Con riferimento ai soggetti attivi coinvolti nel reato di usura bancaria è facile dibattersi in un istituto di credito ( erogatore), l’intermediario finanziario ( operatore funzionario) ed il richiedente mutuo. 3.     La richiesta del mutuo viene sottoposta al vaglia dell’istituto creditizio, al fine di scongiurare eventuali forme di usura cosiddetta presunta precisiamo che esistono due forme di usura una presunta e l’altra definita in concreto. Per usura presunta si intende il caso in cui la banca concede un mutuo anche se a un tasso sotto soglia ma con interessi sproporzionati rispetto alla capacità economico finanziaria del debitore. Tale inciso viene enucleato All’articolo 644 cp, comma 3: “ sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,[…] risultando comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.Ulteriore distinzione tra le varie tipologie di reato questione e la differenza tra usura genetica ed usura sopravvenuta. Nell’usura genetica il contratto, con la promessa, sancisce il momento in cui viene consumato il delitto. Non vengono altresì considerati i versamenti effettuati in un tempo successivo alla pattuizione, ma sì istituiscono quali avvio per il cronometro prescrizionale. Specificatamente è possibile parlare non tanto di un reato continuato, ma di un reato ha consumazione prolungata; l’affermazione viene confermata da una sentenza della Cassazione e precisamente la sentenza numero 53479 del 2017 dove la Corte afferma: «ha ormai abbandonato l’orientamento che attribuiva all’usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che, in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata».4.     Per quanto concerne la configurazione del dolo è utile richiamare la pronuncia da parte della Corte di Cassazione nella sentenza numero 49318 del 2016 ritiene infondate le censure proposte dal ricorrente e si riporta ad un risalente filone giurisprudenziale, formatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 644 c.p., secondo il quale il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura. Ciò in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato de quo, nel quale vi sarebbe l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile NORMA IN BIANCOVv l’articolo 644 CP, comma 3, costituisce il ponte tra il codice penale e la legge 108 del 96; nel dettaglio il codice delega la legge la fissazione del limite oltre il quale l’interesse assume l’accezione “usurario”. La legge 108 del 96 nell’articolo due comma uno indica con cadenza trimestrale la fissazione del cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGm) stabilito dal MEF; vv al comma quattro viene esplicitato il calcolo per ottenere il valore soglia, considerando anche la suddivisione nelle varie categorie creditizie. Tale valore è desunto Dall’aumento del 25% del TEGm al cui risultato vengono sommati quattro punti percentuali. Se la differenza tra il TEGm ed il valore soglia supera l’otto percento allora si parlerà chiusura cosiddetta oggettiva, proprio perché desunta attraverso un calcolo matematico. Diversamente l’usura soggettiva vieni a configurarsi dalla misura della capacità economico finanziaria del richiedente denaro, confermato dalla formula dell’articolo 644 CP comma tre. È giusto considerare che il valore soglia concordato per legge e comprensivo di commissione spese, escludendo imposte e tasse (comma 4). Nel comma 5 dell’articolo 644 CP è presente elencazione delle aggravanti; nello specifico aumento di pena previsto nella forbice che va da 1/3 sino alla metà nel caso in cui si presentino determinate circostanze: 1.     se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;2.     se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;3.     se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;4.     se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;5.     se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione La disamina si conclude all’ultimo comma trattando l’argomento della confisca: “sempre applicata in caso di condanna”.  

Continua a leggere

La responsabilità da contatto sociale qualificato

22 mar. 2023 tempo di lettura 8 minuti

La responsabilità all'intero del codice civile indica un regime tradizionalmente ripartito a seconda che si tratti di responsabilità contrattuale, ossia conseguente alla violazione di obbligazioni di fonte negoziale, ovvero di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, associata al compimento da parte del soggetto agente di un fatto illecito produttivo di danno ingiusto e dunque fonte di obbligazione risarcitoria.A ragione di ciò, l'art. 1173 c.c. individua le fonti delle obbligazioni nel contratto, fatto illecito ed in qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità all'ordinamento. Con ciò, la norma citata accoglie un sistema aperto di fonti, discostandosi dalla quadripartizione rinvenibile nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, che all'uopo distingueva infatti i contratti e i quasi contratti dai delitti ed i quasi delitti, tutti fonti di obbligazioni.Le variae causarum figurae, di gaiana memoria, suggellano un sistema tendenzialmente aperto, che quindi ammette fonti cc.dd. atipiche delle obbligazioni civili.La responsabilità da contatto sociale rientra nell'alveo di responsabilità contrattuale, intesa quale conseguenza dell'inosservanza di obbligazioni di matrice negoziale appunto, ma nello stesso tempo se ne discosta per via dell'assenza di un contratto corrente tra le parti.La caratteristica fondamentale della responsabilità da contatto sociale consiste, dunque, nella relazione giuridica che sorge e che risulta priva di obblighi di prestazione, ma connotata da obblighi di protezione che vanno oltre il generico divieto del neminem laedere, assumendo un contenuto, oltreché negativo, anche positivo.Nell’affermare che qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, la norma di cui all’art. 2043 c.c. altro non fa che richiamare il fatto illecito civile sulla falsariga del reato, tanto da prendere in prestito dal diritto penale alcune nozioni rinvenibili all’interno del codice Rocco del 1930, quale la nozione di colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ex art. 43 n. 3 c.p.Un altro elemento mutuato dal codice penale, e che riguarda specificamente il fatto illecito aquiliano, è il nesso di causalità materiale, identificato nella relazione causale diretta fra la condotta del soggetto agente e l’evento dannoso che ne deriva, la cui nozione, appunto, si rinviene all’art. 40 c.p. secondo cui infatti “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, che l’evento dannoso o pericoloso, da cui discende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.”Invero tale nozione è alla base della nota teoria condizionalistica, che tante questioni problematiche ha suscitato, specie con riferimento al pericolo di un regresso all’infinito: infatti, secondo la teoria in parola, per individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento è necessario verificare, attraverso un giudizio prognostico, che la condotta posta in essere dall’agente abbia effettivamente costituito la condicio sine qua non dell’evento dannoso, come in concreto verificatosi tanto da escludere il nesso causale ove eventi sopravvenuti siano stati essi stessi sufficienti a determinare l’evento medesimo (art. 41 c.p.). Tale assunto potrebbe invero condurre a conclusioni aberranti, sino a comprendere nell’alveo della causalità diretta condotte remote, che però si assumono come presupposto dell’evento (come la madre dell’assassino per averlo messo al mondo).A ben vedere, come in ambito penale, così per quel che concerne il fatto illecito civile è necessario operare alcuni correttivi, come elaborati dalla migliore giurisprudenza di legittimità sul punto, in tema di causalità adeguata, che appunto tende a ricercare, nell’ambito dei presupposti astratti dell’evento dannoso, quelle condizioni che ne costituiscono in un rapporto causalmente orientato il fattore principale.Non si può non rinvenire in ogni caso nel principio di legalità uno degli aspetti differenziali di maggior momento tra il fatto illecito civile, produttivo di danno e perciò fonte di obbligazione risarcitoria, ed il reato. Tanto è vero che proprio in ossequio a quanto dispone l’art. 25, comma 2 Cost., nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato, con pedissequa tipicità delle fattispecie incriminatrici a rilevanza penale, rispetto al fatto illecito civile, appunto di per sé atipico.Dunque, la responsabilità da contatto sociale si pone quale species del più ampio genus della responsabilità ex art. 1218 c.c., con applicazione anche per tale regime di responsabilità del criterio di riparto dell’onere della prova più favorevole per il creditore danneggiato, che non dovrà dimostrare altro che la legittimità del titolo o della fonte del proprio diritto, essendo sempre sulla controparte l’onere della prova circa l’esatto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta di adempiere per causa a lui non imputabile. Tra gli altri benefici, normalmente connessi al regime di responsabilità in esame vi è senz’altro il termine di prescrizione del relativo credito decennale ordinario, anziché quinquennale breve.In tema di responsabilità sanitaria, la teoria del contatto sociale qualificato è stata al centro di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto gradualmente all’approvazione della c.d. Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha rivisto l’intero regime di responsabilità sanitaria, intesa come responsabilità gravante sui medici, personale infermieristico ed in genere operatori o professionisti sanitari, al fine di porre un argine alla pratica della c.d. medicina difensiva, che incide gravemente sull’ammontare complessivo della spesa pubblica sanitaria.Alla luce di ciò, l’intervento riformatore del 2017 ha inciso sul regime di responsabilità medica, mantenendo da un lato la disciplina della responsabilità contrattuale rispetto a talune fattispecie negoziali, come il contratto di ospedalità, che si possono ipotizzare nei rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, financo rispetto agli operatori che ivi prestano attività professionale. Al contrario, rispetto al medico od al singolo esercente professione sanitaria, si configura una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che il preteso danneggiato sarà vincolato all’ordinario regime di riparto dell’onere probatorio, normalmente riscontrabile in tema di responsabilità aquiliana, dovendo egli appunto dimostrare l’illiceità della condotta concretamente posta in essere dal preteso danneggiante, l’imputabilità della stessa almeno a titolo di colpa, se non addirittura a titolo di dolo, ed infine il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento dannoso, in combinato col nesso di causalità giuridica corrente tra l’eventus damni e le conseguenze concretamente risarcibili.A ciò si aggiunge il fatto che nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative o riabilitative, gli esercenti professione sanitaria sono tenuti a seguire le buone pratiche clinico-assistenziali, che vengono fissate a cadenza periodica sotto l’egida del Ministero della Salute ovvero, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 L. 24/2017).Da ciò, altresì, discende che tutte le strutture sanitarie devono obbligatoriamente munirsi di copertura assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e che il danneggiato, ovviamente in un’ottica altamente garantista, ha il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa, cui spetterà il diritto di rivalsa nei confronti della struttura o dell’ente assicurato.Il diritto di rivalsa è riconosciuto anche alla stessa struttura sanitaria che abbia assolto interamente l’obbligazione risarcitoria per malpractice del professionista che abbia operato al suo interno, sebbene, in tal caso, il risarcimento è limitato ai soli casi di dolo o colpa grave, con conseguenze esclusione di colpa lieve o lievissima. Per di più, in caso di colpa grave, la rivalsa a fronte dell’obbligo risarcitorio è limitato al triplo del maggior valore tra il reddito professionale conseguito dall’operatore nell’anno in cui si colloca la condotta lesiva e quelli conseguenti negli anni immediatamente precedente e successivo, sempre tenendo conto che l’azione di rivalsa della struttura medesima è soggetta al termine decadenziale di un anno dal pagamento.Dunque, nel campo della responsabilità sanitaria, e della responsabilità medica in particolare, l’operatività del regime della responsabilità da contatto sociale qualificato è stata progressivamente erosa dagli interventi normativi in materia. Un altro esempio tuttavia assai rilevante e frequente in tema di contatto sociale è ravvisabile nei rapporti tra i genitori esercenti potestà e l’insegnante operatore di un istituto scolastico, ove il figlio minore abbia riportato lesioni autoinflitte nel corso dell’attività scolastica e delle ore in cui è affidato alla sorveglianza dell’Istituto.Se da una parte, infatti, rispetto all’Istituto scolastico non può che inquadrarsi un regime di responsabilità contrattuale, in ragione del negozio concluso a seguito dell’accettazione della domanda di iscrizione del minore, dall’altra nel rapporto giuridico profilabile tra genitori ed insegnante, pur non essendoci alcun contratto corrente, lo stesso docente risponde altresì a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato, in ragione del particolare affidamento riposto dai genitori esercenti potestà nello svolgimento delle attività formative per le quali era stato assegnato alla vigilanza ed alla cura dell’insegnante stesso e per esso dell’Istituto cui appartiene.In tal senso, sicuramente, si permette ai soggetti anzidetti di beneficiare di un regime di responsabilità di maggior favore, almeno sul piano del riparto dell’onere probatorio, dovendosi escludere categoricamente che sia configurabile un regime di responsabilità extracontrattuale ovvero a carico dell’Istituto a titolo di responsabilità oggettiva per fatto altrui ex art. 2049 c.c. (in tema di responsabilità di padroni e committenti per i danni prodotti da domestici o commessi) ovvero ex art. 2048, c. 2 c.c. in tema di responsabilità dei precettori e maestri d’arte per i danni cagionati da fatto illecito dei loro allievi o apprendisti, che si avvicina al modello di responsabilità oggettiva aggravata per il semplice fatto che lo stesso codice ammette esonero di responsabilità ove provino di non aver potuto impedire l’evento (c.d. caso fortuito tale cioè da recidere qualsivoglia nesso causale).

Continua a leggere

Affidamento dei figli minori e trasferimento all'estero

27 apr. 2023 tempo di lettura 1 minuti

Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento. (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile) L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia. La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J