Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Iscritto all'albo di Bari dal mese
di April del 2011

Descrizione

Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario Universitario in diritto famiglia, diritto minorile e diritto societario. Avvocato familiarista esperto in diritto di famiglia internazionale e diritto minorile. ​ Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e professionale, associa alla Libera Professione l'esercizio dell'attività di docenza universitaria di ruolo. Egli tiene corsi presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari IUS 01 (Diritto Privato), IUS 04 (Diritto Commerciale e Societario) e SECS P - 07 (Economia Aziendale), materie per le quali egli ha ottenuto la venia docendi. In qualità di Avvocato Matrimonialista, opera su tutto il territorio nazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari ed è specializzato in diritto di famiglia (anche con risvolti internazionali) e diritto societario, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio, affidamento dei figli, diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia. Da oltre 18 anni si occupa delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento dei minori, regolamentazioni patrimoniali della famiglia, trust e fondi patrimoniali, risarcimento dei danni endofamiliari, adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori. Grazie ai suoi numerosi studi presso prestigiose università internazionali è considerato uno dei massimi esponenti del diritto di famiglia. ​ Esperto in diritto di famiglia americano, inglese, austriaco e tedesco, opera anche in giurisdizioni estere (essendo lo stesso ivi abilitato), dove vanta una grandissima stima, a livello sia accademico che professionale. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari. Abilitato all'esercizio della professione forense anche in Germania, Malta e Danimarca. Con sede per l'estero a Monaco di Baviera. Altre Abilitazioni: Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Traduttore giurato (inglese - tedesco) presso il Tribunale di Bari e Milano, perito presso la Camera di Commercio di Bari. Curatore Speciale del Minore. Socio ordinario dell'Ami - Avvocati Matrimonialisti Italiani. Membro dell'Osservatorio Nazionale per le Persone Fragili e i loro Parenti. PROCEDURE DI DIRITTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE,AFFIDAMENTO CONDIVISO, CONGIUNTO, ESCLUSIVO E SUPER ESCLUSIVO, SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE, DIVORZIO, CONVIVENZA MORE UXORIO, CONTRATTI DI CONVIVENZA ​ DIRITTO MINORILE,AFFIDAMENTO DEI FIGLI , ASSEGNO ALIMENTARE, DECADENZA DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE ​DIRITTO PENALE ORDINARIO,DIRITTO PENALE MINORILE, MALTRATTAMENTI E ABUSI IN FAMIGLIA CAUSE EREDITARIE,SUCCESSIONI, IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO,ACCETTAZIONE O RINUNCIA ALL'EREDITA' DIRITTO CIVILE, RISARCIMENTO DEL DANNO, TRUST, DIRITTO TRIBUTARIO E DIRITTO COMMERCIALE

Opera a:

MilanoBolognaBari

Competenze

Diritto civile
Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni Diritto successorio - testamenti e donazioni Diritto commerciale, dei principi contabili e bilancio Diritto bancario e dei mercati finanziari Diritto societario – acquisizioni, fusioni, operazioni straordinarie Gestione del patrimonio ed imprese familiari

Esperienze professionali

Professore- Avvocato Matrimonialista - Divorzista
presso Studio Legale Lamanna Di Salvo
Dal 1997 - presente

PROFESSORE- AVVOCATO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Contatti

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Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni

27 mag. 2026

Accesso abusivo al dispositivo del partner e tutela della riservatezza: profili penalistici e limiti probatori nel diritto italiano

Tempo di lettura 3 minuti

Nelle relazioni intime, la fiducia reciproca può entrare in tensione con esigenze di controllo, specie in presenza di sospetti di infedeltà. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano pone limiti rigorosi alla possibilità di ingerirsi nella sfera privata altrui, anche all’interno della coppia. Il telefono cellulare, quale contenitore di comunicazioni personali e dati sensibili, è pienamente ricompreso nell’ambito delle tutele predisposte dalla normativa penale e costituzionale.L’accesso al dispositivo del partner senza autorizzazione integra, in linea generale, una condotta penalmente rilevante. Ciò vale anche nei casi in cui:il dispositivo sia momentaneamente sbloccato;le credenziali siano conosciute perché comunicate dal titolare;l’accesso avvenga su account già loggati (email, social network).In tali ipotesi, l’illiceità deriva non solo dall’assenza di consenso attuale, ma anche dall’eventuale uso eccedente rispetto all’autorizzazione originariamente concessa. Il principio cardine è che il consenso deve essere specifico, attuale e riferito alla singola attività di consultazione.Ai sensi dell’art. 615 bis c.p., la captazione indebita di informazioni attinenti alla vita privata configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.La norma si applica quando un soggetto:si procura notizie o immagini relative alla vita privata altrui;utilizza strumenti idonei alla captazione (tra cui rientrano dispositivi digitali);agisce senza legittimazione.Il reato è procedibile a querela della persona offesa.Qualora il soggetto sottragga con forza il telefono dalle mani del partner, si configura il reato di rapina, indipendentemente dalla finalità perseguita (ad esempio, accertare un tradimento). L’elemento determinante è l’uso della violenza o minaccia per ottenere il possesso del bene (Cass. n. 41125/2023).Il movente, anche se legato alla tutela di interessi personali o familiari, non esclude la responsabilità penale.L’installazione di applicazioni volte a monitorare conversazioni, messaggi o attività del dispositivo altrui costituisce una forma aggravata di intrusione nella sfera privata. Tali condotte possono integrare:accesso abusivo a sistema informatico;intercettazione illecita di comunicazioni;trattamento illecito di dati personali.La finalità probatoria (ad esempio, raccogliere elementi per una separazione con addebito) non scrimina la condotta.La creazione di account falsi sui social media, utilizzati per interagire con il partner al fine di controllarne il comportamento, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Tale fattispecie si realizza quando un soggetto:si attribuisce falsamente un’identità;induce altri in errore;persegue un vantaggio o arreca un danno.L’art. 15 della Costituzione sancisce il principio di inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza. Le limitazioni sono ammesse esclusivamente su atto motivato dell’autorità giudiziaria, e in ogni caso nei casi e modi previsti dalla legge.Ne deriva che qualsiasi forma di controllo privato e arbitrario sulle comunicazioni altrui è incompatibile con il dettato costituzionale.Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’inutilizzabilità delle prove raccolte tramite condotte illecite. Nel contesto dei procedimenti di separazione o divorzio, le prove ottenute violando la privacy del partner non possono essere utilizzate e il soggetto che le ha raccolte può incorrere in responsabilità penale autonoma.Il sistema processuale, infatti, non ammette che la tutela di un diritto (es. dimostrare un tradimento) avvenga mediante la violazione di diritti fondamentali altrui.L’unica ipotesi in cui il controllo del dispositivo altrui è lecito è quella in cui vi sia il consenso esplicito, attuale e specifico rispetto all’attività svolta.Tale consenso deve essere manifestato al momento dell’accesso, e non può essere presunto né desunto da comportamenti precedenti.L’analisi evidenzia come l’ordinamento italiano attribuisca una tutela particolarmente intensa alla riservatezza individuale, anche all’interno delle relazioni affettive. Il sospetto di infedeltà non giustifica condotte invasive o illecite, né consente deroghe ai principi costituzionali e penalistici.In definitiva, il bilanciamento tra fiducia e controllo deve rimanere confinato nella sfera etica e relazionale, senza travalicare i limiti imposti dalla legge. Il ricorso a strumenti investigativi privati e non autorizzati non solo espone a responsabilità penale, ma si rivela anche inutile sotto il profilo processuale.Cosa succede nei procedimenti familiari con le prove illegittimamente acquisite? Ne parleremo in un prossimo articolo.

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Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni

12 mag. 2026

Genitori separati alle prese con le spese del Battesimo, della Comunione e della Cresima: chi paga e come si ripartiscono?

Tempo di lettura 3 minuti

L’arrivo della primavera coincide spesso con la stagione delle celebrazioni religiose. Per le famiglie separate, tuttavia, eventi lieti come il Battesimo, la Prima Comunione o la Cresima dei figli possono trasformarsi in terreno di scontro legale, aumentando il conflitto genitoriale. Il nodo del contendere è quasi sempre lo stesso: chi deve pagare le spese per la cerimonia, il ricevimento e i regali?In questo articolo analizzeremo il quadro normativo e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità per fornire una guida chiara a genitori e professionisti.Il primo punto fermo riguarda la classificazione della spesa. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e le linee guida dei principali Tribunali italiani (come il Protocollo di Milano e le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense), le spese per i sacramenti e i relativi festeggiamenti sono considerate spese straordinarie.A differenza dell’assegno di mantenimento ordinario, che copre i bisogni quotidiani (vitto, abbigliamento di modico valore,utenze,materiale di cancelleria, farmaci da banco ecc.), le spese straordinarie riguardano eventi imprevedibili o eccezionali di rilevante interesse per il percorso educativo e religioso del minore.Trattandosi di decisioni di "maggiore interesse" che incidono sulla sfera educativa e religiosa del figlio, la regola generale prevede che i genitori debbano concordare preventivamente la spesa.Tuttavia, la giurisprudenza recente (si veda Cass. Civ. n. 14564/2023) ha attenuato il rigore di questo principio. Se la spesa è commisurata al tenore di vita della famiglia e risponde all'interesse del minore, il genitore che ha anticipato i costi può richiederne il rimborso pro-quota anche in assenza di un consenso espresso, purché l'altro genitore non abbia manifestato un dissenso motivato tempestivo.Molti decreti di separazione/divorzio prevedono la divisione delle spese straordinarie a metà. Tuttavia, il diritto di famiglia si sta evolvendo verso il principio di proporzionalità: Se esiste una forte disparità economica tra gli ex coniugi, il Giudice può stabilire una ripartizione diversa (es. 70% a carico del genitore più abbiente e 30% all'altro). L'Ordinanza Cass. n. 16322/2025 ha ribadito che il contributo straordinario deve riflettere le reali possibilità economiche delle parti al momento della spesa, superando l'automatismo del riparto paritario se questo risulta iniquo.Non tutto ciò che viene speso per una Comunione è automaticamente rimborsabile. I tribunali distinguono tra spese necessarie concordate e spese voluttuarie: circa le prime, citiamo a titolo di esempio l'abito del minore, offerta per la chiesa, corso di catechismo, bomboniere per i parenti stretti e un pranzo/ricevimento dignitoso. In merito alle seconde, invece, ci riferiamo a festeggiamenti sfarzosi, regali di lusso o servizi fotografici eccessivi.Che succede, quindi in caso in cui le spese programmate unilateralmente siano voluttuarie? In tal caso, se uno dei genitori decide unilateralmente per un ricevimento di lusso, l'altro potrebbe essere tenuto a rimborsare solo la quota relativa a una festa "standard", restando l'eccedenza a carico di chi ha effettuato la scelta.Per ottenere il rimborso, il genitore deve presentare una documentazione fiscale valida. La Sentenza n. 22522/2025 ha confermato che non bastano semplici preventivi o dichiarazioni generiche: occorrono fatture o ricevute che attestino l'effettivo esborso e la pertinenza della spesa con le necessità del figlio.Se un genitore si oppone alla celebrazione per motivi ideologici, il conflitto si sposta dal piano economico a quello della responsabilità genitoriale. In questi casi, il Giudice del Tribunale Ordinario dovrà decidere valutando se la partecipazione al sacramento sia coerente con il percorso di crescita del minore fino a quel momento.Gestire le spese per il Battesimo, la Comunione e la Cresima richiede, in primis, buon senso e, soprattutto, una comunicazione formale preventiva. Inviare un messaggio / e-mail, raccomandata o una PEC con il dettaglio dei costi previsti almeno 30 giorni prima dell'evento resta la soluzione migliore per garantire al figlio un clima di serenità in un giorno così importante e per tutelare il diritto al rimborso. Inoltre, è sempre bene consultare il Protocollo relativo alle spese straordinarie e ordinarie, del proprio Tribunale di competenza.

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