Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Il regolamento di condominio, redatto dai condòmini all’unanimità, può stabilire degli orari entro i quali sia possibile ascoltare musica ad alto volume.
In mancanza di alcuna regolamentazione condominiale, trova applicazione l’art. 844 c.c., che pone il limite della «normale tollerabilità». I giudici hanno individuato questo limite nella soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo. In ogni caso, per la verifica del superamento del limite ci si può avvalere di una perizia fonometrica.
Solo nel caso in cui la musica disturbi l’intero palazzo, o addirittura il quartiere, si tratta del reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.); non anche se ad essere molestati dalla musica ad alto volume siano solo gli inquilini confinanti. In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di un illecito civile, a fronte del quale si può presentare una diffida mediante il proprio avvocato. Se questa non dovesse sortire effetti, è possibile poi presentare un ricorso d’urgenza in tribunale per ottenere un ordine di cessazione delle molestie.
Infine, con una autonoma causa, è possibile anche ottenere il risarcimento del danno; il quale non è presunto nel fatto stesso dell’accertamento dell’inquinamento acustico, ma deve essere provato.
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Egregio Avvocato
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il patteggiamento è un rito speciale previsto nel codice di procedura penale, il quale comporta che il giudice applichi con sentenza la pena che è stata indicata da una richiesta concorde del Pubblico Ministero e dell’imputato. In tal caso, si ottiene una notevole semplificazione del processo, poiché viene eliminata l’assunzione delle prove e l’utilizzazione dei verbali redatti in sede di indagine. La sentenza, inoltre, non può essere appellata ed è solo ricorribile in Cassazione, peraltro per limitati motivi specificamente individuati dalla legge. Essa, invece, non ha effetto di giudicato ai (soli) fini degli effetti civili.La legge incentiva l’imputato a tale accordo, soprattutto a fini deflattivi, prevedendo che nella determinazione della pena debba essere prevista una diminuzione fino a un terzo.Tali aspetti individuano le significative differenze col rito abbreviato.In tale secondo caso, l’imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la pronuncia del giudice avvenga all’esito dell’udienza preliminare, acconsentendo a che vengano utilizzati gli atti segreti compiuti durante le indagini, eventualmente condizionando la richiesta ad una integrazione probatoria e indicando le prove di cui ritenga necessaria l’ammissione. Questi rinuncia cosi al pieno contraddittorio nella formazione della prova e ai diritti che gli spettano in dibattimento.Nel caso di giudizio abbreviato, l’imputato non conosce l’esito del giudizio (cioè se verrà assolto o condannato), né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e in relazione alla quale parimenti beneficerà di una riduzione pari a un terzo. Nel caso di patteggiamento, invece, l’imputato sa in anticipo la pena che gli verrà inflitta – oltre che l’esito, appunto, di condanna. Può evidenziarsi, quindi, che in tale caso il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, con l’accordo, incide direttamente sia sulla qualità, sia sulla quantità della pena, così potendo valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie del dibattimento.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla propria identità personale appartengono alla categoria dei diritti della personalità, cioè i diritti che attengono al controllo della persona sugli attributi materiali e immateriali, funzionali alla esplicazione della sua personalità.Ancorché siano talvolta considerati equivalenti, essi sono distinguibili perché individuano e tutelano aspetti diversi della personalità dell’individuo.Il diritto alla riservatezza si definisce come l’interesse al riserbo su notizie attinenti alla propria vita privata, rispetto alle quali non sussiste un interesse alla conoscenza apprezzabile in capo ai terzi e che il soggetto ha diritto a sottrarre alla conoscenza comune.Per questo, si ritiene che esso abbia un contenuto prevalentemente negativo e si correli di una tutela di tipo oppositivo, rispetto alla divulgazione di informazioni proprie, e di controllo, rispetto alla circolazione di queste informazioni, qualora autorizzata o inevitabile.Il diritto alla reputazione è, invece, l’interesse del soggetto a tutelare non solo il proprio onore, quale valore intrinseco, ma anche la credibilità sociale, cioè il giudizio che la collettività ha della sua persona, anche in relazione alle attività che compie. L’accento è quindi sul giudizio di stima di cui il soggetto gode nella comunità.Il diritto alla identità personale è, invece, il diritto ad essere se stessi e nient’altro che se stessi e a che non venga travisata la propria personalità, complessivamente considerata, né attribuita la paternità di dati o azioni non corretti o non coerenti con il proprio modo d’essere, a prescindere dal fatto che questi siano lesivi o meno. Si tratta di una situazione giuridica che protegge la personalità individuale del soggetto, consolidatasi nel corso del tempo, alla luce delle sue manifestazioni morali, sociali, politiche, intellettuali e professionali. Essa coincide con quella che si è esteriorizzata nel contesto sociale di riferimento e potrebbe finanche non coincidere con quella che il soggetto ha di se stesso.Diversamente dalla riservatezza, qui il diritto si connota positivamente, perché comprende gli elementi che valgono a identificare socialmente il soggetto.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha comunione ordinaria di beni quando la proprietà o un altro diritto reale di godimento su cosa altrui spettano in comune a più persone (art. 1100 c.c.). La comunione si caratterizza per il fatto che il potere di godimento dei comunisti riguarda l’intero bene (art. 1102 c.c.); la regola quindi è l’uso promiscuo. Invece, il potere di disposizione è limitato alla sola quota (art. 1103 c.c.): il singolo comunista può disporre ed alienare la singola quota, e non invece l’intero.Nel caso in cui si disponga dell’intero, di certo la proprietà non potrà essere acquistata immediatamente dal compratore, per effetto del contratto con solo uno dei comproprietari.Ci si chiede, tuttavia, se è possibile riconoscere un campo di validità e applicazione a tale contratto tra comunista e terzo, finalizzato ad alienare anche la quota degli altri comunisti. In merito sono state fornite diverse classificazioni, ed in particolare :Vendita di cosa altrui: il compratore acquista la proprietà solo nel momento in cui il venditore diviene pieno proprietario. Sarebbe quindi un contratto ad effetti reali differiti;Vendita di cosa parzialmente altrui: per la propria quota, tale vendita produce effetti immediati, mentre per la quota altrui, il venditore sarà obbligato a procurarne l’acquisto;Vendita all’esito divisionale: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva, avente come evento la futura assegnazione di quel bene in proprietà piena ed esclusiva. La divisione si considera avente effetto retroattivo e natura dichiarativa;Negozi collegati: si tratta di una vendita vera e propria per la propria quota, e una promessa del fatto del terzo per la quota degli altri comunisti.
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Egregio Avvocato
30 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.
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