Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
15 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Fra le obbligazioni di carattere patrimoniale che possono nascere nell’ambito della famiglia particolare importanza la ha l’obbligazione degli alimenti.Il fondamento di tale obbligazione è quello del diritto all’assistenza materiale della persona priva di mezzi e che prima veniva mantenuta dalla famiglia: Trattasi, infatti di un dovere derivante dal principio di solidarietà familiare.Il diritto agli alimenti è un diritto personalissimo. Esso non può essere oggetto di cessione, né di compensazione; non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile.Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l’alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda dell’intensità del vincolo; tale ordine è stabilito dall’art. 433. in caso di più obbligati alla prestazione alimentare, l’obbligato più vicino provvede all’intero. Qualora questi non sia in grado di adempiere, si fa ricorso agli obbligati ulteriori. Se, invece, vi sono più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto in base alle proprie condizioni economiche. Inoltre la violazione dell’obbligazione alimentare nei confronti dei parenti più stretti e del coniuge è penalmente sanzionata ex. art. 570 c.p.Di recente, a seguito della Legge Cirinnà, il co. 9 L. 76/2016 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile.Inoltre, con riferimento alla convivenza di fatto, ai sensi del co. 65 L. 76/2016 in caso di cessazione del rapporto di convivenza il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, venendo assegnati gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I beni di appartenenza dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici possono essere divisi in tre categorie: i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili ed i beni patrimoniali disponibili.I beni demaniali, cioè immobili o universalità di mobili indicati tassativamente all’art. 822 c.c., che possono appartenere solo ad enti territoriali (cioè lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni), che a loro volta si distinguono in beni del demanio necessario, cioè il demanio marittimo, idrico e militare, e beni del demanio accidentale, cioè strade, autostrade, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte di musei etc.I beni patrimoniali indisponibili, mobili e immobili, che appartengono ad enti pubblici anche non territoriali, che si individuano in via residuale quali beni non appartenenti alla categoria precedente. Anche questi possono essere distinti in beni patrimoniali per natura (quali miniere, acque minerali termali..) e per destinazione (come gli edifici adibiti a sede di pubblici uffici e i relativi arredi).I beni patrimoniali disponibili, cioè beni di diritto privato, che potrebbero appartenere a qualsiasi soggetto, non gravati da alcun vincolo o regime particolare.Per quando riguarda il regime giuridico, la legge prevede che i beni appartenenti alla prima categoria non possano essere alienati né formare oggetto di diritti dei terzi, salvo che nei casi e modi previsti dalla legge. Questi sono pertanto da considerare incommerciabili.Per i beni della seconda categoria è invece ammissibile la commerciabilità, ma essi sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico che permane anche se fossero oggetto di negozi traslativi di diritto privato.Deve tuttavia osservarsi come questa risalente distinzione sia oggi ritenuta meramente nominalistica, anche perché le differenze di regime sono in concreto esigue, anche in punto di commerciabilità. In concreto è infatti difficile individuare dei casi in cui i beni patrimoniali indisponibili possano essere effettivamente alienati senza nuocere alla funzione pubblicistica cui sono attribuiti.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il codice civile prevede all’art. 1571 la definizione generale del contratto di locazione, nell’ambito della disciplina dei contratti tipici, in base alla quale, si può classificare come “locazione” quel negozio giuridico con il quale una parte, detta locatore o concedente, si obbliga a far utilizzare una cosa per un certo periodo di tempo ad un altro soggetto, detto, a seconda dei casi, conduttore o inquilino o concessionario o affittuario, in cambio di un corrispettivo, usualmente denominato canone.All’interno di questa categoria generale si possono distinguere: le locazioni di beni mobili (ad esempio dei macchinari o mezzi di trasporto), quelle di beni immobili urbani, le più frequenti, cui il legislatore dedica una diversa disciplina a seconda che siano ad uso abitativo o ad uso diverso (ad esempio adibiti ad attività commerciali o professionali). A queste ultime, in particolare, è dedicata copiosa legislazione speciale, volta a bilanciare le esigenze della proprietà con quelle abitative. Unitamente, sono previste anche le locazioni di beni immobili non urbani, come nel caso dei fabbricati rurali.Diversamente, il vero e proprio contratto di affitto, a discapito della diffusione che tale termine ha nel linguaggio comune, tecnicamente fa riferimento alla sola locazione di beni produttivi mobili o immobili, quali ad esempio fondi rustici, aziende, alberghi. L’affitto è pertanto una species del genus della locazione, alla quale peraltro la legge dedica una disciplina specifica perché correlata al fatto che la cosa locata è una res produttiva. Ne deriva, ad esempio, che l’affittuario deve curare la gestione della cosa, conformemente alla sua destinazione economica, e che se quest’ultima viene mutata o v’è inosservanza delle regole di buona tecnica, il concedente può chiedere la risoluzione del contratto. Inoltre, all’affittuario spettano i frutti e le altre utilità tratte dalla res, oltre che la facoltà di prendere iniziative che comportino un aumento del reddito della stessa, purché non comportino obblighi per il locatore.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La connivenza è quel comportamento per il quale un soggetto ha la consapevolezza che qualcun altro sta per commettere un reato, ma non fa nulla per impedirlo. Il soggetto connivente rimane quindi inerte e non interviene, pur sapendo che sta per perpetrarsi un reato. Ad esempio, io so che il mio migliore amico sta per commettere un furto, e non faccio nulla per fermarlo.Di regola, la connivenza – e quindi la totale inerzia del soggetto consapevole – non è punibile nell’ordinamento giuridico italiano. Non esiste, infatti, nel nostro sistema una norma giuridica che preveda un obbligo incombente sui comuni cittadini di impedire il verificarsi di reati da parte di altri soggetti. L’unico caso in cui il soggetto che non interviene può essere punito è il caso in cui incomba su di lui un obbligo giuridico di impedire l’evento (i.e. la commissione del reato), e quindi, a fronte della qualifica assunta, riveste una posizione di garanzia: ciò è quanto avviene, ad esempio, per i pubblici ufficiali. Se il soggetto riveste tale posizione di garanzia, e non impedisce un evento che ha l’obbligo giuridico di impedire, dovrà rispondere di concorso omissivo nell’altrui delitto commissivo.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti