Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
10 ott. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Criminal profilerMa di cosa si occupa precisamente e come lo si diventa?Il piccolo e il grande schermo sono pieni di storie di efferati delitti, i titoli dedicati al mondo dell’investigazione non mancano. In questo contesto una figura professionale presenta al tempo stesso un enorme fascino e un alone di mistero.Il criminal profilerMolti ne hanno sentito parlare, ma pochi saprebbero dire di cosa si occupi e quale sia il suo percorso.Una tecnica investigativa che permette di ricostruire, attraverso le tracce comportamentali, il profilo psicologico di un criminale ancora ignoto.È il tipico caso del serial killer che tutti cercano di acciuffare nelle serie televisive. E infatti, non a caso, i criminal profiler sono tradizionalmente chiamati in causa per i reati reiterati, come gli omicidi o gli stupri seriali, ma anche nei casi di piromania.Una serie di omicidi o una serie di aggressioni sessuali vengono solitamente compiuti sulla spinta di particolari motivazioni o “fantasie”. Queste fanno parte stabilmente dell’universo psicologico dell’assassino. In questi casi quindi è abbastanza probabile ritrovare delle tracce psicologiche di queste fantasie nei crimini commessi.Chi compie questo tipo di crimini soffre in genere di una psicopatologia, anche per questo nella formazione di un criminal profiler le competenze in ambito psicologico sono fondamentali.Nello specifico, il criminal profiler si occupa di diversi aspetti funzionali alla futura cattura del furfante.Analizza il modus operandi del criminale deducendolo dall’analisi della scena del crimine e individua alcune caratteristiche mentali. (L’individuazione di una lista di sospettati è invece compito del personale di polizia).Secondo l’FBI, inoltre, il criminal profiler identifica «le cause della morte, le condizioni psicologiche del carnefice al momento del crimine e le strategie investigative da seguire».La profilazione criminale è una tecnica nata negli Stati Uniti, dove l’FBI ha istituito anni fa un’unità dedicata alle scienze comportamentali (Behavioral Science Unit), poi inglobata nella Behavioral Analysis Unit. Le operazioni di questa unità sono proprio quelle hanno ispirato i romanzi di Thomas Harris, da cui sono stati tratti film quali Il silenzio degli innocenti e Hannibal.Nelle fiction spesso l’assassino viene catturato grazie al profilo psicologico tracciato dall’esperto criminologo di turno.Nella realtà il profilo è uno strumento che sistematizza le informazioni raccolte e aiuta nella ricerca di ulteriori indizi comportamentali.I metodi per stilare il profilo sono diversi: ▪️analisi criminale investigativa▪️approcci statistici▪️approcci clinici▪️l’analisi del comportamentoUn passaggio dell’individuazione del responsabile dei crimini è il linkage, cioè la messa in relazione dei diversi crimini alla ricerca di tratti comuni. È tutt’altro che scontato e lineare riconoscere degli elementi comuni all’interno di più crimini. Ogni singolo caso, infatti, deve comunque e necessariamente essere analizzato a partire dalla sua unicità. Solo in seguito può eventualmente essere ricondotto a una serie di atti criminali di uno stesso autore.Attualmente il criminal profiler viene chiamato in causa essenzialmente per i crimini seriali, che fortunatamente sono molto pochi.In Italia dal 1980 a oggi abbiamo avuto, ad esempio, circa 170 omicidi seriali contro i circa 30.000 omicidi singoli. Ma negli omicidi singoli il numero dei casi irrisolti è piuttosto elevato, attestandosi nel mondo dal 30% al 60% dei crimini avvenuti (percentuale che varia per anno e area geografica).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
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4 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il comando delle Forze armate non costituisce un comando strategico, affidato agli organi tecnici (Capo di Stato maggiore generale) ma consiste nella direzione-politico amministrativa delle forze armate, attribuita al Capo dello Stato in veste di rappresentante della Repubblica nella sua unità.Gli atti compiuti dal Presidente in qualità di Presidente del Consiglio supremo di difesa non richiedono controfirma ministeriale (ex. art. 89 Cost.) perché non sono atti presidenziali, ma atti dell’organo collegiale che egli presiede.Il Consiglio supremo di difesa in particolare costituisce un organo: di rilievo costituzionale, perché previsto dalla Costituzione, ma non partecipe della funzione politica, essendo dotato di solo di attribuzioni proprie del potere esecutivo; collegiale, essendo composto da una pluralità di persone fisiche che concorrono tutte alla formazione degli atti necessari al funzionamento dell’organo e con funzioni consultive e deliberative.Nel 2010, il D.lgs n. 66 del 15 marzo, ha introdotto il Codice dell’ordinamento militare, dedica il Titolo II al Consiglio supremo di difesa specificando la sua struttura e le relative attribuzioni. In particolare, l’art. 2 precisa che il Consiglio esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e ne fossa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Le sentenze che intervengono all’esito di un processo penale possono ricondursi a due macro categorie: quelle di proscioglimento e quelle di condanna. Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione. Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il c.d. stalking, cioè il reato di “atti persecutori”, previsto all’art. 612 bis del c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita e salvo che il fatto costituisca più grave reato.Il delitto di stalking è caratterizzato della relazione tra i singoli comportamenti dello stalker, che rilevano come una condotta persecutoria unitaria e causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi tipici descritti dalla norma. Gli eventi in questione possono essere di danno (l’alterazione delle proprie abitudini di vita e il perdurante stato di ansia o di paura), o di pericolo (il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva).Il delitto è comunque qualificabile quale reato abituale, perché è necessaria la reiterazione di più condotte – e anche “improprio” perché le singole condotte potrebbero costituire di per sé stesse autonomi reati, e di evento.Secondo la giurisprudenza più recente, ne consegue la ammissibilità logica e giuridica di configurare un tentativo di stalking, punibile ai sensi degli artt. 56 e 612 c.p., quando siano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare uno degli eventi di danno o di pericolo indicati dalla norma incriminatrice, ma l’evento non si realizzi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.Tale fattispecie può verificarsi quando, ad esempio, per il carattere forte della vittima o la mancata percezione di alcune condotte materiali dello stalker non si realizzino gli eventi descritti e non possa ritenersi consumato il reato, che si è pero configurato nella forma del tentativo.
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