La libertà sindacale e il diritto di sciopero

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La libertà sindacale e il diritto di sciopero | Egregio Avvocato

L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. 


La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. 


I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.


Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).

Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. 


L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. 

Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.



Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Qual'è la differenza tra difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato?

29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti

La difesa d’ufficio è un istituto previsto dall’ordinamento per garantire che vi sia sempre la difesa tecnica dell’imputato, in ogni fase del procedimento in cui serva il suo intervento, qualora l’imputato non abbia ancora nominato un difensore o nel caso in cui ne sia rimasto privo per qualsiasi motivo. A tal fine, è previsto che quando il giudice, il P.M. o la polizia giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore, devono chiedere il nominativo di un difensore d’ufficio ad un apposito ufficio presso l’ordine forense di ciascun capoluogo di corte d’appello, attinto da un elenco di avvocati a tal fine predisposto, composto da soggetti che hanno fatto richiesta di iscrizione. Successivamente, viene dato avviso dell’atto che sta per essere compiuto al difensore, il quale ha obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.Il patrocinio a spese dello Stato consente, invece, di porre a carico dello Stato le spese di assistenza, difesa e rappresentanza delle parti processuali che abbiano un reddito annuo (calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiore a 11.493,82 euro.Di recente, il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato anche per provvedere alla difesa di persone ritenute meritevoli di una particolare tutela, quali:le persone offese dai reati di violenza familiare o di genere, in deroga ai limiti di reddito;parimenti, per gli orfani di crimini domestici;la persona prosciolta, anche con archiviazione, dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.?

31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti

L’art. 131 bis c.p. prevede che in caso di reato con offesa particolarmente tenue, il soggetto agente, a date condizioni, non viene punito. I presupposti che devono sussistere sono tre: pena detentiva non superiore a 5 anni; modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo.Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo). Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa. Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Qual è la differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato?

29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti

Il patteggiamento è un rito speciale previsto nel codice di procedura penale, il quale comporta che il giudice applichi con sentenza la pena che è stata indicata da una richiesta concorde del Pubblico Ministero e dell’imputato. In tal caso, si ottiene una notevole semplificazione del processo, poiché viene eliminata l’assunzione delle prove e l’utilizzazione dei verbali redatti in sede di indagine. La sentenza, inoltre, non può essere appellata ed è solo ricorribile in Cassazione, peraltro per limitati motivi specificamente individuati dalla legge. Essa, invece, non ha effetto di giudicato ai (soli) fini degli effetti civili.La legge incentiva l’imputato a tale accordo, soprattutto a fini deflattivi, prevedendo che nella determinazione della pena debba essere prevista una diminuzione fino a un terzo.Tali aspetti individuano le significative differenze col rito abbreviato.In tale secondo caso, l’imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la pronuncia del giudice avvenga all’esito dell’udienza preliminare, acconsentendo a che vengano utilizzati gli atti segreti compiuti durante le indagini, eventualmente condizionando la richiesta ad una integrazione probatoria e indicando le prove di cui ritenga necessaria l’ammissione. Questi rinuncia cosi al pieno contraddittorio nella formazione della prova e ai diritti che gli spettano in dibattimento.Nel caso di giudizio abbreviato, l’imputato non conosce l’esito del giudizio (cioè se verrà assolto o condannato), né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e in relazione alla quale parimenti beneficerà di una riduzione pari a un terzo. Nel caso di patteggiamento, invece, l’imputato sa in anticipo la pena che gli verrà inflitta – oltre che l’esito, appunto, di condanna. Può evidenziarsi, quindi, che in tale caso il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, con l’accordo, incide direttamente sia sulla qualità, sia sulla quantità della pena, così potendo valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie del dibattimento.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

I poteri impliciti della PA

19 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti

Il tema dei poteri impliciti della Pubblica Amministrazione è particolarmente rilevante, e ha interessato nel passato i poteri di autotutela (oggi disciplinati dalla legge n. 241/90) e attualmente i poteri delle Autorità amministrative indipendenti. Si tratta di poteri per i quali è assente una base normativa: è un potere innominato che si ritiene si possa desumere da un altro potere, che invece è nominato. Trova fondamento anche nel principio di inesauribilità dei poteri amministrativi, secondo cui il pubblico interesse ha costante necessità di essere curato e richiede un costante intervento da parte della Pubblica amministrazione.La teoria dei poteri impliciti è una teoria antica, che normalmente trova una sua elaborazione negli Stati federali. Lo Stato centrale mantiene dei poteri nominati, ma di regola c’è anche una cd. clausola di flessibilità che consente allo Stato centrale di esercitare dei poteri anche diversi da quelli espressamente nominati ma comunque strumentali al raggiungimento degli obiettivi che le sono stati affidati. Ad esempio ciò avviene nella Costituzione americana; ma lo troviamo anche nell’art. 352 TFUE.Oggi, dunque, la teoria dei poteri impliciti si giustifica in questi termini: quando un potere è strumentale, e quindi strettamente funzionale, all’esercizio di una competenza attribuita, allora si ritiene che una base normativa ce l’abbia ancorché implicita.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J