La libertà sindacale e il diritto di sciopero

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Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La libertà sindacale e il diritto di sciopero | Egregio Avvocato

L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale


La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. 


I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.


Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).

Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. 


L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. 

Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.



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Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età. e) in caso di adozione di minorenne.2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonioL’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. 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È indispensabile dimostrare la presenza in Italia con la documentazione relativa alla propria iscrizione all’anagrafe.Sono necessari ulteriori requisiti: la conoscenza della lingua italiana (pari a livello b1), l’assenza di condanne penali nonché un reddito minimo, pari a 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico e a 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico (aumentabili di 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico).4 - Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeL’art. 4 l. 91/1992 prevede ulteriori casi di acquisto della cittadinanza italiana. Fra questi, diviene cittadino lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal diciottesimo compleanno.Inoltre, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.5 - Come presentare la domandaLo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente per via telematica, attraverso il sito www.portaleservizi.dlci.interno.it. Dopo essersi registrato, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico tutta la documentazione richiesta.Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento nonchè l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.A partire dal dicembre 2020, è stato dimezzato il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana: il Ministero dell’Interno ha, oggi, 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere la decisione, positiva o negativa.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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