La libertà sindacale e il diritto di sciopero

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La libertà sindacale e il diritto di sciopero | Egregio Avvocato

L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale


La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. 


I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.


Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).

Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. 


L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. 

Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.



Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Differenze: diritto soggettivo e interesse legittimo

16 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Nel diritto amministrativo odierno la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo ha assunto una rilevanza fondamentale: nel nostro ordinamento vi è un cd. doppio binario di giurisdizione, cioè si ha una giurisdizione ordinaria o una giurisdizione amministrativa a seconda che il privato richieda la tutela dell’uno o dell’altra situazione giuridica soggettiva.In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano. Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Criminal Profiler

10 ott. 2023 tempo di lettura 3 minuti

⁣Criminal profilerMa di cosa si occupa precisamente e come lo si diventa?Il piccolo e il grande schermo sono pieni di storie di efferati delitti, i titoli dedicati al mondo dell’investigazione non mancano. In questo contesto una figura professionale presenta al tempo stesso un enorme fascino e un alone di mistero.Il criminal profilerMolti ne hanno sentito parlare, ma pochi saprebbero dire di cosa si occupi e quale sia il suo percorso.Una tecnica investigativa che permette di ricostruire, attraverso le tracce comportamentali, il profilo psicologico di un criminale ancora ignoto.È il tipico caso del serial killer che tutti cercano di acciuffare nelle serie televisive. E infatti, non a caso, i criminal profiler sono tradizionalmente chiamati in causa per i reati reiterati, come gli omicidi o gli stupri seriali, ma anche nei casi di piromania.Una serie di omicidi o una serie di aggressioni sessuali vengono solitamente compiuti sulla spinta di particolari motivazioni o “fantasie”. Queste fanno parte stabilmente dell’universo psicologico dell’assassino. In questi casi quindi è abbastanza probabile ritrovare delle tracce psicologiche di queste fantasie nei crimini commessi.Chi compie questo tipo di crimini soffre in genere di una psicopatologia, anche per questo nella formazione di un criminal profiler le competenze in ambito psicologico sono fondamentali.Nello specifico, il criminal profiler si occupa di diversi aspetti funzionali alla futura cattura del furfante.Analizza il modus operandi del criminale deducendolo dall’analisi della scena del crimine e individua alcune caratteristiche mentali. (L’individuazione di una lista di sospettati è invece compito del personale di polizia).Secondo l’FBI, inoltre, il criminal profiler identifica «le cause della morte, le condizioni psicologiche del carnefice al momento del crimine e le strategie investigative da seguire».La profilazione criminale è una tecnica nata negli Stati Uniti, dove l’FBI ha istituito anni fa un’unità dedicata alle scienze comportamentali (Behavioral Science Unit), poi inglobata nella Behavioral Analysis Unit. Le operazioni di questa unità sono proprio quelle hanno ispirato i romanzi di Thomas Harris, da cui sono stati tratti film quali Il silenzio degli innocenti e Hannibal.Nelle fiction spesso l’assassino viene catturato grazie al profilo psicologico tracciato dall’esperto criminologo di turno.Nella realtà il profilo è uno strumento che sistematizza le informazioni raccolte e aiuta nella ricerca di ulteriori indizi comportamentali.I metodi per stilare il profilo sono diversi: ▪️analisi criminale investigativa▪️approcci statistici▪️approcci clinici▪️l’analisi del comportamentoUn passaggio dell’individuazione del responsabile dei crimini è il linkage, cioè la messa in relazione dei diversi crimini alla ricerca di tratti comuni. È tutt’altro che scontato e lineare riconoscere degli elementi comuni all’interno di più crimini. Ogni singolo caso, infatti, deve comunque e necessariamente essere analizzato a partire dalla sua unicità. Solo in seguito può eventualmente essere ricondotto a una serie di atti criminali di uno stesso autore.Attualmente il criminal profiler viene chiamato in causa essenzialmente per i crimini seriali, che fortunatamente sono molto pochi.In Italia dal 1980 a oggi abbiamo avuto, ad esempio, circa 170 omicidi seriali contro i circa 30.000 omicidi singoli. Ma negli omicidi singoli il numero dei casi irrisolti è piuttosto elevato, attestandosi nel mondo dal 30% al 60% dei crimini avvenuti (percentuale che varia per anno e area geografica).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency

Continua a leggere

Il referendum abrogativo

31 gen. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il referendum abrogativo è uno degli strumenti principali di democrazia diretta, il quale consente al corpo elettorale di incidere direttamente sull’ordinamento giuridico attraverso l’abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello Stato, oppure di singole disposizioni in esse contenute. È una forma di legislazione negativa: serve solo a togliere, abrogare, le disposizioni di legge e non anche ad aggiungerne di nuove; tuttavia è ben possibile che mediante la eliminazione di singole parole si vada a manipolare il testo normativo e, di conseguenza, a creare nuove norme.Il procedimento è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Il referendum può essere proposto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali, che depositano le richieste presso la cancelleria della Cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; non possono essere depositate richieste nell’anno precedente la scadenza ordinaria della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. Presso la Cassazione si costituisce l’Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge, ed entro il 31 ottobre può rilevare le eventuali irregolarità. Tale fase deve concludersi entro il 15 dicembre, con una decisione definitiva di tale Ufficio. I quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, il quale deve essere deciso con sentenza pubblicata entro il 10 febbraio successivo. Se la Corte dichiara ammissibile il referendum, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.Affinché il referendum sia valido è necessario il raggiungimento di un cd. quorum strutturale, ovvero che si rechino alle urne la metà più uno degli aventi diritto al voto; e di un cd. quorum funzionale, cioè che i “si” superino i “no”. Ove ciò avvenga, spetta al presidente della Repubblica con proprio decreto proclamare l’avvenuta abrogazione.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

È punibile il tentativo di stalking?

16 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il c.d. stalking, cioè il reato di “atti persecutori”, previsto all’art. 612 bis del c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita e salvo che il fatto costituisca più grave reato.Il delitto di stalking è caratterizzato della relazione tra i singoli comportamenti dello stalker, che rilevano come una condotta persecutoria unitaria e causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi tipici descritti dalla norma. Gli eventi in questione possono essere di danno (l’alterazione delle proprie abitudini di vita e il perdurante stato di ansia o di paura), o di pericolo (il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva).Il delitto è comunque qualificabile quale reato abituale, perché è necessaria la reiterazione di più condotte – e anche “improprio” perché le singole condotte potrebbero costituire di per sé stesse autonomi reati, e di evento.Secondo la giurisprudenza più recente, ne consegue la ammissibilità logica e giuridica di configurare un tentativo di stalking, punibile ai sensi degli artt. 56 e 612 c.p., quando siano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare uno degli eventi di danno o di pericolo indicati dalla norma incriminatrice, ma l’evento non si realizzi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.Tale fattispecie può verificarsi quando, ad esempio, per il carattere forte della vittima o la mancata percezione di alcune condotte materiali dello stalker  non si realizzino gli eventi descritti e non possa ritenersi consumato il reato, che si è pero configurato nella forma del tentativo.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J