Cosa è l’incidente probatorio?

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Pubblicato il 30 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti

Cosa è l’incidente probatorio? | Egregio Avvocato

L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.


A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.


Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).


La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.

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Sequestro amministrativo e fermo amministrativo: definizioni e funzioni

30 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

Il sequestro amministrativo è un atto ablatorio, affine alla confisca, alla quale è in genere preordinato. Differisce dalla confisca in quanto comporta una indisponibilità temporanea del bene alla quale non corrisponde un effetto ablatorio della titolarità del bene per il destinatario del provvedimento.Ciò deriva dal fatto che mentre la confisca è una conseguenza dell’illecito ed è accessoria ad altra sanzione amministrativa principale, il sequestro è un atto prettamente cautelare, adottato in via preventiva, per salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene.Facendo un esempio, le violazioni del Codice della strada, all’art. 213 è stabilito che nelle ipotesi in cui il Codice prevede la confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede anche al sequestro del veicolo, oltre alle altre cose oggetto della violazione.Per quanto riguarda il fermo amministrativo, previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, come modificato dalla L. 98/2013, si inquadra nel procedimento di riscossione dei tributi. Trattasi di un atto col quale le amministrazioni o gli enti competenti impongono un vincolo di destinazione su un bene mobile registrato dell’obbligato, come avviene per una autovettura o un motociclo, in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini di legge o in seguito ad una multa non pagata dovuta ad infrazioni del Codice della strada.In sostanza, il fermo ha l’effetto di bloccare il bene finché non si fa fronte al debito e viene disposto dalla P.A., mediante in concessionari della riscossione (oggi l’Agenzia delle Entrate).

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Le dichiarazioni sostitutive

15 dic. 2021 tempo di lettura 2 minuti

Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Le tipologie di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 sono due: quelle sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà: 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)Si tratta della dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dallo stesso interessato, delle informazioni indicate nello stesso art. 46 e quindi sostitutiva delle normali certificazioni (questo il caso della data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, situazione reddituale, qualifica professionale o il non aver riportato condanne penali e così via...)2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445/2000)Tale dichiarazione concerne, invece, altri stati, qualità personali o fatti, non rientranti nell’elencazione di cui all’art. 46 che siano comunque a diretta conoscenza dell’interessato. Inoltre, la stessa può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia piena conoscenza.La dichiarazione che dovrà essere resa e sottoscritta dall’interessato, ex. art. 38 D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Per garantire effettiva applicazione da parte delle amministrazioni delle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, il legislatore espressamente qualifica come comportamenti costituenti violazione dei doveri di ufficio:la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti medianti l’esibizione di un documento di riconoscimento;la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita;il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, 2 comma ( certificazioni da produrre ai soggetti privati).

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Criminal Profiler

10 ott. 2023 tempo di lettura 3 minuti

⁣Criminal profilerMa di cosa si occupa precisamente e come lo si diventa?Il piccolo e il grande schermo sono pieni di storie di efferati delitti, i titoli dedicati al mondo dell’investigazione non mancano. In questo contesto una figura professionale presenta al tempo stesso un enorme fascino e un alone di mistero.Il criminal profilerMolti ne hanno sentito parlare, ma pochi saprebbero dire di cosa si occupi e quale sia il suo percorso.Una tecnica investigativa che permette di ricostruire, attraverso le tracce comportamentali, il profilo psicologico di un criminale ancora ignoto.È il tipico caso del serial killer che tutti cercano di acciuffare nelle serie televisive. E infatti, non a caso, i criminal profiler sono tradizionalmente chiamati in causa per i reati reiterati, come gli omicidi o gli stupri seriali, ma anche nei casi di piromania.Una serie di omicidi o una serie di aggressioni sessuali vengono solitamente compiuti sulla spinta di particolari motivazioni o “fantasie”. Queste fanno parte stabilmente dell’universo psicologico dell’assassino. In questi casi quindi è abbastanza probabile ritrovare delle tracce psicologiche di queste fantasie nei crimini commessi.Chi compie questo tipo di crimini soffre in genere di una psicopatologia, anche per questo nella formazione di un criminal profiler le competenze in ambito psicologico sono fondamentali.Nello specifico, il criminal profiler si occupa di diversi aspetti funzionali alla futura cattura del furfante.Analizza il modus operandi del criminale deducendolo dall’analisi della scena del crimine e individua alcune caratteristiche mentali. (L’individuazione di una lista di sospettati è invece compito del personale di polizia).Secondo l’FBI, inoltre, il criminal profiler identifica «le cause della morte, le condizioni psicologiche del carnefice al momento del crimine e le strategie investigative da seguire».La profilazione criminale è una tecnica nata negli Stati Uniti, dove l’FBI ha istituito anni fa un’unità dedicata alle scienze comportamentali (Behavioral Science Unit), poi inglobata nella Behavioral Analysis Unit. Le operazioni di questa unità sono proprio quelle hanno ispirato i romanzi di Thomas Harris, da cui sono stati tratti film quali Il silenzio degli innocenti e Hannibal.Nelle fiction spesso l’assassino viene catturato grazie al profilo psicologico tracciato dall’esperto criminologo di turno.Nella realtà il profilo è uno strumento che sistematizza le informazioni raccolte e aiuta nella ricerca di ulteriori indizi comportamentali.I metodi per stilare il profilo sono diversi: ▪️analisi criminale investigativa▪️approcci statistici▪️approcci clinici▪️l’analisi del comportamentoUn passaggio dell’individuazione del responsabile dei crimini è il linkage, cioè la messa in relazione dei diversi crimini alla ricerca di tratti comuni. È tutt’altro che scontato e lineare riconoscere degli elementi comuni all’interno di più crimini. Ogni singolo caso, infatti, deve comunque e necessariamente essere analizzato a partire dalla sua unicità. Solo in seguito può eventualmente essere ricondotto a una serie di atti criminali di uno stesso autore.Attualmente il criminal profiler viene chiamato in causa essenzialmente per i crimini seriali, che fortunatamente sono molto pochi.In Italia dal 1980 a oggi abbiamo avuto, ad esempio, circa 170 omicidi seriali contro i circa 30.000 omicidi singoli. Ma negli omicidi singoli il numero dei casi irrisolti è piuttosto elevato, attestandosi nel mondo dal 30% al 60% dei crimini avvenuti (percentuale che varia per anno e area geografica).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency

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Cosa sono i Patti Lateranensi?

16 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

I Patti Lateranensi sono atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale, non revocabili o modificabili unilateralmente, comprendenti tre documenti stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in occasione della c.d. Conciliazione, l’11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano di Roma. Essi includevano il Trattato, deputato a risolvere la “questione romana”, con il quale si creava lo Stato della Città del Vaticano e veniva riconosciuta la sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede sullo Stato medesimo; per converso, anche la Santa Sede riconosceva ufficialmente lo Stato Italiano con il Trattato. Venivano inoltre sancite per il Papa e la Santa Sede delle garanzie a natura reale e personale (ad esempio, la piena proprietà degli immobili e la sacralità e inviolabilità della persona del Pontefice). Il Trattato, inoltre, coerentemente con l’intento del governo fascista di dare una forte impronta confessionista dello stato, consapevole della rilevanza dell’utilizzo della religione cattolica quale strumento di controllo della popolazione, sanciva all’art. 1 che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato – gli altri culti, fino alla svolta razziale, venivano comunque “tollerati”, purché non professanti principi o praticanti riti contrari all’ordine pubblico e buon costume.Unitamente, v’era il Concordato, volto a regolare le condizione della Religione e della Chiesa in Italia, disciplinando le cc.dd. res mixtae, cioè quelle materie di comune interesse, come ad esempio il matrimonio; e una Convenzione finanziaria, per regolare i rapporti finanziari, con la quale si riconobbe anche un indennizzo alla Santa Sede per la perdita del dominio spirituale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico avvenuta durante il risorgimento.Ad essi veniva data esecuzione con la legge 810 del 1929. Oggi la legge è ancora vigente solo relativamente al Trattato. Per la sua applicazione, inoltre, veniva emanata la legge 847 del 1929, recante la disciplina del matrimonio (oggi parzialmente in vigore), e la legge 848 in materia di enti ecclesiastici.  La materia ha subito successivamente importanti modifiche in ragione dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, con il relativo protocollo di approvazione, trasfuso poi nella legge 222 del 1985, che ha di fatto sostituito il Concordato.

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