Cosa è l’incidente probatorio?

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Pubblicato il 30 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti

Cosa è l’incidente probatorio? | Egregio Avvocato

L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.


A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.


Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).


La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.

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Decreto legge e decreto legislativo: le differenze

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Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo. Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti. Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.

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La caparra confirmatoria

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L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.

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Cosa succede se getto una carta o un mozzicone per strada?

12 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

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Qual è la differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato?

29 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il patteggiamento è un rito speciale previsto nel codice di procedura penale, il quale comporta che il giudice applichi con sentenza la pena che è stata indicata da una richiesta concorde del Pubblico Ministero e dell’imputato. In tal caso, si ottiene una notevole semplificazione del processo, poiché viene eliminata l’assunzione delle prove e l’utilizzazione dei verbali redatti in sede di indagine. La sentenza, inoltre, non può essere appellata ed è solo ricorribile in Cassazione, peraltro per limitati motivi specificamente individuati dalla legge. Essa, invece, non ha effetto di giudicato ai (soli) fini degli effetti civili.La legge incentiva l’imputato a tale accordo, soprattutto a fini deflattivi, prevedendo che nella determinazione della pena debba essere prevista una diminuzione fino a un terzo.Tali aspetti individuano le significative differenze col rito abbreviato.In tale secondo caso, l’imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la pronuncia del giudice avvenga all’esito dell’udienza preliminare, acconsentendo a che vengano utilizzati gli atti segreti compiuti durante le indagini, eventualmente condizionando la richiesta ad una integrazione probatoria e indicando le prove di cui ritenga necessaria l’ammissione. Questi rinuncia cosi al pieno contraddittorio nella formazione della prova e ai diritti che gli spettano in dibattimento.Nel caso di giudizio abbreviato, l’imputato non conosce l’esito del giudizio (cioè se verrà assolto o condannato), né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e in relazione alla quale parimenti beneficerà di una riduzione pari a un terzo. Nel caso di patteggiamento, invece, l’imputato sa in anticipo la pena che gli verrà inflitta – oltre che l’esito, appunto, di condanna. Può evidenziarsi, quindi, che in tale caso il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, con l’accordo, incide direttamente sia sulla qualità, sia sulla quantità della pena, così potendo valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie del dibattimento.

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