Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Essa è funzionale a ottenere l’arresto e la consegna di una persona da parte di uno Stato membro al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale, di eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
La disciplina di questo istituto prevede diverse variazioni rispetto alla procedura ordinaria.
In particolare, diversamente da quanto vale in genere per l’estradizione, non è previsto un filtro valutativo del Ministro di Giustizia, che è mero organo di assistenza amministrativa.
I motivi di rifiuto per l’estradizione, inoltre, sono solo quelli previsti in modo uniforme per tutti i paesi UE. Non valgono, pertanto, le limitazioni eventualmente previsti dal singolo Stato.
Può notarsi inoltre che per alcuni reati di particolare gravità non opera il principio della “doppia incriminabilità”, per il quale l’estradizione è consentita solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge dello stato straniero.
In tali casi, tuttavia, è necessario che per il singolo reato sia prevista, nello Stato richiedente, una pena massima di almeno tre anni di reclusione.
Anche i tempi della procedura sono particolarmente ristretti, poiché la stessa deve concludersi entro sessanta giorni (prorogabili di altri trenta).
Resta invece la necessità che lo Stato richiedente formuli una richiesta sulla base di una decisione giudiziaria (una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato), che sarà valutata dalla Corte d’appello italiana competente nell’ambito di in una procedura che si svolgerà in contraddittorio con l’interessato. Se accolta, la misura verrà eseguita dal Ministero di Giustizia.
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Egregio Avvocato
25 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrata dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali, in modo da avere la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali ha lo scopo di rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale.I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall’art. 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana; il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici.All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta la sola maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato è volto ad evitare che la nomina del Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra i principi a cui tende ispirare le proprie funzioni. Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante il mandato il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (quali la residenza del PdR e per gli uffici presidenziali, a cui si aggiunge un assegno periodico) ed è posta alle dipendenze esclusive una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della repubblica.
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Egregio Avvocato
10 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Con il contratto di lavoro le parti si impegnano a reciproche obbligazioni.Prestazione lavorativa e retribuzione costituiscono i principali obblighi derivanti dal contratto di lavoro e rappresentano l’oggetto del contratto. Anche il lavoro di pubblico impiego è un rapporto di tipo bilaterale, da cui derivano una serie di doveri e diritti sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.I doveri del dipendente possono essere raggruppati in due ampie tipologie: l’una di stampo pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica ex. art. 51 Cost., ai principi di imparzialità e buon andamento ex. art. 97 Cost., e al carattere democratico della repubblica ex. art. 1 Cost., che impone di favorire i rapporti tra amministrazione e cittadino.L’altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti, come per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.La definizione dei doveri del dipendente compete al codice di comportamento che nel pubblico impiego, da ultimo, è previsto dal D.P.R. 62/2013. Questo nuovo Codice, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso trova applicazione per tutti i dipendenti pubblici, dirigenti e non, specificandosi che le relative prescrizioni costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale sottratte alla privatizzazione, previste dall’art. 3 D. Lgs. 165/2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Il nuovo Codice presenta dei profili innovativi rispetto al passato.In primo luogo, per quel che riguarda la disciplina in tema di regali, compensi e altre utilità. Il dipendente non deve sollecitare per sé o per altri, né regali o altre utilità ma soprattutto non ne deve accettare, salvo quelli modico valore, rinvenibili nelle normali relazioni di cortesia, quelli, orientativamente, di valore non superiore ai 150 euro.Importante è anche il nuovo richiamo alla prevenzione degli illeciti nella P.A., correlato alla normativa in tema di corruzione e trasparenza, nella quale si prevede che tutti i dipendenti sono tenuti, non solo a rispettare le misure di prevenzione della corruzione, ma anche a garantire la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione. Sull’applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente. Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa. Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha concorso di reati nel caso in cui un unico soggetto commetta più reati, per i quali dovranno trovare applicazione tutte le norme incriminatrici violate. Si distingue tra concorso formale di reati: ove con un’unica azione o omissione, e con l’unica condotta il soggetto commette più reati; e concorso materiale di reati, ove con più azioni od omissioni il soggetto commette più reati.Nel caso di concorso formale, il legislatore ha previsto un trattamento di favore, cioè il c.d. cumulo giuridico: si parte dalla pena del reato più grave e tutti gli altri reati perdono autonomia sanzionatoria; il giudice potrà procedere ad aumentare la pena per gli altri reati (potrà farlo fino al triplo).Nel caso di concorso materiale di reati, invece, si applica il cd. cumulo materiale: è la somma algebrica delle pene previste da tutte le norme incriminatrici violate.All’interno della categoria di concorso materiale di reati, peraltro, vi è un’ipotesi speciale: il reato continuato, che si configura nel caso in cui il soggetto con più azioni od omissioni commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se ricorre la continuazione, si applicherà il cumulo giuridico in deroga alla regola prevista per il concorso materiale di reati.
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