Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Essa è funzionale a ottenere l’arresto e la consegna di una persona da parte di uno Stato membro al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale, di eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
La disciplina di questo istituto prevede diverse variazioni rispetto alla procedura ordinaria.
In particolare, diversamente da quanto vale in genere per l’estradizione, non è previsto un filtro valutativo del Ministro di Giustizia, che è mero organo di assistenza amministrativa.
I motivi di rifiuto per l’estradizione, inoltre, sono solo quelli previsti in modo uniforme per tutti i paesi UE. Non valgono, pertanto, le limitazioni eventualmente previsti dal singolo Stato.
Può notarsi inoltre che per alcuni reati di particolare gravità non opera il principio della “doppia incriminabilità”, per il quale l’estradizione è consentita solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge dello stato straniero.
In tali casi, tuttavia, è necessario che per il singolo reato sia prevista, nello Stato richiedente, una pena massima di almeno tre anni di reclusione.
Anche i tempi della procedura sono particolarmente ristretti, poiché la stessa deve concludersi entro sessanta giorni (prorogabili di altri trenta).
Resta invece la necessità che lo Stato richiedente formuli una richiesta sulla base di una decisione giudiziaria (una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato), che sarà valutata dalla Corte d’appello italiana competente nell’ambito di in una procedura che si svolgerà in contraddittorio con l’interessato. Se accolta, la misura verrà eseguita dal Ministero di Giustizia.
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17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
In diritto civile, si parla di «simulazione» per individuare l’ipotesi in cui due o più soggetti stipulino un contratto che in realtà non vogliono e fingono di volere, per creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta.Per realizzarla le parti ricorrono a più negozi, quali: il «negozio simulato», cioè il contratto stipulato per creare la situazione di apparenza, i cui effetti non sono in realtà voluti;l’«accordo simulatorio», o c.d. «controdichiarazione», che si affianca al negozio simulato e con il quale le parti convengono che il negozio simulato non abbia effetto tra loro, eventualmente stabilendo quali effetti diversi vogliano produrre;in quest’ultimo caso, cioè la simulazione c.d. relativa (in cui le parti hanno inteso stipulare anche un contratto diverso da quello che appare), viene concluso anche il «negozio dissimulato», cioè il contratto realmente voluto dalle parti.Tale contratto non figura nei casi di simulazione c.d. assoluta, in cui le parti convengono che non si costituisca tra loro alcun contratto.La simulazione può colpire diversi elementi del rapporto contrattuale (ad esempio il tipo di contratto, l’oggetto, alcune sue clausole). Può riguardare anche l’identità di una delle parti: è il caso della c.d. interposizione fittizia, in cui i contraenti, ad. es. Tizio e Caio, stipulano, con il consenso di Sempronio, un contratto simulato tra loro, mentre il contratto dissimulato (realmente voluto) viene stipulato tra Tizio e Sempronio. In questi casi, la simulazione viene utilizzata per occultare all’esterno l’identità di una delle parti.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Quando si compra qualcosa online, si tratta di un acquisto “a distanza” e il Codice del Consumo prevede che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, cioè cambiare idea, senza fornire alcuna spiegazione.Soltanto in alcuni casi tassativi previsti dalla legge tale diritto è escluso (di solito per le particolarità del bene, magari personalizzato), e il venditore è obbligato a comunicarlo al momento dell’acquisto.Tale diritto deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene. Nel conteggio dei giorni è escluso quello della consegna.Se il venditore non informa il consumatore del diritto di recesso, il termine si considera di 12 mesi.Occorrerà: comunicare il recesso al venditore, che dovrà restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, (comprese le spese di spedizione se “standard”); poi restituire i beni ricevuti entro 14 giorni, a proprie le spese dell’invio (salvo il venditore si offra di pagarle).
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Egregio Avvocato
8 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di acquisto di merce contraffatta è configurabile la responsabilità non solo per il venditore (autore del reato di contraffazione) ma anche per chi acquista i prodotti.Occorre tuttavia distinguere:1. se chi acquista è consapevole della contraffazione, si configura il reato di ricettazione previsto all’art. 648 c.p., punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro;2. se chi acquista è in colpa, perché non verifica la legittima provenienza, nonostante per le circostanze emergessero dubbi sulla provenienza legittima del bene, si integra invece il reato di incauto acquisto di cui all’art. 712c.p., punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro;In entrambi i casi, è esclusa la responsabilità penale se l’acquisto è avvenuto per uso personale. In tal caso si rischia “solo” una sanzione amministrativa pecuniaria (prevista dal D.L. 35 del 2005 e successive modificazioni), da 100,00 fino a 7.000,00 euro.
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