Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro
La manipolazione affettiva consiste nell'"usare" gli altri per raggiungere i propri interessi. Nella nostra società, questa forma di persuasione viene utilizzata in diversi contesti: nel lavoro, nelle relazioni sentimentali e familiari o persino attraverso la pubblicità.
La verità è che, a vari livelli, la maggior parte di noi ha utilizzato una strategia di manipolazione ad un certo punto; ad esempio, nella nostra infanzia, per ottenere un giocattolo o una caramella. Il problema sorge quando diventa la modalità predominante all’interno di una relazione con le altre persone e smette di essere una strategia passeggera.
Molte persone che soffrono pensando di trovarsi in relazioni tossiche consultano uno psicoterapeuta, ma spesso accade anche che, durante le sedute, emerga una manipolazione affettiva nella coppia oppure in altre relazioni, da parte di una persona significativa della propria vita.
La manipolazione psicologica affettiva può apparire, infatti, in ogni tipo di relazione: pensiamo alla manipolazione affettiva dei genitori, di una madre oppure a quella nell’amicizia.
Come riconoscere la manipolazione affettiva? Possiamo dire innanzitutto che l’obiettivo del manipolatore è il controllo. Secondo lo psicoterapeuta e psichiatra A. Lowen, il controllo ha la stessa funzione del potere: proteggere da una possibile umiliazione.
Il manipolatore ha una vera e propria mania del controllo e, per prima cosa, controlla se stesso negando i propri sentimenti. Poi deve anche controllare le situazioni in cui è coinvolto e accertarsi che altri non abbiano alcun potere su di lui/lei.
Il manipolatore sceglierà un partner sottomesso e insicuro, nel quale saprà trovare a poco a poco la zona vulnerabile che consentirà l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza affettiva.
In alcuni casi colui che mette in atto una manipolazione relazionale è un individuo narcisista. Il narcisista nelle relazioni tende a manipolare l’altro, allo scopo di ottenere soddisfacimento alle proprie richieste. "Se mi vuoi davvero bene, devi farlo" è una delle frasi della manipolazione affettiva più comuni. La manipolazione affettiva del narcisista patologico si esplica anche attraverso le bugie, usate per favorire il suo punto di vista e il suo bisogno di approvazione.
A volte, però, è possibile trovare una manipolazione affettiva patologica anche in chi ha una personalità remissiva che, attraverso atteggiamenti differenti, può comunque manipolare l’altro, utilizzando la propria presunta debolezza e fragilità.
A differenza delle persone in relazioni sane, in cui i partner dimostrano per lo più reciprocità e cooperazione, un manipolatore emotivo cerca di usare, controllare o persino vittimizzare qualcun altro.
Potere e controllo sono due facce della stessa medaglia, che insieme concorrono a proteggere l’individuo dal sentirsi vulnerabile. L’altro diventa così un oggetto da possedere e distruggere.
Mosso da un’invidia incontrollabile e del tutto inconscia, il manipolatore individua nell’altro tutti quegli aspetti che a lui mancano e lavora metodicamente per distruggerli, così da non rappresentare più un pericolo per la propria carente autostima
Nella manipolazione in amore, i partner che hanno la tendenza a salvare la persona amata da se stessa, sentendosi in dovere di portare avanti la relazione quando il compagno sembra troppo vulnerabile e avendo così la sensazione di essere indispensabili, risultano essere le vittime ideali dei manipolatori.
Autocommiserandosi, il manipolatore sa bene come servirsi del partner facendo appello alla sua compassione, comunicando il bisogno di appoggio e d’amore. Le tecniche che mette in atto sono diverse:
I sintomi da manipolazione affettiva possono essere sottili. Spesso sono difficili da identificare, specialmente quando stanno accadendo a te. Le persone che diventano vittime della manipolazione affettiva possono iniziare a sperimentare cambiamenti nel loro umore o modo di reagire.
Alcuni effetti della manipolazione affettiva che possiamo prendere in considerazione sono:
Chi manipola agisce secondo precisi schemi utili a raggiungere il suo scopo. Possiamo suddividere le sue azioni in fasi precise, che definiscono l’escalation della manipolazione mentale nella coppia.
In questa fase la vittima verrà fatta sentire la persona più importante del mondo. Senza che se ne renda conto abbasserà le proprie difese tanto da raccontare tutto di sé:
Tutte le risorse della vittima verranno via via distrutte in cambio di:
A questo punto, dopo essere stata del tutto prosciugata e non avendo più nulla da "offrire", verrà buttata via come un oggetto inutile.
Uscire da un trauma da manipolazione affettiva sarà difficilissimo: i segni potrebbero rimanere a lungo e la vittima passerà mesi, a volte anni, ripensando ai momenti belli e brutti, rimuginando e tormentandosi, alternando la rabbia alla nostalgia dei primi tempi.
Quando sembrerà che tutto sia finito, nel momento in cui la vittima ricomincerà a vivere, ecco che il manipolatore ritornerà sui suoi passi per provare ad annientarla un’altra volta e farla rientrare nel ciclo della violenza da cui era finalmente riuscita a liberarsi.
Spesso, dietro ad un rapporto di coppia in crisi, ci sono diverse difficoltà che vanno dalla manipolazione alla dipendenza affettiva. Come liberarsi dalla manipolazione affettiva?
Uscire dalla manipolazione affettiva è un compito non facile, ma neppure impossibile. Lasciare andare un manipolatore affettivo significa rinunciare alla sua approvazione e visione del mondo, smettere di accontentarsi delle briciole e sintonizzarsi sulla propria approvazione, autostima e visione di sé.
Finché cerchi di adattarti alla prospettiva distorta del manipolatore, o cerchi di fargli vedere e capire la tua prospettiva, ti perderai in un labirinto di perplessità e confusione. Uno dei primi step per difendersi dalla manipolazione affettiva sta nel capire cosa senti tu da solo, cosa vuoi fare e poi seguirlo.
Il manipolatore emotivo vuole che tu corrisponda a lui e all’immagine che vuole far passare di te.
Come abbiamo detto, non corrispondere a ciò che vogliono i manipolatori emotivi ti espone alla loro rabbia e disapprovazione. Liberarsene significa innanzitutto smetterla di compiacere il manipolatore o cercare di ottenere il suo sostegno per ciò che senti, pensi o fai.
Questa è la chiave contro la manipolazione affettiva: lasciare andare le sue richieste per prenderti cura dei tuoi desideri e bisogni. Imparare ad ascoltare maggiormente le proprie emozioni, le proprie idee come degne di valore, e come unica e vera bussola per capire qual è la giusta via da intraprendere.
Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro
Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa
Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo
Diritto Penale ,
Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Condividi:
Pubblicato da:
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
In diritto civile, si parla di «simulazione» per individuare l’ipotesi in cui due o più soggetti stipulino un contratto che in realtà non vogliono e fingono di volere, per creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta.Per realizzarla le parti ricorrono a più negozi, quali: il «negozio simulato», cioè il contratto stipulato per creare la situazione di apparenza, i cui effetti non sono in realtà voluti;l’«accordo simulatorio», o c.d. «controdichiarazione», che si affianca al negozio simulato e con il quale le parti convengono che il negozio simulato non abbia effetto tra loro, eventualmente stabilendo quali effetti diversi vogliano produrre;in quest’ultimo caso, cioè la simulazione c.d. relativa (in cui le parti hanno inteso stipulare anche un contratto diverso da quello che appare), viene concluso anche il «negozio dissimulato», cioè il contratto realmente voluto dalle parti.Tale contratto non figura nei casi di simulazione c.d. assoluta, in cui le parti convengono che non si costituisca tra loro alcun contratto.La simulazione può colpire diversi elementi del rapporto contrattuale (ad esempio il tipo di contratto, l’oggetto, alcune sue clausole). Può riguardare anche l’identità di una delle parti: è il caso della c.d. interposizione fittizia, in cui i contraenti, ad. es. Tizio e Caio, stipulano, con il consenso di Sempronio, un contratto simulato tra loro, mentre il contratto dissimulato (realmente voluto) viene stipulato tra Tizio e Sempronio. In questi casi, la simulazione viene utilizzata per occultare all’esterno l’identità di una delle parti.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
4 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il comando delle Forze armate non costituisce un comando strategico, affidato agli organi tecnici (Capo di Stato maggiore generale) ma consiste nella direzione-politico amministrativa delle forze armate, attribuita al Capo dello Stato in veste di rappresentante della Repubblica nella sua unità.Gli atti compiuti dal Presidente in qualità di Presidente del Consiglio supremo di difesa non richiedono controfirma ministeriale (ex. art. 89 Cost.) perché non sono atti presidenziali, ma atti dell’organo collegiale che egli presiede.Il Consiglio supremo di difesa in particolare costituisce un organo: di rilievo costituzionale, perché previsto dalla Costituzione, ma non partecipe della funzione politica, essendo dotato di solo di attribuzioni proprie del potere esecutivo; collegiale, essendo composto da una pluralità di persone fisiche che concorrono tutte alla formazione degli atti necessari al funzionamento dell’organo e con funzioni consultive e deliberative.Nel 2010, il D.lgs n. 66 del 15 marzo, ha introdotto il Codice dell’ordinamento militare, dedica il Titolo II al Consiglio supremo di difesa specificando la sua struttura e le relative attribuzioni. In particolare, l’art. 2 precisa che il Consiglio esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e ne fossa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
17 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
La ricognizione è un mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. Momento fondamentale nello svolgimento della ricognizione, soprattutto di persone, è la cd. predisposizione della scena. In assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno altre due persone (definite come distrattori), che siano il più possibile somiglianti “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima è invitata a scegliere il proprio posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti, ove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Solo quando la scena è pronta, potrà entrare colui che deve effettuare il riconoscimento, il quale dovrà quindi indicare il soggetto che ritiene essere la persona alla quale il reato è attribuito. Molto spesso la ricognizione avviene in giudizio mediante degli album fotografici predisposti dalla Polizia di Stato, i quali riportano una serie di foto di soggetti tendenzialmente simili tra loro e a ognuno dei quali è riconosciuto un numero. Solo alla fine dell’album sarà indicata anche la cd. legenda, ove ogni numero corrisponde al nome del soggetto in foto. Il soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione dovrà quindi indicare il numero che corrisponde alla foto della persona che ritiene autore del reato, e sarà poi il giudice ad associare quel numero al nome. Può accadere anche che, nel corso della deposizione dibattimentale, al testimone sia chiesto se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In questo caso, sembrerebbe che la testimonianza fornisca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante una ricognizione vera e propria, senza però avere le formalità che invece sono richieste per la ricognizione. La giurisprudenza sostiene che si tratti di una cd ricognizione informale, che si possa considerare come prova atipica e come tale utilizzabile. La dottrina obietta, però, che le formalità della ricognizione sono poste a tutela dell’attendibilità del risultato e che un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell’esame incrociato e senza la presenza di distrattori, sia una prova che aggira le garanzie richieste dal c.p.p. e che fornisce un risultato non attendibile.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti