Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Il falso, tuttavia, non è quasi mai fine a stesso, costituendo invece il mezzo per realizzare un altro obiettivo, lesivo della sfera giuridica di qualche altro soggetto.
Per questo si ritiene che oltre all’offesa alla fede pubblica, il reato di falso debba avere un’ulteriore e potenziale attitudine offensiva, la quale può rivelarsi concreta in presenza di alcuni presupposti, considerandosi la reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto (che sarebbe anche persona offesa del reato).
Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude la rilevanza penale di alcuni tipi di falso per difetto di offensività, qualora manchi l’effettiva lesione di uno dei citati interessi, protetti dalla norma.
La non punibilità può affermarsi anche se il falso fosse idoneo a ingannare il pubblico (e quindi non grossolano), ma comunque non abbia inciso sulla sfera giuridica di nessun soggetto, proprio perché manca una delle offese che deve necessariamente verificarsi ai fini della configurazione del reato.
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Egregio Avvocato
22 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, il presupposto indifettibile per la concessione delle misure ante causam è la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che non consentono neppure la previa notificazione del ricorso e la domande di misure cautelari non provvisorie con decreto presidenziale. Solo in presenza di tale presupposto il soggetto può proporre istanza per le misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso in merito alla domanda cautelare in corso di causa.L’istanza va proposta al Presidente del T.A.R. competente per il giudizio, il quale prevede sulla stessa, sentite le parti e omessa ogni formalità.Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile, tuttavia la stessa istanza può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa. Provvedimento di accoglimento che perde di efficacia nel caso in cui entro 15 giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi 5 giorni.In ogni caso, la misura concessa ante causam perde effetto con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Provvedimento di accoglimento che non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Molteplici sono le condotte che assumono rilevanza penale alla luce del Testo Unico stupefacenti (n. 309/90). Tuttavia, nel caso in cui tali condotte siano poste in essere per uso personale (e quindi a fini domestici), il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina estranea al diritto penale.Tra la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, la differenza sta nel fatto che nel primo caso la sostanza drogante non è ancora venuta ad esistenza, mentre nel secondo caso è già esistente e strettamente collegata all’uso (non posso farne uso, se non la detengo).La detenzione per uso personale viene presa in considerazione dall’art. 75 TU stupefacenti, secondo il quale la condotta integra un illecito amministrativo. In merito alla coltivazione per uso personale, invece, una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12348/2020) ha stravolto l’orientamento tradizionale e ha evidenziato come tale condotta non debba avere alcun tipo di rilevanza – né penale, né amministrativa. Ciò alla luce del principio di offensività: la mera coltivazione domestica, avente determinate caratteristiche, non è idonea ad offendere il bene giuridico. Mancando l’offesa, infatti, manca il reato.Verrà applicata, quindi, la sanzione amministrativa solo nel caso in cui sia integrata la condotta di detenzione per uso personale; non potendo essere applicata alcuna sanzione nel caso di coltivazione per uso personale
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il regolamento di condominio, redatto dai condòmini all’unanimità, può stabilire degli orari entro i quali sia possibile ascoltare musica ad alto volume.In mancanza di alcuna regolamentazione condominiale, trova applicazione l’art. 844 c.c., che pone il limite della «normale tollerabilità». I giudici hanno individuato questo limite nella soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo. In ogni caso, per la verifica del superamento del limite ci si può avvalere di una perizia fonometrica.Solo nel caso in cui la musica disturbi l’intero palazzo, o addirittura il quartiere, si tratta del reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.); non anche se ad essere molestati dalla musica ad alto volume siano solo gli inquilini confinanti. In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di un illecito civile, a fronte del quale si può presentare una diffida mediante il proprio avvocato. Se questa non dovesse sortire effetti, è possibile poi presentare un ricorso d’urgenza in tribunale per ottenere un ordine di cessazione delle molestie. Infine, con una autonoma causa, è possibile anche ottenere il risarcimento del danno; il quale non è presunto nel fatto stesso dell’accertamento dell’inquinamento acustico, ma deve essere provato.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui gli studenti, nel corso dell’orario scolastico, cagionino dei danni, subentra la responsabilità dell’insegnante: si tratta di responsabilità temporanea, cioè limitata al tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza del docente.È opportuno distinguere a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra lo studente autore del danno e l’insegnante: nel caso di insegnante privato si applicherà il comma 2 dell’art. 2048 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.Nel caso di insegnante in una struttura pubblica, ai sensi dell’art. 61 della l. n. 312 del 1980, il legittimato passivo è invece il Ministero dell’istruzione, e non l’insegnante. Sarà poi il Ministero a potersi rivalere nei confronti di quest’ultimo. Gli insegnanti della scuola pubblica, infatti, non si trovano in rapporto organico con la singola struttura scolastica, bensì con la Pubblica amministrazione centrale dello Stato.Infine, nel caso di insegnante in una struttura scolastica privata, sarà sempre quest’ultima a rispondere, ma a titolo di inadempimento della obbligazione di protezione (ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.) Anche in quest’ultimo caso ci può essere un concorso di responsabilità tra la scuola privata e l’insegnante: è riconosciuta l’azione di rivalsa in capo alla struttura scolastica nei confronti del docente.
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