Egregio Avvocato
Pubblicato il 13 gen. 2022 · tempo di lettura 4 minuti
La denuncia di un reato è, come regola generale, facoltativa: la scelta se denunciare o meno un reato di cui si abbia conoscenza è, infatti, rimessa al senso civico di ciascuno, salvi alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.
1 - Premessa: caratteri generali della denuncia
La denuncia è una notizia di reato: è, cioè, un’informazione che permette alle autorità giudiziarie (in particolare al Pubblico Ministero) di venire a conoscenza di un illecito penale.
A differenza della querela (per un approfondimento sulla differenza fra denuncia e querela vi rimandiamo qui), la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio.
I reati procedibili d’ufficio sono quelli in cui lo Stato procede nei confronti dell’autore reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. La maggior parte dei reati è procedibile d’ufficio: ricordiamo, a titolo di esempio, il furto in abitazione, la rapina nonché i più gravi reati contro la persona, come l’omicidio.
La denuncia deve contenere, ai sensi dell’art. 332 c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione della data in cui viene presentata, le fonti di prova già note nonché, se conosciute, le generalità della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire sui fatti.
La denuncia può essere scritta o orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.
La denuncia, infine, deve essere sottoscritta dal denunciante: se è anonima non può essere utilizzata.
2 - La denuncia da parte dei privati
L’art. 333 c.p.p. pone la regola generale secondo cui “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”.
Il nostro codice di rito, quindi, lascia decidere discrezionalmente a ciascuno se presentare denuncia per un reato di cui abbia notizia.
3 - La denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziaria
I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni – cioè durante l’orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 c.p.p.).
Sono ritenuti incaricati di pubblico servizio, ad esempio, gli insegnanti pubblici: questi, ad esempio, se viene a conoscenza che una sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia deve denunciarli, anche se lo apprende fuori dall’orario di lavoro.
Anche i medici dipendenti pubblici sono considerati incaricati di un pubblico servizio: ne consegue che hanno l’obbligo di denuncia di tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni.
Il medico privato, invece, ha l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p.p.: si tratta di una particolare forma di denuncia cui è tenuto l’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza o operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Il referto deve essere trasmesso alle autorità inquirenti entro 48 ore, a meno che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: in questo caso l’obbligo viene meno.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, invece, hanno l’obbligo di denunciare tutti i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza, anche fuori dal servizio svolto (art. 361 co. 2 c.p.p.).
4 - La denuncia da parte del difensore
Ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il difensore e i suoi ausiliari non hanno un obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte: questi soggetti sono in ogni caso vincolati al segreto professionale.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Le sentenze che intervengono all’esito di un processo penale possono ricondursi a due macro categorie: quelle di proscioglimento e quelle di condanna. Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione. Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I due istituti in esame sono caratterizzati, e di conseguenza accomunati, dal fatto di riconoscere al soggetto autore del reato la possibilità di espiare la pena in un luogo diverso dal carcere. Soprattutto negli ultimi anni, è stata fortemente sentita l’esigenza di introdurre nel sistema penale delle misure che evitassero un ulteriore ingolfamento ed affollamento delle strutture penitenziarie, già fortemente in difficoltà. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2013 ha condannato l’Italia (sentenza Torreggiani) per la situazione di sovraffollamento carcerario tale da rendere inumano e degradante il trattamento, andando quindi a violare l’art. 3 Cedu.Tuttavia, le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione, pur avendo in comune tale aspetto fondamentale di evitare il ricorso alla struttura detentiva, sono due istituti da tenere necessariamente distinti, in quanto espressione di due momenti processuali del tutto differenti. Le pene sostitutive sono previste dalla l. n. 681/1989 e si pongono quale sostituzione delle pene detentive brevi. Vengono applicate direttamente dal giudice della cognizione, il quale una volta affermata la responsabilità dell’autore, andrà ad applicare una pena sostitutiva, evitando l’ingresso in carcere del soggetto autore del delitto. Le pene sostitutive previste nel nostro ordinamento sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.Diversamente, le misure alternative alla detenzione sono previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) e sono di competenza della magistratura di sorveglianza. Quest’ultima interviene in un secondo momento rispetto al giudice di cognizione, e va ad incidere su un giudicato già formato. Rispondono ad un’esigenza di rieducazione della pena, che trova espressione nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione, tale per cui le pene devono necessariamente avere una vocazione risocializzante e consentire delle occasioni di possibile rientro in società. Ciò che rileva è l’evoluzione della personalità del condannato. Tra le altre, le misure alternative alla detenzione maggiormente utilizzate nel nostro ordinamento sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui un soggetto privato, sia esso persona fisica o persona giuridica privata con scopo lucrativo, sia proprietario di un bene che sia stato dichiarato come bene culturale, ha la libertà di alienarlo. Nell’ordinamento italiano, infatti, vige anche per i beni culturali il principio della libera disponibilità, secondo il quale il proprietario può liberamente disporre del bene stesso.Tuttavia, una volta che è stato concluso il contratto di alienazione tra privati, l’alienante ha l’obbligo di denuntiatio. L’art. 59 del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) dispone che nel caso di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento della detenzione dei soli beni mobili vi è l’obbligo di denuncia al Ministero. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dal trasferimento, e la mancata denuncia comporta la commissione di un reato ex art. 173 lett. b) cod. beni culturali. In determinati casi, poi, individuati dall’art. 60, il Ministero ha la facoltà di prelazione e può quindi acquistare i beni culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Ministero entro 60 giorni da quando è stata ricevuta la denuncia, o entro 180 giorni in caso di denuncia tardiva, omessa o incompleta. In pendenza di tale termine, il contratto di alienazione è temporaneamente inefficace ed è vietata la consegna del bene.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Gli artt. 143 e ss. del c.c. disciplinano i doveri reciproci tra coniugi (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, ecc.) ed i doveri verso i figli (mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli). Nel caso in cui tali doveri vengano violati si dà luogo al cd. illecito endofamiliare.Tradizionalmente, il risarcimento del danno derivante dalla violazione di tali obblighi veniva escluso. Ciò alla luce del concetto istituzionale di famiglia, la quale svolgeva una funzione pubblicistica sia in relazione alla educazione dei propri componenti, sia verso l’economia agricola e quindi come unità produttiva verso l’esterno. La famiglia era impostata sulla figura del padre, in una posizione di superiorità sia rispetto al coniuge, sia rispetto ai figli. Il nucleo familiare non doveva quindi essere assoggettato ad intrusioni da parte dell’esterno, quale poteva essere il risarcimento del danno.Successivamente, tale concezione è stata superata: la famiglia, alla luce della Carta costituzionale, diventa uno strumento per consentire ai componenti della stessa di esplicare la propria personalità (art 2 Cost.). Non è l’individuo ad essere strumentale alla famiglia, ma è la famiglia, invece, che è strumentale all’individuo. Se i diritti fondamentali vengono violati, è necessario garantire un risarcimento del danno, a prescindere dal “luogo” in cui la violazione è stata realizzata.Attualmente, quindi è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di violazione degli obblighi endofamiliari. Tuttavia, non è sufficiente la mera violazione del dovere, ma serve anche il cd. danno conseguenza: serve la lesione della dignità (es. tradimento in pubblico, fatto senza alcun rispetto) e la prova di questa lesione.
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