Detenzione di sostanze stupefacenti: non è possibile confiscare le somme di denaro a titolo di profitto del reato.

Avv. Francesco  Bellocchio

Avv. Francesco Bellocchio

Pubblicato il 5 set. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
Detenzione di sostanze stupefacenti: non è possibile confiscare le somme di denaro a titolo di profitto del reato. | Egregio Avvocato

Abstract: Nel caso in cui all’imputato venga contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ex art. 73 co. V del D.p.r n. 309 del 1990, è esclusa la possibilità di confiscare le somme di denaro, in quanto non costituiscono il profitto del reato.



1 – Il principio di diritto.

Con la sentenza n. 30861 del 13 luglio 2022, la quarta sezione della Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “ove venga ravvisata l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 co. 1 del codice penale”.

 

2 – Il fatto.

Il difensore del sig. M. B. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale, oltre ad irrogare la pena principale, ordinava altresì la confisca della somma di € 5.590,00 precedentemente sottoposta a sequestro.

La somma di denaro oggetto di sequestro veniva rinvenuta in parte all’interno dell’abitazione, ed in parte nel vano sottosella del motorino di sua proprietà.

La sentenza gravata considerava detta somma di denaro quale provento-profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente, su una base prettamente indiziaria (mancata giustificazione della provenienza, dal possesso di un’agenda con annotati nomi di persone e cifre, assenza di attività lavorativa lecita).

3 – La sentenza.

L’approdo giurisprudenziale in commento, riprendendo quelli che sono gli orientamenti ormai consolidati sul tema (C. Pen. Sez. IV, n. 40912/16, Rv. 267900; C. Pen. Sez. VI, n. 55852/17, Rv. 272204), parte dal presupposto secondo cui “in caso di contestazione del reato ex art. 73 co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere a confisca del denaro solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 c.p. e non ai sensi degli artt. 85-bis (D.p.r. n. 309/90) o dell’art. 240-bis del codice penale”.

Come noto, l’art. 240 c.p. opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non può, a contrario, avere ad oggetto i proventi di altre eventuali condotte antigiuridiche, estranee alla dichiarazione di responsabilità.

Orbene, secondo il Supremo consesso per poter confiscare le somme di denaro trovate in possesso dell'imputato è necessario, quindi, accertare l’esistenza del nesso di pertinenzialità fra la somma di denaro rinvenuta e il reato ascritto all’imputato; ne consegue che, venendo a mancare i presupposti applicativi dell’art. 240 c.p., non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.

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Il permesso di costruire

23 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

Il permesso di costruire è il provvedimento legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.L’art. 10 T.U. 380/2001, individua quelli che sono gli interventi da sottoporre al previo rilascio del permesso di costruire e li specifica tramite la classificazione presente nella disposizione.In particolare: Gli interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica e gli interventi di ristrutturazione edilizia.In merito all’ultimo intervento, l’intervento deve essere diretto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente e che comporti una modifica rispetto alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che limitatamente agli immobili in zone A, comporti mutamenti della destinazione di uso o modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli paesaggistici.Anche se, la classificazione non è un elenco chiuso! Infatti, le regioni possono prevedere ulteriori interventi da sottoporre allo strumento del permesso di costruire, se gli stessi prevedono particolari incidenze sul territorio e sul carico urbanistico.La procedura per il rilascio del permesso di costruire è prevista dall’art. 20 T.U. 380/2001.Ulteriormente è previsto anche lo Sportello unico per l’edilizia, cui è affidato il compito di acquisire dalle varie amministrazioni competenti tutti gli assensi necessari per la realizzazione di ogni intervento edilizio.Domanda che deve essere presentata dal proprietario o da chi abbia il titolo per richiederlo. A seguito della nomina del responsabile del procedimento, entro 60 giorni quest’ultimo cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento. Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, il dirigente o il responsabile dell’ufficio deve adottare il provvedimento finale che è successivamente notificato all’interessato.Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia intervenuto un motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

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Art. 649 cp: punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti

22 apr. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Quando un reato non violento contro il patrimonio è commesso ai danni di un congiunto, il legislatore esclude la punibilità e quindi l’irrogazione della sanzione penale ritenendo prevalente, sull’istanza di punizione dello Stato, il sentimento familiare.L’art. 649 co. 1 c.p. prevede la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio quando siano commessi in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell’adottante o dell’adottato o, infine, di un fratello o di una sorella che siano conviventi con l’autore del fatto.Art. 649 c.p.: profili generaliLa causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.Disciplina 1 - Art. 649 c.p.: profili generaliL’ordinamento penale conosce delle ipotesi di c.d. “reati senza pena”: si tratta di situazioni in cui il legislatore – a fronte di un fatto integrante reato perché tipico, antigiuridico e colpevole – compie un bilanciamento di valori in forza del quale la tutela penalistica del bene giuridico protetto soccombe in favore di valori di estrema rilevanza nell’ordinamento. Si tratta delle c.d. “cause di esclusione della punibilità in senso stretto” o “esimenti”, che rientrano, insieme alle cause di giustificazione e alle scusanti, nella più ampia categoria delle “cause di esclusione della pena” di cui all’art. 59 c.p.Fra le cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti rientra l’art. 649 c.p., rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”. La norma prevede due diverse previsioni di favore nei confronti dell’autore di alcuni delitti contro il patrimonio, a seconda dell’intensità del rapporto familiare: la forma più intensa (co. 1) prevede la non punibilità, mentre quella meno intensa (co. 2) introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa. L’art. 649 c.p. opera, in particolare, quando è commesso un delitto contro il patrimonio non caratterizzato da violenza: a titolo esemplificativo si pensi al furto, al danneggiamento, alla truffa, all’appropriazione indebita. Il fondamento di questa norma risiede in un bilanciamento di interessi che viene compiuto a monte dal legislatore: sull’istanza di punizione dello Stato prevale il sentimento familiare, poiché l’irrogazione della pena andrebbe a pregiudicare l’interesse della famiglia, ritenuto prevalente rispetto all’interesse patrimoniale della persona offesa. Questa ratio di tutela dei rapporti familiari si giustifica fin tanto che venga cagionata un’offesa alla sola sfera patrimoniale della persona offesa. Di conseguenza, tornano ad operare sia la punibilità sia la procedibilità d’ufficio in presenza di fatti che hanno un contenuto offensivo che va oltre la sfera patrimoniale: l’art. 649 co. 3 c.p., infatti, prevede espressamente la non applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2 quando siano commessi i reati di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nonché tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone. L’interesse dell’ordinamento alla stabilità del nucleo familiare retrocede, infatti, di fronte alla lesione di interessi personali, ritenuti preminenti.2 - La causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.La forma più intensa di favor prevista dal legislatore a tutela della famiglia è prevista dall’art. 649 co. 1 c.p., secondo il quale non è punibile chi ha commesso il delitto contro il patrimonio in danno:1) del coniuge non legalmente separato;1-bis) della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso;2) di un ascendente (genitori, nonni, bisnonni) o di un discendente (figli, nipoti) o di un affine in linea retta (suoceri), dell’adottante o dell’adottato;3) di un fratello o sorella conviventi.L’autore del delitto contro il patrimonio commesso senza violenza contro i soggetti appena indicati sarà assolto, ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p., con la formula “perchè il reato è stato commesso da una persona non punibile”. Ciò significa che il giudice riconosce che l’imputato ha commesso un fatto penalmente illecito, ma lo dichiara esente da pena: si tratta, in ogni caso, di una formula sfavorevole, perché afferma che un reato è stato commesso. Rimane ferma, come vedremo a breve, la possibilità per la persona offesa di ottenere il risarcimento del danno.3 - La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.La seconda forma di favor, meno intensa, è prevista dall’art. 649 co. 2 c.p., che prevede la procedibilità a querela quando i delitti contro il patrimonio a sfondo non violento siano commessi in danno:1) del coniuge legalmente separato;2) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa;3) del fratello o sorella che non convivano con l’autore del fatto;4) dello zio o nipote o affine in secondo grado conviventi con l’autore del fatto.In questo caso, considerata l’assente o, almeno, meno intensa confusione di sostanze e di beni fra i soggetti coinvolti, il legislatore lascia alla persona offesa la facoltà di scegliere se innescare il processo penale, introducendo un’ipotesi di procedibilità a querela: ciò significa che il processo penale prenderà avvio solo se la persona offesa presenterà querela nel termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto. In questo caso, qualora venga riconosciuta la responsabilità penale del congiunto-autore del fatto, la punibilità non sarà esclusa ma fonderà l’eventuale sentenza di condanna e la conseguente irrogazione della pena, detentiva e/o pecuniaria nonché il risarcimento del danno.4 - DisciplinaCome si è anticipato, l’istituto disciplinato dall’art. 649 co. 1 c.p. rientra nella categoria dalle cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti. Il fondamento di questo istituto, che risiede nella tutela del sentimento familiare, ha delle precise conseguenze in punto di disciplina della causa di non punibilità.In primo luogo, l’esimente fa venire meno esclusivamente la possibilità di irrogare la sanzione in relazione a un fatto, che è comunque accertato come reato in tutti i suoi elementi costitutivi: rimane, quindi, impregiudicata la possibilità per la persona offesa di agire in giudizio nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, l’art. 649 c.p., è una norma eccezionale, per il fatto stesso di escludere la pena in presenza di un fatto tipico antigiuridico e colpevole. Di conseguenza, non può essere applicata in via analogica: ciò significa che trova applicazione solo nei casi espressamente previsti e alle condizioni previste dalla legge. Questa caratteristica è stata utilizzata, ad esempio, per negare l’applicabilità dell’art. 649 c.p. ai conviventi more uxorio (da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 37873/2019): in assenza di una esplicita previsione di legge, la convivenza di fatto non è idonea a fondare l’esclusione della punibilità né la procedibilità a querela.In terzo luogo, le cause di non punibilità in senso stretto rilevano oggettivamente, ai sensi dell’art. 59 co. 1 c.p., nel senso che operano anche se non conosciute dall’autore del fatto. Come si è detto, il fondamento delle esimenti è l’opportunità di non irrogare la sanzione in presenza di determinate situazioni di fatto: ciò che rileva è il fatto che sussista quella circostanza, cioè che il bene sia del familiare, anche se l’autore del fatto lo ignora. L’ignoranza, in questo caso, non fa venire meno la valutazione di inopportunità della pena, perché, a prescindere dalla conoscenza dell’autore del fatto, l’interesse familiare viene comunque leso.Viceversa, la punibilità torna ad operare se l’autore del fatto ritiene per errore che il bene sia di un congiunto. Generalmente, ai sensi dell’art. 59 c.p., è assegnata rilevanza al “putativo”, cioè le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’autore del fatto, che le ritenga, erroneamente, esistenti. Tuttavia, poiché alla base delle cause di non punibilità in senso stretto vi è una valutazione di inopportunità della pena legata alla oggettiva esistenza di una determinata situazione, è evidente che non si può applicare l’art. 59 laddove dà rilevanza all’errore: la circostanza deve esistere oggettivamente, perché se il bene non è del familiare non vi è l’esigenza di tutela dell’interesse familiare che è alla base del favor di cui all’art. 649 c.p. Infine, dal momento che la causa di non punibilità dipende da un rapporto personale tra l’autore del fatto e la vittima, non si estende ai concorrenti nel reato. Ciò significa che se il congiunto commette il reato insieme ad altre persone che non hanno nulla a che fare con il suo nucleo familiare, l’esimente opera solo a favore del congiunto: ad es. se gli autori del furto sono il fratello e un amico della persona offesa, solo il fratello potrà andare esente da pena, perché con riferimento all’amico non sussiste l’esigenza di salvaguardare l’interesse familiare.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Wokefisher

27 set. 2023 tempo di lettura 4 minuti

Il termine "Wokefisher" è un neologismo che combina due parole: "woke" e "catfisher". Per comprenderlo meglio, è utile comprendere il significato di entrambi questi termini:Woke: "Woke" è un termine slang che deriva dall'inglese afroamericano e che è stato adottato in modo più ampio per descrivere una persona che è socialmente consapevole e attenta alle questioni di giustizia sociale, in particolare legate a questioni come il razzismo, il sessismo, l'omofobia e altre forme di discriminazione. Una persona "woke" è generalmente vista come qualcuno che è impegnato nell'attivismo e nella promozione dell'uguaglianza e della diversità.Catfisher: "Catfish" è un termine usato per descrivere una persona che crea un falso profilo online, spesso con foto e informazioni inventate, per ingannare o trarre in inganno gli altri. Questo termine deriva da un documentario e da una serie televisiva chiamati "Catfish" che esplorano le storie di persone che si sono fatte ingannare da individui che hanno creato identità fittizie online.Quando si parla di "Wokefisher", si fa riferimento a una persona che finge di essere "woke" o socialmente consapevole, ma lo fa in modo disonesto o ipocrita.In altre parole, un "Wokefisher" è qualcuno che adotta una posizione apparentemente progressista o attivista per attirare o manipolare gli altri, ma in realtà non è autentico o impegnato nelle questioni di giustizia sociale.Il termine "Wokefisher" è stato coniato per mettere in evidenza l'ipocrisia di coloro che cercano di apparire socialmente consapevoli o progressisti per guadagnare l'approvazione o l'attenzione degli altri, senza avere un vero impegno verso le questioni di giustizia sociale. Questo termine è spesso utilizzato per criticare le persone che sembrano abbracciare le idee progressiste solo superficialmente o per vantarsi delle loro convinzioni senza un reale coinvolgimento attivo in cause sociali.Il suo comportamento e' sicuramente moralmente discutibile e assolutamente manipolatorio.Di seguito solo alcune delle azioni che un "Wokefisher" potrebbe compiere:Fingere convinzioni sociali per attirare qualcuno: Un "Wokefisher" potrebbe mentire sulle sue convinzioni sociali o politiche per attirare qualcuno in una relazione o amicizia. Ad esempio, potrebbe sostenere di condividere le stesse opinioni politiche o di essere attivamente coinvolto in cause di giustizia sociale solo per guadagnare l'interesse o la simpatia degli altri.Strumentalizzare cause sociali: Un "Wokefisher" potrebbe strumentalizzare cause di giustizia sociale o lotte per i diritti come parte di una strategia per ottenere benefici personali, come guadagnare popolarità, ottenere vantaggi professionali o finanziari, o evitare la critica.Ipercritica o fingerpointing: Potrebbe essere incline a criticare o giudicare gli altri per non essere abbastanza "woke" o consapevoli, mentre lui stesso non vive secondo i valori che proclama. Questo comportamento può essere considerato ipocrita e divisivo.Diffondere disinformazione: Un "Wokefisher" potrebbe diffondere disinformazione o informazioni distorte su questioni di giustizia sociale per promuovere una narrativa che gli conviene, anche se queste informazioni non sono accurate.Tuttavia, il comportamento di un "Wokefisher" può avere conseguenze sociali, come la perdita di fiducia e il danneggiamento delle relazioni personali o professionali e puo' commettere reati o violazioni legali a seconda delle azioni specifiche che compie per fingere o manipolare gli altri.Ecco alcune possibili azioni che un "Wokefisher" potrebbe intraprendere e che potrebbero comportare conseguenze legali:Frode: Se il "Wokefisher" utilizza il suo finto impegno sociale o politico per ottenere denaro, benefici o vantaggi in modo fraudolento, potrebbe essere accusato di frode.Diffamazione: Se diffonde informazioni false o diffamatorie sulle persone o sulle organizzazioni nelle sue simulazioni o manipolazioni, potrebbe essere soggetto a denunce di diffamazione o calunnia, a seconda delle leggi locali.Violazione dei diritti d'autore: Se utilizza materiale protetto da copyright senza autorizzazione per promuovere una falsa immagine di attivismo, potrebbe essere accusato di violazione dei diritti d'autore.Violazione della privacy: Se il "Wokefisher" invade la privacy degli altri raccogliendo informazioni personali o diffondendo informazioni sensibili in modo non autorizzato, potrebbe violare le leggi sulla privacy.Incitamento all'odio: Se il comportamento del "Wokefisher" include la promozione dell'odio, della discriminazione o della violenza nei confronti di determinati gruppi o individui, potrebbe violare leggi antidiscriminazione o essere accusato di incitamento all'odio.È importante notare che le conseguenze legali dipenderanno dalle leggi specifiche del paese o dello stato in cui si verificano le azioni del "Wokefisher" e dalle circostanze specifiche di ciascun caso. In ogni caso, è responsabilità delle autorità legali determinare se un comportamento costituisce un reato e intraprendere le azioni legali appropriate.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa  Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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Se il ladro fugge con l’auto risponde del delitto di furto o rapina?

11 nov. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Prima di rispondere al quesito odierno è necessario preliminarmente tracciare una linea di confine tra il delitto di rapina di cui all’art. 628 c.p. ed il delitto di furto di cui all’art. 624 c.p..Ebbene, si tratta di due fattispecie caratterizzate dai medesimi elementi costitutivi, ovvero “sottrazione della res ed impossessamento”, il cui discrimen va individuato nelle modalità della condotta, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del delitto di rapina, che la stessa si realizzi mediante violenza o minaccia.In particolare, l’art. 629 c.p. disciplina due ipotesi di rapina: la rapina propria, se la violenza e la minaccia sono poste in essere prima della sottrazione della res, allo scopo di coartare la volontà della persona offesa; e la rapina impropria, quando la condotta violenta o minacciosa viene realizzata successivamente alla sottrazione della res, al fine di scoraggiare la reazione del soggetto passivo ed assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.Tornando al quesito odierno, una questione molto dibattuta nelle aule giudiziarie è se la fuga con l’auto da parte del ladro, che tenta di sottrarsi alle forze di polizia, possa integrare gli estremi della violenza impropria e quindi giustificare un mutamento in pejus della fattispecie contestata, ovvero dal reato di furto a quello di rapina impropria.Orbene, secondo la Corte di Cassazione, costituendo la mera fuga una forma di resistenza passiva, affinché possa assumere rilievo penale è necessario che si realizzi attraverso manovre tali da creare una situazione di generale e oggettivo pericolo (Cass 2019/44860).Alla luce di un tale orientamento, molti giuristi e non si sono chiesti se anche la mera violazione del Codice della Strada possa ritenersi sufficiente ad integrare una situazione di oggettivo pericolo. A fugare ogni dubbio è un risalente orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, pronunciandosi su un caso di resistenza a p.u., ha chiarito che “il fuggitivo che passa con il rosso, sia pur a forte velocità, non commette il reato di resistenza a p.u,, non essendo sufficiente la mera violazione di una o più norme del codice della strada (Cass. 2002/35448).In definitiva, sarà sempre necessario accertare in concreto se la condotta posta in essere dal reo abbia determinato un effettivo pericolo per l’incolumità di terzi o della persona offesa. In assenza di un tale presupposto, potrà dirsi integrato il meno grave delitto di furto, ex art. 624 c.p..

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