I tipi di sequestro nel processo penale

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Pubblicato il 22 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

I tipi di sequestro nel processo penale | Egregio Avvocato

I principali tipi di sequestro che esistono nel processo penale sono il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. La prima differenza da evidenziare è che mentre il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, gli altri due sono misure cautelari reali.


In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.


Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.


Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.



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Il giudizio immediato

8 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti

Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.

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Quali sono le differenze tra riservatezza, reputazione e identità personale?

31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti

Il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla propria identità personale appartengono alla categoria dei diritti della personalità, cioè i diritti che attengono al controllo della persona sugli attributi materiali e immateriali, funzionali alla esplicazione della sua personalità.Ancorché siano talvolta considerati equivalenti, essi sono distinguibili perché individuano e tutelano aspetti diversi della personalità dell’individuo.Il diritto alla riservatezza si definisce come l’interesse al riserbo su notizie attinenti alla propria vita privata, rispetto alle quali non sussiste un interesse alla conoscenza apprezzabile in capo ai terzi e che il soggetto ha diritto a sottrarre alla conoscenza comune.Per questo, si ritiene che esso abbia un contenuto prevalentemente negativo e si correli di una tutela di tipo oppositivo, rispetto alla divulgazione di informazioni proprie, e di controllo, rispetto alla circolazione di queste informazioni, qualora autorizzata o inevitabile.Il diritto alla reputazione è, invece, l’interesse del soggetto a tutelare non solo il proprio onore, quale valore intrinseco, ma anche la credibilità sociale, cioè il giudizio che la collettività ha della sua persona, anche in relazione alle attività che compie. L’accento è quindi sul giudizio di stima di cui il soggetto gode nella comunità.Il diritto alla identità personale è, invece, il diritto ad essere se stessi e nient’altro che se stessi e a che non venga travisata la propria personalità, complessivamente considerata, né attribuita la paternità di dati o azioni non corretti o non coerenti con il proprio modo d’essere, a prescindere dal fatto che questi siano lesivi o meno. Si tratta di una situazione giuridica che protegge la personalità individuale del soggetto, consolidatasi nel corso del tempo, alla luce delle sue manifestazioni morali, sociali, politiche, intellettuali e professionali. Essa coincide con quella che si è esteriorizzata nel contesto sociale di riferimento e potrebbe finanche non coincidere con quella che il soggetto ha di se stesso.Diversamente dalla riservatezza, qui il diritto si connota positivamente, perché comprende gli elementi che valgono a identificare socialmente il soggetto.

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La Carta Nazionale dei Servizi (CNS): cos’è?

11 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti

La Carta Nazionale dei Servizi dal punto di vista materiale è quella che più comunemente viene chiamata Tessera Sanitaria; la quale, tuttavia, acquista delle funzionalità maggiori e diverse dalla “comune” Tessera Sanitaria grazie al peculiare utilizzo che può esserne fatto. Infatti, mediante la Tessera Sanitaria registrata come CNS è possibile accedere e usufruire di tutti i servizi che la Pubblica Amministrazione fornisce in via digitale: sia i servizi erogati a livello nazionale, come quelli offerti dall'INPS, sia quelli regionali, come la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, l’ottenimento di esenzioni da reddito, di sgravi per spese sanitarie, o ancora di ricette del SSN.  Lo strumento della TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) si inserisce nel più ampio fenomeno di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di cui garante è in particolare l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId).L’utilizzo della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi è molto semplice. È necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number (PIN) per l’utilizzo come CNS. Per tale richiesta è necessario portare con sé solo la tessera sanitaria stessa e un documento di identità valido. Successivamente, per poterla utilizzare a casa come sistema di autenticazione è necessario dotarsi di un lettore di smartcard conforme allo standard internazionale. Non è necessario avere uno smartphone per utilizzare la CNS.Una volta effettuato il primo accesso, e completata la registrazione, si potrà utilizzare la CNS per usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione di cui si necessita.

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Opposizione alla richiesta di archiviazione

14 mar. 2022 • tempo di lettura 5 minuti

L’art. 410 c.p.p. accorda una particolare tutela alla persona offesa dal reato, la quale ha la possibilità di intervenire direttamente in sede processuale opponendosi alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. In questo modo la persona offesa ha la possibilità di prevenire le eventuali conseguenze che la richiesta del PM potrebbe avere sulla propria sfera giuridica. Essendo un diritto particolarmente rilevante per la prosecuzione delle indagini, e che potrebbe interessare tutti i soggetti che subiscono un reato, vediamo insieme quali sono i presupposti e le condizioni per esercitare tale diritto di opposizione.La richiesta di archiviazione del PMLa possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiCondizioni di ammissibilitàIl controllo del gip e i possibili esiti1 - La richiesta di archiviazione del PMIl procedimento penale ha inizio mediante l’acquisizione della cd. notitia criminis, cioè il ricevimento da parte delle autorità giurisdizionali della notizia di un fatto di reato. Sulla base di tale notizia il PM dispone e guida le indagini (le cd. indagini preliminari), al fine di vagliare la fondatezza del fatto di reato e di acquisire tutti gli elementi necessari così da comprendere se esercitare o meno l’azione penale.In particolare, nel caso in cui il PM ad esito delle indagini ritenga che non vi siano elementi sufficienti per esercitare l’azione penale, formula una richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), la quale a sua volta è sottoposta al vaglio e al controllo del giudice per le indagini preliminari (cd. gip). Invero, se da un lato il PM è considerato quale dominus della fase delle indagini, poiché detiene i principali poteri e conduce le attività investigative da porre in essere; dall’altro lato, in un sistema accusatorio, come quello italiano, è fortemente sentita l’esigenza che un soggetto terzo ed imparziale (come il gip) operi un controllo sulle scelte prese in sede di indagini. Il Pubblico Ministero, quindi, non può autonomamente decidere di archiviare, ma tale scelta deve necessariamente essere oggetto di controllo da parte del giudice per le indagini preliminari.2 - La possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiÈ ben possibile che il fatto di reato contempli una persona offesa: molto spesso, infatti, le notizie di reato sono acquisite proprio tramite le persone offese, che sporgono denuncia-querela.In questi casi, la persona offesa può esplicitamente avanzare richiesta di essere informata circa l'eventuale archiviazione: può farlo o contestualmente alla proposizione della denuncia, o successivamente, ma comunque non più tardi della trasmissione della richiesta di archiviazione al g.i.p. Nel caso in cui abbia avanzato tale richiesta, il pubblico ministero deve provvedere a notificarle l'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. precisando che, nel termine di venti giorni dal momento della notifica, la medesima persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L'inosservanza del termine indicato per la presentazione dell'opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purché l'opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del gip sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione.Una disciplina particolare si ha ne caso dei “delitti commessi con violenza alla persona” e per il delitto di furto in abitazione o con strappo: in questi casi l’avviso di richiesta di archiviazione è notificato in ogni caso alla persona offesa, a prescindere dalla sua richiesta di essere avvisata. In questo caso il termine per prendere visione degli atti e proporre opposizione è di 30 giorni. 3 - Condizioni di ammissibilitàL’art. 410 c.p.p. prescrive due condizioni di ammissibilità per l’opposizione alla richiesta di archiviazione: deve indicare sia l’oggetto delle ulteriori indagini richieste; sia i relativi elementi di prova. Non si ritiene ammissibile, infatti, un’opposizione alla richiesta di archiviazione del tutto generica e priva di indicazioni per il PM, in quanto ciò che viene contestato è proprio il suo lavoro nel corso delle indagini preliminari. Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l'indicazione di investigazioni nuove e quindi fino a quel momento non svolte, ma anche attraverso l'indicazione di investigazioni integrative e quindi, benché svolte, da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni. In questo senso, appare evidente come l'opposizione non assolva unicamente la funzione di assicurare il diritto di difesa della persona offesa, ma miri altresì a stimolare il controllo della magistratura giudicante sull'operato di quella requirente.4 - Il controllo del gip e i possibili esitiIl primo accertamento da svolgere riguarda la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità: dovrà essere fissata udienza preliminare solo nel caso in cui l’opposizione presentata dalla persona offesa contenga l’indicazione sia dell’oggetto delle ulteriori indagini, sia i relativi elementi di prova. Se invece l’opposizione è inammissibile, il giudice dopo averne dichiarata l’invalidità, si limita ad operare un controllo de plano sulla richiesta di archiviazione (e quindi senza udienza). È possibile che il gip decida di accogliere la richiesta presentata dal PM, e in questo caso verrà emesso decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 409 co. 1 c.p.p.Se invece il gip ritiene di non dover accogliere la richiesta di archiviazione, dovrà fissare entro 3 mesi la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare il PM, la persona offesa e l’indagato. L’esito di tale udienza può essere triplice, e infatti il gip:Può pronunciare l’ordinanza di archiviazione;Può disporre che il PM compia ulteriori indagini;Può disporre che il PM entro 10 giorni formuli l’imputazione (cd. imputazione coatta)Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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