Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.
Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.
Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.
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Egregio Avvocato
10 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Il reato di truffa è previsto dal codice penale all’art. 640 c.p., che punisce “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. È un reato di evento e a forma vincolata, ciò vuol dire che per potersi applicare la sanzione penale, da un lato, devono verificarsi gli eventi che sono presi in considerazione dalla legge penale (in particolare, l’induzione in errore e il danno); dall’altro lato, che non qualsiasi condotta è rilevante, ma solo quella che costituisce i cd. artifizi e raggiri.Ma cosa succede se una parte non fornisce all’altra determinate informazioni che sono particolarmente rilevanti per la conclusione dell’affare? Si può configurare truffa per omissione? Possono rilevare questi comportamenti omissivi sotto forma di artifizi e raggiri?Secondo la dottrina largamente prevalente la risposta è negativa: non si può dare rilevanza alla truffa per omissione, nemmeno quando la legge esplicitamente o implicitamente impone a una parte di fornire all’altra certe informazioni. Questo perché il 640 c.p. parlando di artifizi e raggiri che hanno causato l’errore, logicamente fa riferimento a comportamenti commissivi. Non si può nemmeno invocare l’art. 40 co. 2 c.p., perché questa disposizione si può innestare solo nei reati a forma libera, mentre il reato di truffa è un reato a forma vincolata. Infine, la dottrina evidenzia anche che quando il legislatore ha inteso dare rilevanza a certe condotte omissive, lo ha fatto espressamente (come ad es. nel caso dell’art. 316 ter c.p.)Invece, la giurisprudenza oggi punisce la truffa per omissione, soprattutto quando la legge imponeva a quel soggetto di dare quella determinata informazione, che invece non viene data. In questi casi la giurisprudenza o applica direttamente con l’art. 640, oppure punisce mediante l’innesto dell’art. 40 co. 2 c.p. Per giustificare questa lettura, viene preso in considerazione il dovere di buona fede e di solidarietà: si dice che è particolarmente sentita l’esigenza di punire le condotte che vanno a ledere il bene giuridico del patrimonio e della libertà di autodeterminazione, per cui sarebbe ingiusto e iniquo non dare rilevanza a queste condotte per omissione. Studiando questi casi, una parte della dottrina in tono critico dice che la giurisprudenza di fatto sta trasformando la truffa in un reato a forma libera: se si estende a dismisura il concetto di artifizi e raggiri, comprendendo anche queste condotte omissive, è ovvio che vai contro la volontà del legislatore.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento di uno Stato, al quale è collegato una sanzione di tipo penale.Esso appartiene alla più generale categoria degli “illeciti”, cioè tutti i comportamenti che violano un obbligo o un dovere posto da una norma giuridica, ai quali la legge collega una sanzione.Proprio il tipo di sanzione serve a classificare i vari tipi di illeciti e, se la sanzione è penale, si tratta necessariamente di un reato.Pertanto, il reato appartiene per definizione all’ambito penale e, quindi, aggiungere tale aggettivo al sostantivo “reato” è grammaticalmente scorretto, perché equivale a ripetere due volte lo stesso concetto – accostando al sostantivo (reato) un aggettivo qualificativo (penale) contenuto già nella sua definizione.
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Egregio Avvocato
10 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Con l’espressione funzionario di fatto, ci si riferisce a quelle ipotesi in cui l’atto di investitura del titolare dell’organo sia viziato ovvero manchi del tutto. Questa situazione si può definire come l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di soggetti privi della relativa legittimazione.La ratio del riconoscimento giuridico di tale figura è da individuare principalmente nell’esigenza di risolvere il problema della rilevanza giuridica rispetto all’attività compiuta dal funzionario di fatto.La dottrina ha individuato tale esigenza nella soddisfazione della continuità dell’esercizio della funzione pubblica, nonché della tutela della buona fede e dell’affidamento dei terzi e di quella relativa all’economia dei mezzi giuridici che comporta la conservazione degli atti amministrativi utili alla P.A.In merito alle figure riconducibili al funzionario di fatto, non vi è omogeneità di opinioni in dottrina, infatti, si discute in merito alle ipotesi di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), dell’occupazione bellica, della prorogatio e dell’ingerenza autorizzata da un atto di investitura formale, risultato in seguito viziato.Per quel che riguarda il regime giuridico degli atti compiuti dal funzionario di fatto, applicandosi la regola del c.d. fatto compiuto, una volta decorsi i termini per l’impugnativa dell’atto di investitura, gli atti saranno considerati validi, fatta salva la loro impugnazione per un vizio diverso rispetto a quello della competenza.Infine, relativamente alla tutela dei terzi destinatari degli atti, si invoca il principio di conservazione in forza del quale gli atti, nonostante siano invalidi, si ritengono produttivi di effetti nei confronti dei terzi, eccezion fatta per le ipotesi di usurpazione, per cui si propende per l’inapplicabilità del principio. Si ritiene in giurisprudenza prevalente l’orientamento che fonda sul principio di buona fede del privato destinatario degli effetti dell’atto, il fondamento della salvaguardia dello stesso.
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Egregio Avvocato
15 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Le tipologie di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 sono due: quelle sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà: 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)Si tratta della dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dallo stesso interessato, delle informazioni indicate nello stesso art. 46 e quindi sostitutiva delle normali certificazioni (questo il caso della data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, situazione reddituale, qualifica professionale o il non aver riportato condanne penali e così via...)2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445/2000)Tale dichiarazione concerne, invece, altri stati, qualità personali o fatti, non rientranti nell’elencazione di cui all’art. 46 che siano comunque a diretta conoscenza dell’interessato. Inoltre, la stessa può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia piena conoscenza.La dichiarazione che dovrà essere resa e sottoscritta dall’interessato, ex. art. 38 D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Per garantire effettiva applicazione da parte delle amministrazioni delle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, il legislatore espressamente qualifica come comportamenti costituenti violazione dei doveri di ufficio:la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti medianti l’esibizione di un documento di riconoscimento;la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita;il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, 2 comma ( certificazioni da produrre ai soggetti privati).
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