Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.
Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.
Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
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Egregio Avvocato
14 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, cui gli artt. 104, 105, 106 e 107 della Carta fondamentale fanno espressamente riferimento.La principale funzione del CSM è quella di autogoverno della magistratura. Invero, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato, si è reso necessario istituire un organo che fosse del tutto indipendente dagli altri. Ciò si pone in linea con quanto previsto dall’art. 101, comma 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Al CSM spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari penali e civili (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno invece propri organi di governo).Anche la composizione del Consiglio superiore della magistratura è finalizzato a garantire l’indipendenza e l’autonomia dello stesso. L’art. 104 della Costituzione prevede infatti che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica, e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune a scelta tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. È tra questi soggetti eletti dal Parlamento in seduta comune che il CSM deve eleggere un Vicepresidente.La durata del CSM è pari a 4 anni e i membri non sono immediatamente rieleggibili.Sempre al fine di garantire l’imparzialità del Consiglio, e di conseguenza l’autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale, i soggetti che siano stati eletti come membri del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.Si evidenzia che il CSM è stato nominato per la prima volta all'art. 4 della legge n. 511 del 1907, quindi prima che venisse promulgata la Carta costituzionale. Tuttavia, solo con l’avvento della Carta fondamentale il CSM ha acquisito la sua attuale funzione di organo di autogoverno. Originariamente, invece, ricopriva il ruolo di organo consultivo-amministrativo presso un ministero.Un fatto particolare, e oggetto anche di un’analisi sociologica, è quello che riguarda la componente femminile all’interno dell’organo in esame: le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti. Tuttavia ancora oggi, dopo più di cinquant’anni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha acquisito un ruolo numericamente rilevante.
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Molteplici sono le condotte che assumono rilevanza penale alla luce del Testo Unico stupefacenti (n. 309/90). Tuttavia, nel caso in cui tali condotte siano poste in essere per uso personale (e quindi a fini domestici), il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina estranea al diritto penale.Tra la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, la differenza sta nel fatto che nel primo caso la sostanza drogante non è ancora venuta ad esistenza, mentre nel secondo caso è già esistente e strettamente collegata all’uso (non posso farne uso, se non la detengo).La detenzione per uso personale viene presa in considerazione dall’art. 75 TU stupefacenti, secondo il quale la condotta integra un illecito amministrativo. In merito alla coltivazione per uso personale, invece, una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12348/2020) ha stravolto l’orientamento tradizionale e ha evidenziato come tale condotta non debba avere alcun tipo di rilevanza – né penale, né amministrativa. Ciò alla luce del principio di offensività: la mera coltivazione domestica, avente determinate caratteristiche, non è idonea ad offendere il bene giuridico. Mancando l’offesa, infatti, manca il reato.Verrà applicata, quindi, la sanzione amministrativa solo nel caso in cui sia integrata la condotta di detenzione per uso personale; non potendo essere applicata alcuna sanzione nel caso di coltivazione per uso personale
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Egregio Avvocato
8 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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