Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.
Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.
Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.
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Egregio Avvocato
6 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si tratta di una figura nuova per l’ordinamento italiano, che deriva dall’ordinamento comunitario e nasce grazie alla nuova nozione funzionale della PA: l’ente pubblico può essere funzionale e cangiante; e quindi anche gli enti privati possono essere considerati enti pubblici a certi fini, rimanendo privati per altri. L’organismo di diritto pubblico è un soggetto ibrido, individuato sulla base di dati sostanziali – può avere anche forma privatistica (anche società), e in virtù di determinate caratteristiche viene considerato alla stregua di una PA per il contratto di appalto, con la conseguenza di avere l’obbligo di fare la gara per la scelta del contraente, e quindi di dovere applicare la procedura ad evidenza pubblica del codice appalti.Le tre caratteristiche sostanziali per riconoscere l’organismo di diritto pubblico sono:Personalità giuridicaInfluenza dominante dello Stato o altro ente pubblicoRequisito teleologicoIn particolare, il requisito teleologico viene considerato come l’elemento determinante: deve perseguire bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale. È una formula che sembra comporsi di due elementi, uno positivo (perseguimento di bisogni di interesse generale) e uno negativo (non aventi carattere industriale o commerciale). Si tratta di attività svolte senza reale rischio di impresa: non si ha il pungolo di scegliere il meglio; non si rischia di fallire; e quindi la formazione della volontà negoziale deve necessariamente essere guidato mediante la procedura ad evidenza pubblica – se lasciati liberi di agire potrebbero scegliere secondo criteri non concorrenziali, compiendo scelte anche discriminatorie.
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Egregio Avvocato
10 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Con il contratto di lavoro le parti si impegnano a reciproche obbligazioni.Prestazione lavorativa e retribuzione costituiscono i principali obblighi derivanti dal contratto di lavoro e rappresentano l’oggetto del contratto. Anche il lavoro di pubblico impiego è un rapporto di tipo bilaterale, da cui derivano una serie di doveri e diritti sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.I doveri del dipendente possono essere raggruppati in due ampie tipologie: l’una di stampo pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica ex. art. 51 Cost., ai principi di imparzialità e buon andamento ex. art. 97 Cost., e al carattere democratico della repubblica ex. art. 1 Cost., che impone di favorire i rapporti tra amministrazione e cittadino.L’altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti, come per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.La definizione dei doveri del dipendente compete al codice di comportamento che nel pubblico impiego, da ultimo, è previsto dal D.P.R. 62/2013. Questo nuovo Codice, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso trova applicazione per tutti i dipendenti pubblici, dirigenti e non, specificandosi che le relative prescrizioni costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale sottratte alla privatizzazione, previste dall’art. 3 D. Lgs. 165/2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Il nuovo Codice presenta dei profili innovativi rispetto al passato.In primo luogo, per quel che riguarda la disciplina in tema di regali, compensi e altre utilità. Il dipendente non deve sollecitare per sé o per altri, né regali o altre utilità ma soprattutto non ne deve accettare, salvo quelli modico valore, rinvenibili nelle normali relazioni di cortesia, quelli, orientativamente, di valore non superiore ai 150 euro.Importante è anche il nuovo richiamo alla prevenzione degli illeciti nella P.A., correlato alla normativa in tema di corruzione e trasparenza, nella quale si prevede che tutti i dipendenti sono tenuti, non solo a rispettare le misure di prevenzione della corruzione, ma anche a garantire la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione. Sull’applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La nozione utilizzata dal codice penale “cause di esclusione della pena” (art. 59, co. 1 e 4, c.p.) racchiude in sé situazioni eterogenee, non riconducibili ad un principio ispiratore unitario, ma accomunate dal solo fatto che la loro sussistenza esclude la sanzione penale. All’interno delle cause di esclusione della pena possono individuarsi tre differenti categorie: le cause di giustificazione; le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti); le cause di non punibilità in senso stretto.Le cause di giustificazione, come la legittima difesa (art. 52 c.p.), rispondono ad un’esigenza di non contraddizione: l'ordinamento giuridico non può consentire o imporre un determinato comportamento con una certa disposizione e, contestualmente, incriminarlo con un’altra disposizione. Le cause di giustificazione rendono lecito un fatto tipico nell’intero ordinamento, e, pertanto, escludono anche la responsabilità civile dell’autore del fatto.Le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti) escludono la rimproverabilità di un soggetto per un certo fatto. Trovano il proprio fondamento nel principio di inesigibilità, secondo cui non è esigibile dal soggetto un comportamento diverso da quello tenuto a causa di determinate situazioni che incidono sul suo processo motivazionale, giocando un ruolo di pressione psichica sullo stesso. Le scusanti escludono la colpevolezza di un fatto tipico e antigiuridico.Le cause di non punibilità in senso stretto, infine, escludono la punibilità di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Si fondano su una valutazione di opportunità del Legislatore che, per salvaguardare determinati contro-interessi che verrebbero lesi dall’applicazione della pena, reputa di non intervenire con la sanzione.
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Egregio Avvocato
28 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda l’Italia, la legge 5 febbraio 1992, n.91 prevede quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: per nascita; per matrimonio; per beneficio di legge; per naturalizzazione.Acquisto della cittadinanza italiana per nascitaAcquisto della cittadinanza italiana per matrimonioAcquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazioneAcquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeCome presentare la domanda1 - Acquisto della cittadinanza italiana per nascitaL’art. 1 l. 91/1992 prevede quattro ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita.a) l’acquisto iure sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età. e) in caso di adozione di minorenne.2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonioL’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. Se è stato residente all’estero, devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.In secondo luogo, non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.Ancora, il cittadino straniero deve certificare la conoscenza della lingua italiana (livello b1).Infine, il richiedente non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato pericoloso socialmente.3 - Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazioneLo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche per effetto della residenza, nel territorio italiano, per un periodo definito di tempo. Il periodo di residenza in Italia è pari a 10 anni per i cittadini extracomunitari e a 4 anni per i cittadini dell’Unione Europea. È indispensabile dimostrare la presenza in Italia con la documentazione relativa alla propria iscrizione all’anagrafe.Sono necessari ulteriori requisiti: la conoscenza della lingua italiana (pari a livello b1), l’assenza di condanne penali nonché un reddito minimo, pari a 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico e a 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico (aumentabili di 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico).4 - Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeL’art. 4 l. 91/1992 prevede ulteriori casi di acquisto della cittadinanza italiana. Fra questi, diviene cittadino lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal diciottesimo compleanno.Inoltre, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.5 - Come presentare la domandaLo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente per via telematica, attraverso il sito www.portaleservizi.dlci.interno.it. Dopo essersi registrato, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico tutta la documentazione richiesta.Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento nonchè l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.A partire dal dicembre 2020, è stato dimezzato il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana: il Ministero dell’Interno ha, oggi, 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere la decisione, positiva o negativa.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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