Gli atti di alta amministrazione

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Pubblicato il 15 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Gli atti di alta amministrazione | Egregio Avvocato

Gli atti di alta amministrazione sono una speciale categoria di atti amministrativi, la cui peculiarità risiede nell’opera, da essi svolta, di raccordo fra indirizzo politico, espressione dello Stato- comunità, e attività amministrativa, espressione dello Stato- amministrazione.


Gli atti di amministrazione, quale species del più ampio genus degli atti amministrativi, si collocano in una posizione di subordinazione rispetto alla legge ordinaria e agli atti di direzione politica, nel cui rispetto sono tenuti ad operare e, al pari di tutti i provvedimenti amministrativi, si presentano vincolati nei fini da perseguire.


Gli atti di alta amministrazione, in quanto atti amministrativi, soggiacciono alle regole dell’azione amministrativa di cui alla L.241/90 sul procedimento amministrativo, in particolare all’obbligo di motivazione, nonostante l’ampia discrezionalità che li caratterizza e sono suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ex artt. 24,103 e 113 Cost., in ragione dei vizi di legittimità.


Poiché, il contenuto degli atti di alta amministrazione consiste per lo più in direttive o atti programmatici e dunque,  gli stessi si rivelano inidonei ad incidere sulla sfera giuridica dei privati, il ricorso giurisdizionale amministrativo va proposto congiuntamente avverso l’atto di alta amministrazione e il provvedimento che ne fa applicazione, per quest’ultimo a titolo di invalidità.

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Cosa è la ricognizione?

17 dic. 2021 tempo di lettura 2 minuti

La ricognizione è un mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. Momento fondamentale nello svolgimento della ricognizione, soprattutto di persone, è la cd. predisposizione della scena. In assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno altre due persone (definite come distrattori), che siano il più possibile somiglianti “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima è invitata a scegliere il proprio posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti, ove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Solo quando la scena è pronta, potrà entrare colui che deve effettuare il riconoscimento, il quale dovrà quindi indicare il soggetto che ritiene essere la persona alla quale il reato è attribuito. Molto spesso la ricognizione avviene in giudizio mediante degli album fotografici predisposti dalla Polizia di Stato, i quali riportano una serie di foto di soggetti tendenzialmente simili tra loro e a ognuno dei quali è riconosciuto un numero. Solo alla fine dell’album sarà indicata anche la cd. legenda, ove ogni numero corrisponde al nome del soggetto in foto. Il soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione dovrà quindi indicare il numero che corrisponde alla foto della persona che ritiene autore del reato, e sarà poi il giudice ad associare quel numero al nome. Può accadere anche che, nel corso della deposizione dibattimentale, al testimone sia chiesto se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In questo caso, sembrerebbe che la testimonianza fornisca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante una ricognizione vera e propria, senza però avere le formalità che invece sono richieste per la ricognizione. La giurisprudenza sostiene che si tratti di una cd ricognizione informale, che si possa considerare come prova atipica e come tale utilizzabile. La dottrina obietta, però, che le formalità della ricognizione sono poste a tutela dell’attendibilità del risultato e che un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell’esame incrociato e senza la presenza di distrattori, sia una prova che aggira le garanzie richieste dal c.p.p. e che fornisce un risultato non attendibile.

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Opposizione alla richiesta di archiviazione

14 mar. 2022 tempo di lettura 5 minuti

L’art. 410 c.p.p. accorda una particolare tutela alla persona offesa dal reato, la quale ha la possibilità di intervenire direttamente in sede processuale opponendosi alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. In questo modo la persona offesa ha la possibilità di prevenire le eventuali conseguenze che la richiesta del PM potrebbe avere sulla propria sfera giuridica. Essendo un diritto particolarmente rilevante per la prosecuzione delle indagini, e che potrebbe interessare tutti i soggetti che subiscono un reato, vediamo insieme quali sono i presupposti e le condizioni per esercitare tale diritto di opposizione.La richiesta di archiviazione del PMLa possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiCondizioni di ammissibilitàIl controllo del gip e i possibili esiti1 - La richiesta di archiviazione del PMIl procedimento penale ha inizio mediante l’acquisizione della cd. notitia criminis, cioè il ricevimento da parte delle autorità giurisdizionali della notizia di un fatto di reato. Sulla base di tale notizia il PM dispone e guida le indagini (le cd. indagini preliminari), al fine di vagliare la fondatezza del fatto di reato e di acquisire tutti gli elementi necessari così da comprendere se esercitare o meno l’azione penale.In particolare, nel caso in cui il PM ad esito delle indagini ritenga che non vi siano elementi sufficienti per esercitare l’azione penale, formula una richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), la quale a sua volta è sottoposta al vaglio e al controllo del giudice per le indagini preliminari (cd. gip). Invero, se da un lato il PM è considerato quale dominus della fase delle indagini, poiché detiene i principali poteri e conduce le attività investigative da porre in essere; dall’altro lato, in un sistema accusatorio, come quello italiano, è fortemente sentita l’esigenza che un soggetto terzo ed imparziale (come il gip) operi un controllo sulle scelte prese in sede di indagini. Il Pubblico Ministero, quindi, non può autonomamente decidere di archiviare, ma tale scelta deve necessariamente essere oggetto di controllo da parte del giudice per le indagini preliminari.2 - La possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiÈ ben possibile che il fatto di reato contempli una persona offesa: molto spesso, infatti, le notizie di reato sono acquisite proprio tramite le persone offese, che sporgono denuncia-querela.In questi casi, la persona offesa può esplicitamente avanzare richiesta di essere informata circa l'eventuale archiviazione: può farlo o contestualmente alla proposizione della denuncia, o successivamente, ma comunque non più tardi della trasmissione della richiesta di archiviazione al g.i.p. Nel caso in cui abbia avanzato tale richiesta, il pubblico ministero deve provvedere a notificarle l'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. precisando che, nel termine di venti giorni dal momento della notifica, la medesima persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L'inosservanza del termine indicato per la presentazione dell'opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purché l'opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del gip sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione.Una disciplina particolare si ha ne caso dei “delitti commessi con violenza alla persona” e per il delitto di furto in abitazione o con strappo: in questi casi l’avviso di richiesta di archiviazione è notificato in ogni caso alla persona offesa, a prescindere dalla sua richiesta di essere avvisata. In questo caso il termine per prendere visione degli atti e proporre opposizione è di 30 giorni. 3 - Condizioni di ammissibilitàL’art. 410 c.p.p. prescrive due condizioni di ammissibilità per l’opposizione alla richiesta di archiviazione: deve indicare sia l’oggetto delle ulteriori indagini richieste; sia i relativi elementi di prova. Non si ritiene ammissibile, infatti, un’opposizione alla richiesta di archiviazione del tutto generica e priva di indicazioni per il PM, in quanto ciò che viene contestato è proprio il suo lavoro nel corso delle indagini preliminari. Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l'indicazione di investigazioni nuove e quindi fino a quel momento non svolte, ma anche attraverso l'indicazione di investigazioni integrative e quindi, benché svolte, da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni. In questo senso, appare evidente come l'opposizione non assolva unicamente la funzione di assicurare il diritto di difesa della persona offesa, ma miri altresì a stimolare il controllo della magistratura giudicante sull'operato di quella requirente.4 - Il controllo del gip e i possibili esitiIl primo accertamento da svolgere riguarda la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità: dovrà essere fissata udienza preliminare solo nel caso in cui l’opposizione presentata dalla persona offesa contenga l’indicazione sia dell’oggetto delle ulteriori indagini, sia i relativi elementi di prova. Se invece l’opposizione è inammissibile, il giudice dopo averne dichiarata l’invalidità, si limita ad operare un controllo de plano sulla richiesta di archiviazione (e quindi senza udienza). È possibile che il gip decida di accogliere la richiesta presentata dal PM, e in questo caso verrà emesso decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 409 co. 1 c.p.p.Se invece il gip ritiene di non dover accogliere la richiesta di archiviazione, dovrà fissare entro 3 mesi la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare il PM, la persona offesa e l’indagato. L’esito di tale udienza può essere triplice, e infatti il gip:Può pronunciare l’ordinanza di archiviazione;Può disporre che il PM compia ulteriori indagini;Può disporre che il PM entro 10 giorni formuli l’imputazione (cd. imputazione coatta)Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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La manipolazione affettiva e narcisismo

14 ott. 2023 tempo di lettura 7 minuti

Cosa vuole dire manipolazione affettiva La manipolazione affettiva consiste nell'"usare" gli altri per raggiungere i propri interessi. Nella nostra società, questa forma di persuasione viene utilizzata in diversi contesti: nel lavoro, nelle relazioni sentimentali e familiari o persino attraverso la pubblicità.La verità è che, a vari livelli, la maggior parte di noi ha utilizzato una strategia di manipolazione ad un certo punto; ad esempio, nella nostra infanzia, per ottenere un giocattolo o una caramella. Il problema sorge quando diventa la modalità predominante all’interno di una relazione con le altre persone e smette di essere una strategia passeggera.Molte persone che soffrono pensando di trovarsi in relazioni tossiche consultano uno psicoterapeuta, ma spesso accade anche che, durante le sedute, emerga una manipolazione affettiva nella coppia oppure in altre relazioni, da parte di una persona significativa della propria vita. La manipolazione psicologica affettiva può apparire, infatti, in ogni tipo di relazione: pensiamo alla manipolazione affettiva dei genitori, di una madre oppure a quella nell’amicizia. ‍Manipolazione affettiva: come riconoscerla Come riconoscere la manipolazione affettiva? Possiamo dire innanzitutto che l’obiettivo del manipolatore è il controllo. Secondo lo psicoterapeuta e psichiatra A. Lowen, il controllo ha la stessa funzione del potere: proteggere da una possibile umiliazione. Il manipolatore ha una vera e propria mania del controllo e, per prima cosa, controlla se stesso negando i propri sentimenti. Poi deve anche controllare le situazioni in cui è coinvolto e accertarsi che altri non abbiano alcun potere su di lui/lei. Il manipolatore sceglierà un partner sottomesso e insicuro, nel quale saprà trovare a poco a poco la zona vulnerabile che consentirà l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza affettiva.Manipolazione affettiva e narcisismoIn alcuni casi colui che mette in atto una manipolazione relazionale è un individuo narcisista. Il narcisista nelle relazioni tende a manipolare l’altro, allo scopo di ottenere soddisfacimento alle proprie richieste. "Se mi vuoi davvero bene, devi farlo" è una delle frasi della manipolazione affettiva più comuni. La manipolazione affettiva del narcisista patologico si esplica anche attraverso le bugie, usate per favorire il suo punto di vista e il suo bisogno di approvazione. A volte, però, è possibile trovare una manipolazione affettiva patologica anche in chi ha una personalità remissiva che, attraverso atteggiamenti differenti, può comunque manipolare l’altro, utilizzando la propria presunta debolezza e fragilità.A differenza delle persone in relazioni sane, in cui i partner dimostrano per lo più reciprocità e cooperazione, un manipolatore emotivo cerca di usare, controllare o persino vittimizzare qualcun altro. ‍Manipolazione psicologica nella coppia: dominare per proteggersiPotere e controllo sono due facce della stessa medaglia, che insieme concorrono a proteggere l’individuo dal sentirsi vulnerabile. L’altro diventa così un oggetto da possedere e distruggere. Mosso da un’invidia incontrollabile e del tutto inconscia, il manipolatore individua nell’altro tutti quegli aspetti che a lui mancano e lavora metodicamente per distruggerli, così da non rappresentare più un pericolo per la propria carente autostima ‍Tecniche di manipolazione affettivaNella manipolazione in amore, i partner che hanno la tendenza a salvare la persona amata da se stessa, sentendosi in dovere di portare avanti la relazione quando il compagno sembra troppo vulnerabile e avendo così la sensazione di essere indispensabili, risultano essere le vittime ideali dei manipolatori.Autocommiserandosi, il manipolatore sa bene come servirsi del partner facendo appello alla sua compassione, comunicando il bisogno di appoggio e d’amore. Le tecniche che mette in atto sono diverse:Colpevolizzare: la persona manipolatrice attribuisce agli altri colpe inesistenti. È in grado di prendere alcune parole di una frase detta dalla vittima, estrapolarle dal contesto ed accusarla. Se il partner ha la tendenza a colpevolizzarsi, diventerà il suo bersaglio preferito: gli verrà confermata la convinzione di essere inetto, ignorante, indifferente, suscitando emozioni difficili da gestire.Proiezione: attraverso il meccanismo della proiezione, il manipolatore si illude di non avere difetti ma li attribuisce agli altri, accusandoli e deresponsabilizzando se stesso spesso in modo inconsapevole e con una tale incoerenza da sembrare sconcertante. Gaslighting: è una delle tecniche di manipolazione mentale usate in amore, ma non solo. Il manipolatore nega di aver fatto oppure detto delle cose con lo scopo di difendersi e non mettere in discussione le proprie affermazioni. In questa maniera crea confusione e distorce la realtà della vittima, che inizierà ad avere sempre meno fiducia in se stessa.Bugie e omissioni: il manipolatore non si limita a chiedere, imporre e ordinare, ma cerca di raggiungere i propri fini per vie traverse come bugie, omissioni, false promesse. È la manipolazione affettiva fatta di bugie a fin di bene, quando per bene si intende il proprio. I manipolatori credono che mentire sia giusto al fine di salvaguardare il proprio ego ed ottenere benefici. Manipolazione affettiva: i sintomiI sintomi da manipolazione affettiva possono essere sottili. Spesso sono difficili da identificare, specialmente quando stanno accadendo a te. Le persone che diventano vittime della manipolazione affettiva possono iniziare a sperimentare cambiamenti nel loro umore o modo di reagire. Alcuni effetti della manipolazione affettiva che possiamo prendere in considerazione sono:Pensieri di vulnerabilità e perdita di sicurezza in se stessi.Diminuzione dell’autostima e difficoltà nel prendere decisioni senza chiedere un consiglio. Tra le conseguenze della manipolazione affettiva ci sono anche sentimenti di confusione quando non si riconosce la propria volontà in determinati atti.Paura di perdere il controllo di se stessi. Potresti credere che tutto ciò che dici sia distorto o che il significato di ciò che volevi trasmettere sia cambiato.Pensiero di non riuscire mai a soddisfare le aspettative dell'altro, che causa senso di colpa verso il partnerConseguenze fisiche come insonnia o disturbi del sonno, tachicardia, vertigini, sudorazione, mal di testa, nausea e altro.‍Le fasi della manipolazioneChi manipola agisce secondo precisi schemi utili a raggiungere il suo scopo. Possiamo suddividere le sue azioni in fasi precise, che definiscono l’escalation della manipolazione mentale nella coppia.‍1) La fase seduttivaIn questa fase la vittima verrà fatta sentire la persona più importante del mondo. Senza che se ne renda conto abbasserà le proprie difese tanto da raccontare tutto di sé:debolezzevalori moraliil proprio passatole ferite più profonde.2) La fase della distruzione e dell’odioTutte le risorse della vittima verranno via via distrutte in cambio di:dolore e risentimentoapatia e rabbiadubbi e sensi di colpa.A questo punto, dopo essere stata del tutto prosciugata e non avendo più nulla da "offrire", verrà buttata via come un oggetto inutile.‍3) Il post e i ritorniUscire da un trauma da manipolazione affettiva sarà difficilissimo: i segni potrebbero rimanere a lungo e la vittima passerà mesi, a volte anni, ripensando ai momenti belli e brutti, rimuginando e tormentandosi, alternando la rabbia alla nostalgia dei primi tempi.Quando sembrerà che tutto sia finito, nel momento in cui la vittima ricomincerà a vivere, ecco che il manipolatore ritornerà sui suoi passi per provare ad annientarla un’altra volta e farla rientrare nel ciclo della violenza da cui era finalmente riuscita a liberarsi. ‍Come uscire dalla manipolazione affettiva Spesso, dietro ad un rapporto di coppia in crisi, ci sono diverse difficoltà che vanno dalla manipolazione alla dipendenza affettiva. Come liberarsi dalla manipolazione affettiva?Uscire dalla manipolazione affettiva è un compito non facile, ma neppure impossibile. Lasciare andare un manipolatore affettivo significa rinunciare alla sua approvazione e visione del mondo, smettere di accontentarsi delle briciole e sintonizzarsi sulla propria approvazione, autostima e visione di sé.Finché cerchi di adattarti alla prospettiva distorta del manipolatore, o cerchi di fargli vedere e capire la tua prospettiva, ti perderai in un labirinto di perplessità e confusione. Uno dei primi step per difendersi dalla manipolazione affettiva sta nel capire cosa senti tu da solo, cosa vuoi fare e poi seguirlo.Il manipolatore emotivo vuole che tu corrisponda a lui e all’immagine che vuole far passare di te. Come abbiamo detto, non corrispondere a ciò che vogliono i manipolatori emotivi ti espone alla loro rabbia e disapprovazione. Liberarsene significa innanzitutto smetterla di compiacere il manipolatore o cercare di ottenere il suo sostegno per ciò che senti, pensi o fai. Questa è la chiave contro la manipolazione affettiva: lasciare andare le sue richieste per prenderti cura dei tuoi desideri e bisogni. Imparare ad ascoltare maggiormente le proprie emozioni, le proprie idee come degne di valore, e come unica e vera bussola per capire qual è la giusta via da intraprendere. Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency‍

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Qual'è la differenza tra difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato?

29 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La difesa d’ufficio è un istituto previsto dall’ordinamento per garantire che vi sia sempre la difesa tecnica dell’imputato, in ogni fase del procedimento in cui serva il suo intervento, qualora l’imputato non abbia ancora nominato un difensore o nel caso in cui ne sia rimasto privo per qualsiasi motivo. A tal fine, è previsto che quando il giudice, il P.M. o la polizia giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore, devono chiedere il nominativo di un difensore d’ufficio ad un apposito ufficio presso l’ordine forense di ciascun capoluogo di corte d’appello, attinto da un elenco di avvocati a tal fine predisposto, composto da soggetti che hanno fatto richiesta di iscrizione. Successivamente, viene dato avviso dell’atto che sta per essere compiuto al difensore, il quale ha obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.Il patrocinio a spese dello Stato consente, invece, di porre a carico dello Stato le spese di assistenza, difesa e rappresentanza delle parti processuali che abbiano un reddito annuo (calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiore a 11.493,82 euro.Di recente, il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato anche per provvedere alla difesa di persone ritenute meritevoli di una particolare tutela, quali:le persone offese dai reati di violenza familiare o di genere, in deroga ai limiti di reddito;parimenti, per gli orfani di crimini domestici;la persona prosciolta, anche con archiviazione, dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare.

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